Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 14/04/1966 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della L. 5 marzo 1963, n. 21, è prorogato di 5 anni. |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 1.6.28 - L.R. 14 aprile 1966, n. 5.
Modifiche alla L. 15 marzo 1963, n. 21, concernente «Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro».
(G.U.R. 16 aprile 1966, n. 19).
Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei Comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce art. 2, lett. d,
[2] Sostituisce art. 8