Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 02/05/1975 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Per i cittadini la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della L. 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni comunali [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Le modalità di espressione del voto di preferenza indicate nell'articolo precedente valgono anche per la elezione dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province siciliane. |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.7.12 - L.R. 2 maggio 1975, n. 17.
Modalità di presentazione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali per i cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 e norme in materia di elezione dei Consigli comunali e provinciali nella Regione siciliana.
(G.U.R. 3 maggio 1975, n. 19).
Per i cittadini la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della
La presentazione del certificato va comunque effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
(Omissis) [1].
Le modalità di espressione del voto di preferenza indicate nell'articolo precedente valgono anche per la elezione dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province siciliane.
L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a modificare le caratteristiche delle schede di votazione in conformità a quanto stabilito nella presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] V. art. 39 T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.