§ 1.6.60 - L.R. 4 agosto 1980, n. 77.
Indennità agli amministratori e consiglieri dei comuni, dei quartieri e delle province della Regione. Norme per i consorzi di servizi. Determinazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:04/08/1980
Numero:77


Sommario
Art. 1.      I limiti delle indennità di carica previsti per il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori dei Comuni, il Presidente e gli Assessori delle province della Regione sono aumentati nella misura del [...]
Art. 2.      Le indennità di presenza, nelle misure previste per i Consiglieri comunali e provinciali, sono estese:
Art. 3.      Ai presidenti dei quartieri dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di Provincia e, in ogni caso, ove ai consigli di quartiere risultino attribuite funzioni [...]
Art. 4.      Le commissioni consiliari, i consiglieri e il presidente del quartiere indicati nei precedenti artt. 2 e 3 della presente legge sono quelli previsti dagli artt. 51-bis e 141-bis dell'ordinamento [...]
Art. 5.      I Consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979, con decorrenza 1° febbraio, e per l'anno 1980, entro novanta [...]
Art. 6.      Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri delle Amministrazioni provinciali residenti in Comuni che distino non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'Amministrazione provinciale, [...]
Art. 7.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1974, n. 47.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Fermo restando il criterio di rinvio dell'art. 207 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, al presidente del consorzio per servizi di [...]
Art. 10.      Ai presidenti delle Commissioni provinciali di controllo è corrisposta un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il Sindaco del capoluogo [...]
Art. 11.      Ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo viene corrisposta un'indennità di carica pari alla metà della misura spettante al presidente.
Art. 12.      Al presidente e ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo residenti in Comuni che distino non meno di 15 chilometri da quello ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle [...]
Art. 13.      Al medico provinciale che integra la Commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 1, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta.
Art. 14.      Ai componenti la Commissione regionale per la finanza locale, di cui al D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta
Art. 15.      Il diritto alla corresponsione dei compensi di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12, 13 e 14 decorre dal 1° gennaio 1980.
Art. 16.      All'onere derivante dall'attuazione del titolo III della presente legge, valutato in lire 247 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del [...]
Art. 17.      In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, gli stanziamenti dei capitoli 18208 e 18210 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono incrementati [...]
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.60 - L.R. 4 agosto 1980, n. 77.

Indennità agli amministratori e consiglieri dei comuni, dei quartieri e delle province della Regione. Norme per i consorzi di servizi. Determinazione della misura dei compensi per i componenti delle Commissioni provinciali di controllo e della Commissione regionale per la finanza locale.

(G.U.R. 9 agosto 1980, n. 36).

 

 

TITOLO I

INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DEI COMUNI, DEI QUARTIERI E

DELLE PROVINCE

 

Art. 1.

     I limiti delle indennità di carica previsti per il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori dei Comuni, il Presidente e gli Assessori delle province della Regione sono aumentati nella misura del 100 per cento.

     In egual misura sono aumentati i limiti delle indennità di presenza previsti per i Consiglieri comunali e provinciali.

 

     Art. 2.

     Le indennità di presenza, nelle misure previste per i Consiglieri comunali e provinciali, sono estese:

     1) agli stessi Consiglieri per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari formalmente convocate nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle Province;

     2) agli Assessori comunali, escluso il Vice-Sindaco al quale sia stata attribuita l'indennità di carica prevista, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni di giunta formalmente convocate nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;

     3) ai consiglieri di quartiere per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli di quartiere formalmente convocate nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, in misura pari all'80 per cento di quelle massime spettanti ai Consiglieri di un Comune con popolazione pari a quella del quartiere.

 

     Art. 3.

     Ai presidenti dei quartieri dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di Provincia e, in ogni caso, ove ai consigli di quartiere risultino attribuite funzioni delegate, è attribuita una indennità pari al 50 per cento di quella massima spettante al Sindaco di un Comune con popolazione pari a quella del quartiere.

 

     Art. 4.

     Le commissioni consiliari, i consiglieri e il presidente del quartiere indicati nei precedenti artt. 2 e 3 della presente legge sono quelli previsti dagli artt. 51-bis e 141-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e dalle disposizioni della L.R. 11 dicembre 1976, n. 84.

 

     Art. 5.

     I Consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979, con decorrenza 1° febbraio, e per l'anno 1980, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     La spesa è assunta nei limiti delle norme vigenti in tema di formazione del bilancio di previsione per l'anno 1980.

 

     Art. 6.

     Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri delle Amministrazioni provinciali residenti in Comuni che distino non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'Amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio o di Giunta.

 

     Art. 7.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1974, n. 47.

 

 

TITOLO II

NORME PER I CONSORZI PER SERVIZI DI PARTICOLARE INTERESSE

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9.

     Fermo restando il criterio di rinvio dell'art. 207 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, al presidente del consorzio per servizi di particolare interesse può essere corrisposta una indennità mensile di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per il presidente del libero consorzio o per il Sindaco del Comune.

     Ai componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del consorzio per servizi di particolare interesse, con eccezione per il presidente, può essere corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'organo collegiale nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio del Comune o del libero consorzio cui rinvia il menzionato art. 207.

     Le indennità previste dai precedenti commi non possono cumularsi con quelle attribuite ai parlamentari nazionali e regionali.

     Si applica ai consorzi per servizi la disposizione dell'art. 11 della L. 26 aprile 1974, n. 169, la quale viene derogata per l'anno 1980.

     Il trattamento economico di missione per i membri di cui ai precedenti primi due commi è quello previsto per gli amministratori e consiglieri dei Comuni e delle Province.

 

 

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

   PROVINCIALI DI CONTROLLO E DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FINANZA

LOCALE

 

     Art. 10.

     Ai presidenti delle Commissioni provinciali di controllo è corrisposta un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il Sindaco del capoluogo dove ha sede la Commissione stessa.

     Ai componenti delle Commissioni incaricati di sostituire il presidente nei casi di assenza o impedimento l'indennità di cui al precedente comma viene corrisposta in ragione del 75 per cento.

 

     Art. 11.

     Ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo viene corrisposta un'indennità di carica pari alla metà della misura spettante al presidente.

 

     Art. 12.

     Al presidente e ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo residenti in Comuni che distino non meno di 15 chilometri da quello ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta.

 

     Art. 13.

     Al medico provinciale che integra la Commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 1, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta.

 

     Art. 14.

     Ai componenti la Commissione regionale per la finanza locale, di cui al D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta [2].

 

     Art. 15.

     Il diritto alla corresponsione dei compensi di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12, 13 e 14 decorre dal 1° gennaio 1980.

 

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 16.

     All'onere derivante dall'attuazione del titolo III della presente legge, valutato in lire 247 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 17.

     In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, gli stanziamenti dei capitoli 18208 e 18210 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono incrementati rispettivamente di lire 32 milioni e di lire 215 milioni ed è corrispondentemente ridotto di lire 247 milioni lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 212 ordinamento regionale enti locali.

[2] V., ora, art. 31 L.R. 29 aprile 1985, n. 22.