Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 10/05/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Durata delle operazioni di voto. |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni di norme. |
Art. 3. Adeguamento compensi. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.7.27 - L.R. 10 maggio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al pro cedimento elettorale per le elezioni amministrative.
(G.U.R. 11 maggio 2002, n. 22).
Art. 1. Durata delle operazioni di voto.
1. Le operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente e del consiglio della provincia regionale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 della domenica e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del lunedì successivo.
Art. 2. Modifiche ed integrazioni di norme.
1. Al Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al primo comma dell'art. 31, come modificato dal comma 1 dell'art. 31 della
(Omissis);
b) il primo comma dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. a), dell'art. 31 della
(Omissis);
c) al n. 4 del comma 2 dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. c), dell'art. 31 della
(Omissis);
d) alla fine dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. d), dell'art. 31 della
(Omissis).
Art. 3. Adeguamento compensi.
1. Ai compensi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della
2. Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere di cui al comma 1, valutato in 200 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità di cui alla quota del 5 per cento riservata all'Assessore per gli enti locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. La lett. d) del comma 2 dell'art. 31 della
2. Il comma 3 dell'art. 10 della
3. Il comma 2 dell'art. 3 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.