§ 1.7.12 - L.R. 2 maggio 1975, n. 17.
Modalità di presentazione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali per i cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:02/05/1975
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per i cittadini la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della L. 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni comunali [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Le modalità di espressione del voto di preferenza indicate nell'articolo precedente valgono anche per la elezione dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province siciliane.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.12 - L.R. 2 maggio 1975, n. 17.

Modalità di presentazione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali per i cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 e norme in materia di elezione dei Consigli comunali e provinciali nella Regione siciliana.

(G.U.R. 3 maggio 1975, n. 19).

 

Art. 1.

     Per i cittadini la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della L. 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni comunali e provinciali può essere fatta anche con riserva di produrre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

     La presentazione del certificato va comunque effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Le modalità di espressione del voto di preferenza indicate nell'articolo precedente valgono anche per la elezione dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province siciliane.

     L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a modificare le caratteristiche delle schede di votazione in conformità a quanto stabilito nella presente legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 39 T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.