§ 1.7.27 - L.R. 10 maggio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al pro cedimento elettorale per le elezioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:10/05/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Durata delle operazioni di voto.
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni di norme.
Art. 3.  Adeguamento compensi.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.27 - L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al pro cedimento elettorale per le elezioni amministrative.

(G.U.R. 11 maggio 2002, n. 22).

 

Art. 1. Durata delle operazioni di voto.

     1. Le operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente e del consiglio della provincia regionale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 della domenica e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del lunedì successivo.

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni di norme.

     1. Al Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) al primo comma dell'art. 31, come modificato dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, le parole "del giorno di votazione" sono sostituite con le parole

     (Omissis);

     b) il primo comma dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. a), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così sostituito

     (Omissis);

     c) al n. 4 del comma 2 dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. c), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono premesse le seguenti parole

     (Omissis);

     d) alla fine dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. d), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono reintrodotti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Adeguamento compensi.

     1. Ai compensi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e come rideterminati nell'anno 2001, è applicata una maggiorazione del 25 per cento.

     2. Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere di cui al comma 1, valutato in 200 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità di cui alla quota del 5 per cento riservata all'Assessore per gli enti locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. La lett. d) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è abrogata.

     2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ed il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, come modificati dall'art. 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e come ulteriormente modificati dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, sono abrogati.

     3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, è abrogato.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.