§ 1.6.79 - Circolare Ass. 19 settembre 1988, n. 9.
L.R. n. 2/88 - Accelerazione procedure concorsuali. Integrazione direttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:19/09/1988
Numero:9

§ 1.6.79 - Circolare Ass. 19 settembre 1988, n. 9.

L.R. n. 2/88 - Accelerazione procedure concorsuali. Integrazione direttive.

(G.U.R. 24 settembre 1988, n. 41).

 

     L'avvio delle nuove procedure concorsuali previste dalla legge regionale n. 2/1988 e sopravvenute nuove disposizioni legislative (legge regionale n. 21 del 9 agosto 1988), comportano l'esigenza di ulteriori precisazioni e integrazioni delle direttive già emanate con la circolare n. 4/263 del 26 febbraio 1988.

     A) Va innanzitutto premesso che la citata legge regionale n. 21/88, oltre le necessarie disposizioni finanziarie per l'applicazione della legge n. 2/1988, reca anche disposizioni integrative di quest'ultima.

     Per quanto riguarda gli aspetti finanziari saranno diramate con distinta circolare le necessarie direttive.

     In questa sede è, invece, opportuno richiamare brevemente le disposizioni integrative della legge regionale n. 21/88 e le questioni connesse.

     1) art. 6 - In relazione all'art. 2 della legge regionale 2/1988 viene disciplinata l'ipotesi dell'esistenza di più graduatorie valide relative a posti di uguale profilo professionale. In tal caso si deve utilizzare la graduatoria degli idonei approvata (dagli organi deliberanti) per ultima.

2) art. 7 - Viene sottolineata (1° comma) la competenza del consiglio in ordine alla nomina delle commissioni giudicatrici i cui membri vengono eletti con voto limitato ad uno e possono essere scelti anche al di fuori del consiglio stesso.

     Non è forse superfluo ricordare che la composizione delle commissioni giudicatrici deve rigorosamente rispettare le disposizioni di legge e quindi di tali commissioni possono far parte soltanto i 5 membri eletti dal consiglio (oltre il presidente), il rappresentante sindacale e l'eventuale esperto.

     Norme regolamentari che disponessero diversamente sono automaticamente abrogate per effetto dell'art. 15 della legge n. 2/88.

     L'art. 7 in esame introduce con il comma 8 un rilevante elemento innovativo: la nomina di un'apposita commissione per valutare l'idoneità del concorrente utilmente collocato in graduatoria per tutti quei concorsi (inferiori al 5° livello) per i quali è prevista una prova pratica d'idoneità.

     Tale prova non ha funzione di selezione e quindi non comporta punteggio, né graduatoria. Essa tende solo ad accertare la mera idoneità professionale necessaria per l'assunzione. Al riguardo si osserva anche che resta immutata la preesistente disciplina della legge n. 2/88 circa la competenza e la responsabilità del vertice burocratico (segretario comunale e provinciale) per la formazione della graduatoria nei concorsi a posti fino al 4° livello, nonché per tutti gli adempimenti ad essa necessari. Resta vigente la disposizione contenuta alla lett. b) dell'art. 3 della legge n. 2/1988. Pertanto la prova pratica può essere legittimamente prevista solo per quei profili professionali che richiedano una effettiva qualificazione o specializzazione (per es. dattilografo, autista, elettricista etc. ).

     Non può essere invece legittimamente prevista per profili professionali che non richiedono alcuna specializzazione. Eventuali provvedimenti deliberativi, che disponessero diversamente, sarebbero viziati di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, da rilevare in sede tutoria.

     3) art. 8 - La norma trasforma in obbligo la precedente facoltà riconosciuta all'ente (si confronti anche il punto 3, lett. b) della circolare assessoriale numero 4/263 del 26 febbraio 1988 di utilizzare per la copertura di posti disponibili le graduatorie dei concorsi in itinere alla data di entrata in vigore della legge n. 2/1988. Naturalmente l'utilizzazione della graduatoria presuppone che si tratti di posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale.

     La disposizione in esame va coordinata necessariamente con l'art. 12 della legge n. 2/1988. Pertanto i concorsi in itinere, di cui si discute, sono quelli fatti salvi dal citato art. 12, cioè quelli per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 2/1988 era già trascorso il termine per la presentazione delle domande.

     Le graduatorie di tali concorsi dovranno essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti per qualsiasi motivo e da qualsiasi data (quindi anche anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2/88).

     L'obbligo non si configura solo per i posti disponibili per i quali l'ente abbia successivamente deliberato e bandito i relativi concorsi.

     4) art. 9 - La norma trasforma in obbligo la facoltà prevista dall'art. 219 dell'O.R.E.L. sostituendone il terzo comma e prescrivendo il divieto di utilizzare la graduatoria per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione di detta graduatoria o che non siano di pari qualifica funzionale e professionale. Trattasi di disposizione generale che si differenzia dal precedente art. 8 il quale ha soltanto efficacia transitoria.

     B) Integrazione delle direttive emanate con la circolare n. 4/268 del 26 febbraio 1988.

     1) una prima questione da approfondire è connessa all'obbligo di riservare al personale interno il 35% dei posti messi a concorso pubblico.

     A tale riguardo va ribadito:

     Il 35% (elevabile al 40%) dei posti messi a concorso pubblico va riservato al personale interno ai sensi dell'art. 5, comma 8°, del D.P.R. 268/87.

     Il concorso pubblico è unico sia per gli interni che per gli esterni, come unica deve essere la conseguente graduatoria. Ciò vale per tutti i posti messi a concorso di qualunque livello e profilo professionale (tranne le esclusioni espressamente previste).

     A tali concorsi si applicano i criteri di selezione dei concorsi pubblici, e quindi (nell'attuale regime provvisorio) anche quelli previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1988 per i concorsi fino al 4° livello. Di questi ultimi criteri, non è applicabile al personale interno soltanto quello relativo alla disoccupazione.

     La circostanza è ininfluente poiché tutto il personale interno versa nella medesima condizione e quand'anche si classificasse agli ultimi posti avrebbe sempre il diritto di andare ad occupare i posti riservatigli. La percentuale si applica al numero dei posti messi a concorso di uguale profilo professionale operando, se necessario, le opportune compensazioni tra posti di diverso profilo purché appartenenti alla stessa qualifica funzionale (art. 5.10 D.P.R. n. 268/87).

     Va ulteriormente precisato che anche il concorso ad un solo posto con riserva (a seguito di compensazione) a favore del personale interno conserva natura ed effetti di concorso pubblico. Ad esso quindi possono partecipare anche concorrenti esterni e potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui al comma 14 dell'art. 5 del D.P.R. 268/87.

     2) L'art. 9 della legge n. 2/1988 impone alle commissioni l'obbligo di ultimare i lavori concorsuali entro 6 mesi dalla nomina. Prima che sia scaduta il suddetto termine può essere richiesta motivatamente una proroga di due mesi.

     La norma citata non prevede l'automatica decadenza delle commissioni concorsuali per il semplice decorso del termine, ma impone l'obbligo ai consigli (comunale e provinciale) o, in loro sostituzione, all'assessore degli enti locali di dichiararne la decadenza.

     In mancanza della declaratoria di decadenza le commissioni giudicatrici continuano i loro lavori ancorché siano trascorsi i termini di legge.

     3) Il consiglio ha dieci giorni di tempo dalla scadenza del termine di sei mesi (o di otto, se era stata concessa la proroga) per provvedere in ordine alla dichiarazione di decadenza e di nomina di una nuova commissione giudicatrice. Trascorso quest'ultimo termine il consiglio non perde automaticamente i! diritto a provvedere. Tale diritto è perduto soltanto a seguito dell'emanazione del decreto assessoriale con il quale fosse dichiarata la decadenza della commissione giudicatrice concorsuale e nominata una nuova commissione ai sensi del 3° comma dell'art. 9 legge n. 2/88.

     4) Una precisazione occorre fare circa, l'indicazione contenuta nella precedente circolare n. 4/263, del 26 febbraio 1988, relativamente alla data di pubblicazione del bando quale termine temporale di riferimento per il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ai concorsi. Tale indicazione va riferita al possesso dei titoli che sono utili per la formazione della graduatoria. Per quanto invece riguarda il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso sembra più opportuno (l'ordinamento degli enti locali tace al riguardo) il riferimento alle disposizioni di carattere generale vigenti nel restante territorio dello Stato che collocano tale possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     Fa eccezione il requisito dell'età il cui possesso resta fissato alla data di deliberazione del bando (articolo 216.5 O.R.EE.LL.) e quindi della sua pubblicazione perché da quella data il bando è tale e produce effetti.

     5) Le amministrazioni locali hanno l'obbligo di continuare a fornire all'assessorato scrivente i dati costantemente aggiornati sulla situazione delle procedure di ciascun concorso in espletamento (indicando eventualmente i concorsi ancora da espletare).

     Si avverte che il mancato adempimento al superiore obbligo comporterà l'intervento dei funzionari di questo Assessorato con spese a carico dell'amministrazione inadempiente, salvo rivalsa sui funzionari o gli amministratori locali che avessero causato l'inadempienza senza giustificato motivo.

     6) Si ricorda infine che nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 29 del 2 luglio 1988 è stato pubblicato il D.A. n. 11 del 27 giugno 1988 con il quale sono stati determinati i titoli ed i relativi criteri in esecuzione dell'art. 3.5 della legge regionale n. 2/88. A questo proposito si ribadisce ancora che i titoli di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai concorsi per soli titoli e non anche ai concorsi per titoli ed esami che in base all'art. 3.4 si svolgono secondo le preesistenti procedure (art. 21 legge regionale n. 41/85). Questi ultimi titoli, dunque, sono quelli già eventualmente contenuti nei regolamenti organici locali o che comunque potranno essere direttamente e autonomamente individuati dall'ente.

     I sigg. presidenti delle commissioni provinciali di controllo sono pregati di portare a conoscenza dei rispettivi organi collegiali ed uffici la presente lettera circolare perché ne sia tenuto debito conto.

     In caso di difforme avviso degli organi di controllo su punti specifici trattati in questa sede dovranno essere, tempestivamente, attivate le procedure di coordinamento previste dagli artt. 6 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e 6 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1.