§ 1.6.44 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 1.
Nuove norme per l'Amministrazione della Regione e per gli enti locali ed ospedalieri siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:21/02/1976
Numero:1


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 7.      Dopo l'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la L.R. 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 51- bis:
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      (Omissis)
Art. 28.      Per gli atti adottati dai Comuni, dai liberi consorzi e dagli altri enti locali nonché dagli enti ospedalieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le [...]
Art. 29.      Le disposizioni della presente legge concernenti la composizione delle Commissioni provinciali di controllo si applicano immediatamente alle Commissioni di controllo, i cui componenti, alla data [...]
Art. 30.      Sono abrogati: l'art. 6, secondo comma, della L.R. 18 luglio 1961, n. 14; l'art. 7, ultimo comma, della L.R. 23 dicembre 1962, n. 25; l'art. 8 della L.R. 28 giugno 1973, n. 27; l'art. 5 della [...]


§ 1.6.44 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 1.

Nuove norme per l'Amministrazione della Regione e per gli enti locali ed ospedalieri siciliani.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

 

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

 

TITOLO II

ENTI LOCALI

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     Dopo l'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la L.R. 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 51- bis:

     (Omissis) [5].

     Nella prima applicazione della presente legge, i regolamenti di cui al presente articolo dovranno essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

 

     Artt. 8. - 11.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [1]0.

 

     Artt. 16. - 17.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [1]3.

 

 

TITOLO III

ENTI OSPEDALIERI [1]4

 

     Artt. 21. - 27.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 28.

     Per gli atti adottati dai Comuni, dai liberi consorzi e dagli altri enti locali nonché dagli enti ospedalieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

 

     Art. 29.

     Le disposizioni della presente legge concernenti la composizione delle Commissioni provinciali di controllo si applicano immediatamente alle Commissioni di controllo, i cui componenti, alla data di entrata in vigore della legge, siano già cessati dalla carica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1962, n. 25. Per le Commissioni di controllo i cui componenti vengano a cessare dalla carica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse disposizioni trovano applicazione alla data della naturale scadenza, che, qualora ricada in un periodo successivo al 31 dicembre 1977, è comunque anticipata a detta data.

 

     Art. 30.

     Sono abrogati: l'art. 6, secondo comma, della L.R. 18 luglio 1961, n. 14; l'art. 7, ultimo comma, della L.R. 23 dicembre 1962, n. 25; l'art. 8 della L.R. 28 giugno 1973, n. 27; l'art. 5 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30; ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 22 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[2] Sostituisce art. 30 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[1]15 Articoli abrogati con art. 31 L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[3] Modifica art. 31 ord. amm. enti locali.

[4] Sostituiscono, rispettivamente, artt. 33 e 51 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[5] V. art. 51-bis D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[6] Modificano, rispettivamente, artt. 53, 60, 63 e 64 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[7] Sostituisce art. 80 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[8] Aggiunge art. 81-bis D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[9] Sostituisce art. 141 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[1]10 Aggiunge art. 141-bis D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[1]11 Modificano, rispettivamente, art. 150 e art. 151 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[1]15 Articoli abrogati con art. 31 L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[1]12 Modifica art. 197 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[1]13 Modifica art. 199 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[1]14 L'entrata in funzione delle unità sanitarie locali ha abolito gli enti ospedalieri. Per la parziale vigenza degli artt. 21-26, v. ora art. 28 L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[1]15 Articoli abrogati con art. 31 L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.