§ 1.5.4 - L.R. 30 novembre 1974, n. 38.
Ordinamento e funzionamento delle Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 comunità montane
Data:30/11/1974
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Fino alla riforma dell'assetto degli enti locali siciliani, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, ed al decentramento delle funzioni amministrative regionali, alle Comunità montane istituite [...]
Art. 2.      La Comunità montana, nel quadro della programmazione nazionale e regionale:
Art. 3.      La Comunità, entro quattro mesi dalla costituzione del relativo Consiglio, adotta il proprio statuto.
Art. 4.      Il progetto di statuto è predisposto, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio, dalla Giunta esecutiva.
Art. 5.      La Comunità si estingue, quando, modificata la ripartizione di cui all'art. 3 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'art. 1 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, viene soppressa la relativa zona [...]
Art. 6.      Sono organi della Comunità:
Art. 7.      Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.
Art. 8.      Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni costituenti la Comunità montana.
Art. 9.      Il Consiglio dura in carica cinque anni.
Art. 10.      I compiti ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, dallo statuto, che indica particolarmente le modalità di convocazione, ivi [...]
Art. 11.      La Giunta esecutiva è l'organo esecutivo della Comunità.
Art. 12.      La Giunta esecutiva è composta:
Art. 13.      I compiti ed il funzionamento della Giunta esecutiva sono disciplinati, nel rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge, dallo statuto. Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono [...]
Art. 14.      Il Presidente rappresenta la Comunità. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta esecutiva. [...]
Art. 15.      Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica.
Art. 16.      La Comunità, nel quadro dei fini ad essa assegnati dalle leggi e dallo statuto, programma la propria attività mediante piani quinquennali di sviluppo economico e sociale della zona nella quale [...]
Art. 17.      Sulla base di apposita delibera consiliare di elaborazione del piano, contenente anche le linee fondamentali del medesimo, a cura della Giunta esecutiva è redatto il progetto di piano di [...]
Art. 18.      Il Presidente della Regione può proporre alla Comunità modifiche del piano riconosciute indispensabili per assicurare il coordinamento del medesimo con i piani delle altre Comunità montane ed il [...]
Art. 19.      Al piano di sviluppo devono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, anche se trattasi di piani già adottati o in fase di attuazione. Sono in ogni caso escluse [...]
Art. 20.      In attuazione del piano quinquennale di sviluppo, e nei limiti dei finanziamenti disponibili, vengono annualmente deliberati programmi contenenti, in ordine di priorità, la indicazione delle [...]
Art. 21.      I programmi di intervento sono predisposti dalla Giunta esecutiva e trasmessi ai Comuni ed agli altri enti operanti nel territorio della Comunità interessati all'attuazione dei medesimi.
Art. 22.      Per l'attuazione dei piani quinquennali di sviluppo e dei programmi annuali di intervento, la Comunità può avvalersi degli uffici dei Comuni e di altri enti locali operanti nella zona e può [...]
Art. 23.      La Comunità, in armonia con le linee di programmazione e di assetto territoriale regionale, nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti nel territorio regionale, avuto altresì riguardo alle [...]
Art. 24.      Il piano urbanistico, previa delibera consiliare di elaborazione, contenente altresì i relativi princìpi fondamentali, da approvarsi a maggioranza assoluta, è predisposto a cura della Giunta [...]
Art. 25.      Dalla data di approvazione del piano urbanistico di cui agli articoli precedenti, e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali o delle relative varianti, in [...]
Art. 26.      Per gli adempimenti relativi all'elaborazione dei piani di sviluppo, dei programmi annuali e dei piani urbanistici, ed all'attuazione dei medesimi, la Comunità può istituire un ufficio tecnico [...]
Art. 27.      Per l'espletamento della propria attività, la Comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 10 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34. [...]
Art. 28.      Salvo quanto previsto dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, per il finanziamento dei piani e dei programmi, le spese correnti necessarie per il funzionamento della Comunità sono ripartite, prima [...]
Art. 29.      La Comunità delibera il proprio bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'affidamento dei fondi previsti dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla L.R. 17 luglio 1972, n. 34.
Art. 30.      Il conto consuntivo, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, prima di essere sottoposto al Consiglio è esaminato dai revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nominati [...]
Art. 31.      Ogni Comunità ha un servizio di tesoreria, da affidare ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una cassa di risparmio.
Art. 32.      Per quanto non previsto dalla presente legge e dallo statuto della Comunità, si applicano, in materia di finanza e contabilità, le disposizioni relative ai Comuni, in quanto compatibili.
Art. 33.      Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di approvazione dei piani e dei programmi annuali, per i controlli sugli atti della Comunità si applicano le disposizioni regionali concernenti [...]
Art. 34.      Il Consiglio può essere sciolto quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti, o quando violi obblighi imposti dalla legge [...]
Art. 35.      I fondi di cui alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, ripartiti con i criteri di cui alle lett. a) e b) dell'art. 9 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, sono attribuiti alle comunità con decreto del [...]
Art. 36.      Le Comunità montane possono collegarsi tra loro per lo studio dei problemi comuni, per promuovere iniziative interessanti più Comunità o per l'attuazione unitaria di specifici servizi, previa [...]
Art. 37.      Fino al primo rinnovo delle amministrazioni comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Comunità continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della [...]
Art. 38.      I componenti del Consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, da Consigli comunali rinnovati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della stessa L.R. 17 luglio [...]
Art. 39.      Fino all'adozione dei piani di sviluppo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con [...]
Art. 40.      In sede di approvazione dei programmi previsti dall'articolo precedente, il Presidente della Regione verifica la compatibilità dei programmi suddetti con i piani vincolanti per legge.
Art. 41.      Fino a quando non sarà entrata in funzione, a termini del relativo statuto, la tesoreria della Comunità, il servizio di cassa verrà svolto mediante apertura di un conto corrente postale [...]
Art. 42.      Fino all'entrata in vigore dello statuto, o nel silenzio del medesimo, agli organi della Comunità, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni concernenti gli organi comunali, in [...]
Art. 43.      Fermo restando il disposto dell'art. 8, ai componenti degli organi della Comunità si applicano, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni concernenti gli organi comunali. [...]
Art. 44.      I Consigli di valle e le Comunità montane istituiti ai sensi dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16, e dell'art. 13 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. [...]
Art. 45.      Sono abrogate le disposizioni della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, comunque incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 46.      Le determinazioni della Comunità di cui al terzo comma dell'art. 18 sono pubblicate per venti giorni.
Art. 47.      I piani di sviluppo, i programmi annuali di intervento ed i piani urbanistici della Comunità previsti dalla presente legge, sono adottati anche in mancanza delle leggi e dei provvedimenti di [...]
Art. 48.      Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102.


§ 1.5.4 - L.R. 30 novembre 1974, n. 38.

Ordinamento e funzionamento delle Comunità montane.

(G.U.R. 4 dicembre 1974, n. 56).

 

Art. 1.

     Fino alla riforma dell'assetto degli enti locali siciliani, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, ed al decentramento delle funzioni amministrative regionali, alle Comunità montane istituite ai sensi della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle LL.RR. 17 luglio 1972, n. 34, e 15 dicembre 1973, n. 46, si applicano le disposizioni della presente legge.

 

 

TITOLO I

FINALITA' - STATUTO

 

     Art. 2.

     La Comunità montana, nel quadro della programmazione nazionale e regionale:

     - promuove lo sviluppo delle popolazioni residenti nella relativa zona, al fine di eliminare gli squilibri ed assicurare alle medesime condizioni economico-sociali non inferiori alla media nazionale e regionale;

     - concorre, nella stessa zona, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura.

     La Comunità montana svolge altresì ogni altro compito ad essa assegnato dalla legislazione statale e regionale.

 

     Art. 3.

     La Comunità, entro quattro mesi dalla costituzione del relativo Consiglio, adotta il proprio statuto.

     Lo statuto deve, fra l'altro, indicare:

     - la denominazione e la sede della Comunità;

     - i Comuni che fanno parte della Comunità;

     - gli scopi e le finalità particolari che la Comunità intende perseguire nel quadro della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, ed in armonia con i princìpi e gli obiettivi della legislazione statale e regionale comunque interessante lo sviluppo economico e sociale delle zone montane;

     - la composizione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi della Comunità, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

     - le ipotesi e le modalità della partecipazione popolare all'attività della Comunità;

     - le modalità di redazione e di approvazione ed i princìpi essenziali dei regolamenti concernenti l'organizzazione e la struttura degli uffici, il personale agli stessi addetto, nonché l'uso dei beni della Comunità;

     - l'eventuale istituzione di un comitato tecnico-consultivo, nel quale siano rappresentati gli enti operanti nel territorio della Comunità, e la partecipazione dello stesso comitato alla preparazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo.

 

     Art. 4.

     Il progetto di statuto è predisposto, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio, dalla Giunta esecutiva.

     Esso è trasmesso ai Comuni partecipanti alla Comunità nonché agli enti operanti nel relativo territorio che svolgono attività in materie rientranti nella competenza della Comunità. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, i Comuni e gli enti possono presentare alla giunta esecutiva osservazioni e proposte.

     Trascorso il termine di cui al precedente comma, il progetto è presentato al Consiglio, che lo adotta a maggioranza assoluta.

     Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali di concerto con l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle eventuali modifiche dello statuto.

 

     Art. 5.

     La Comunità si estingue, quando, modificata la ripartizione di cui all'art. 3 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'art. 1 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, viene soppressa la relativa zona omogenea.

     L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34. Con lo stesso provvedimento si disciplina altresì la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

 

 

TITOLO II

ORGANI

 

     Art. 6.

     Sono organi della Comunità:

     - il Consiglio;

     - la Giunta esecutiva;

     - il Presidente.

 

     Art. 7.

     Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

     Spetta in ogni caso al Consiglio:

     - l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente, da scegliersi tra i propri componenti;

     - la nomina dei rappresentanti della Comunità presso altri enti ed organismi, garantendo la rappresentanza delle minoranze allorché i rappresentanti sono più di due;

     - la deliberazione di formazione e l'adozione dei piani di sviluppo e del piano urbanistico nonché l'adozione dei programmi annuali;

     - l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché della relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali;

     - la nomina del tesoriere e dei revisori dei conti;

     - l'approvazione dei contratti e delle convenzioni.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni costituenti la Comunità montana.

     I rappresentanti comunali sono eletti dai Consigli dei Comuni, fra i propri membri, garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza.

     I Comuni fino a quindicimila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di tre, ed ogni consigliere vota per non più di due nomi. I Comuni con più di quindicimila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di sei, ed ogni consigliere vota per non più di quattro nomi. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

     Per i Comuni parzialmente montani la rappresentanza è determinata sulla base della popolazione residente nel territorio classificato montano come dai dati dell'ultimo censimento.

     La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente il Consiglio della Comunità.

 

     Art. 9.

     Il Consiglio dura in carica cinque anni.

     Ogni Comune, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale, provvede a rieleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità nella seduta immediatamente successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale.

     In caso di cessazione anticipata di un Consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno al Consiglio della Comunità restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

     In caso di decadenza, morte, dimissioni od altra causa di cessazione della qualità di consigliere della Comunità, i Consigli comunali provvedono alla relativa surrogazione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

 

     Art. 10.

     I compiti ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, dallo statuto, che indica particolarmente le modalità di convocazione, ivi compresa quella di autoconvocazione su richiesta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio, le sessioni ordinarie, da tenersi almeno ogni trimestre, e le sessioni straordinarie, il numero legale, il procedimento di discussione e di deliberazione.

     Lo statuto determina altresì le ragioni di cessazione anticipata dalla carica dei consiglieri e dell'intero Consiglio, e le modalità di convalida dei componenti il Consiglio stesso.

     La perdita della qualità di consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente o di membro della Giunta esecutiva.

 

     Art. 11.

     La Giunta esecutiva è l'organo esecutivo della Comunità.

     Essa svolge funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione, in conformità degli indirizzi generali determinati dal Consiglio.

     Spetta in ogni caso alla Giunta esecutiva:

     - curare la redazione dei piani deliberati dal Consiglio;

     - predisporre i programmi annuali;

     - curare l'attuazione dei piani e programmi;

     - predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

     - deliberare spese nel quadro del bilancio preventivo, in conformità di quanto previsto dallo statuto;

     - esercitare le funzioni delegate dal Consiglio, nei limiti previsti dallo statuto. In ogni caso non può essere delegata l'approvazione dello statuto, dei piani, dei programmi, della relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, delle convenzioni e dei contratti.

 

     Art. 12.

     La Giunta esecutiva è composta:

     - dal Presidente;

     - da membri eletti dal Consiglio, in numero da determinarsi con lo statuto, in ogni caso non inferiore a quattro e non superiore ad otto.

     Lo statuto disciplina altresì l'elezione dei membri della giunta esecutiva e la relativa revoca.

 

     Art. 13.

     I compiti ed il funzionamento della Giunta esecutiva sono disciplinati, nel rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge, dallo statuto. Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della medesima e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la previsione nello statuto di maggiorazione qualificate.

 

     Art. 14.

     Il Presidente rappresenta la Comunità. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta esecutiva. Esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

 

     Art. 15.

     Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica.

     Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

     Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

     La revoca del Presidente è disciplinata dallo statuto.

     In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal membro della giunta esecutiva indicato dallo statuto.

 

 

TITOLO III

PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA'

 

     Art. 16.

     La Comunità, nel quadro dei fini ad essa assegnati dalle leggi e dallo statuto, programma la propria attività mediante piani quinquennali di sviluppo economico e sociale della zona nella quale opera, in conformità del disposto dell'art. 5 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102.

     I piani sono adottati entro un anno dalla prima costituzione o dal rinnovo degli organi della Comunità.

 

     Art. 17.

     Sulla base di apposita delibera consiliare di elaborazione del piano, contenente anche le linee fondamentali del medesimo, a cura della Giunta esecutiva è redatto il progetto di piano di sviluppo. Il piano è, quindi, adottato dal Consiglio, a maggioranza assoluta.

     Il piano così adottato, con gli eventuali allegati, è immediatamente trasmesso ai Comuni della zona ed ai consorzi di bonifica.

     Il piano è pubblicato, per almeno 20 giorni, all'albo della Comunità e dei Comuni della zona e ne viene data altresì pubblica informazione con le modalità previste dallo statuto.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione potranno formularsi osservazioni e proposte.

     Scaduti i termini suindicati, il Consiglio, esaminate le osservazioni e proposte, ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta definitivamente, a maggioranza assoluta.

     Il piano, con gli allegati e le osservazioni e le proposte non accolte, viene trasmesso all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. Esso è approvato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli Assessori regionali competenti per le materie cui ha riguardo prevalentemente il piano, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Trascorsi 120 giorni dal ricevimento del piano da parte dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, senza che sia intervenuta l'approvazione, il piano si intende approvato.

     Il decreto di approvazione del piano ed il piano stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione, nell'albo della Comunità ed in quelli dei Comuni della zona, salva ogni altra forma di pubblica informazione prevista dallo statuto.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le eventuali modifiche dei piani già approvati.

 

     Art. 18.

     Il Presidente della Regione può proporre alla Comunità modifiche del piano riconosciute indispensabili per assicurare il coordinamento del medesimo con i piani delle altre Comunità montane ed il rispetto del piano regionale di sviluppo economico-sociale, della pianificazione urbanistica regionale e dei piani redatti da enti regionali in adempimento di specifiche disposizioni di legge.

     In tal caso, la decorrenza del termine di cui al settimo comma dell'art. 17 è sospesa, per non oltre 60 giorni, con decreto motivato del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

     Le proposte di modifica sono comunicate alla Comunità, che, entro 30 giorni dalla comunicazione, adotta le proprie determinazioni, dandone pubblica informazione mediante la pubblicazione all'albo della Comunità e dei Comuni della zona e nelle altre forme previste dallo statuto.

     Le determinazioni vengono, quindi, trasmesse all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. Qualora permangono contrasti tra le proposte di modifica e le determinazioni della Comunità, decide la Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 19.

     Al piano di sviluppo devono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, anche se trattasi di piani già adottati o in fase di attuazione. Sono in ogni caso escluse le opere già in corso di esecuzione all'atto in cui il piano diviene esecutivo.

     I relativi adeguamenti dovranno essere disposti entro sei mesi dalla data in cui il piano della Comunità è divenuto esecutivo.

     Gli eventuali contrasti sono decisi dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

 

     Art. 20.

     In attuazione del piano quinquennale di sviluppo, e nei limiti dei finanziamenti disponibili, vengono annualmente deliberati programmi contenenti, in ordine di priorità, la indicazione delle opere e degli interventi da realizzare, nonché l'entità dei mezzi finanziari necessari per la concreta attuazione.

 

     Art. 21.

     I programmi di intervento sono predisposti dalla Giunta esecutiva e trasmessi ai Comuni ed agli altri enti operanti nel territorio della Comunità interessati all'attuazione dei medesimi.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento, gli stessi potranno formulare osservazioni e proposte.

     Il Consiglio, esaminate dette osservazioni e proposte, adotta i programmi.

     Entro il 30 settembre di ogni anno i programmi sono presentati all'Assessorato regionale dello sviluppo economico, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli altri Assessori regionali competenti per materia. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei programmi, senza che sia intervenuta l'approvazione o il rifiuto della medesima, i programmi si intendono approvati.

 

     Art. 22.

     Per l'attuazione dei piani quinquennali di sviluppo e dei programmi annuali di intervento, la Comunità può avvalersi degli uffici dei Comuni e di altri enti locali operanti nella zona e può delegare ad altri enti, avuto riguardo alle specifiche funzioni ed alla competenza territoriale degli stessi, la realizzazione di opere specificamente determinate.

     La delega di cui al precedente comma viene disposta dal Consiglio, a maggioranza assoluta. La relativa deliberazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto della delega ed i criteri a cui gli enti delegati dovranno attenersi nell'espletamento della medesima.

     Per l'esecuzione delle opere dei piani e dei programmi si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni regionali relative all'esecuzione di opere pubbliche.

 

     Art. 23.

     La Comunità, in armonia con le linee di programmazione e di assetto territoriale regionale, nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti nel territorio regionale, avuto altresì riguardo alle precipue proprie finalità, può adottare piani urbanistici.

     Il piano urbanistico della Comunità dovrà essere considerato nella redazione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali. Gli enti interessati dovranno, altresì, entro due anni, adeguare i propri strumenti urbanistici esistenti al piano della Comunità. Le varianti agli strumenti urbanistici esistenti sono adottate dai Comuni senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

 

     Art. 24.

     Il piano urbanistico, previa delibera consiliare di elaborazione, contenente altresì i relativi princìpi fondamentali, da approvarsi a maggioranza assoluta, è predisposto a cura della Giunta esecutiva.

     Il progetto di piano è trasmesso ai Comuni ed agli altri enti interessati operanti nel territorio della Comunità, i quali, entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare osservazioni e proposte.

     Trascorso il termine suindicato, il piano è adottato dal Consiglio, a maggioranza assoluta, con deliberazione che decide pure sulle osservazioni e proposte formulate.

     Il piano è approvato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico. Il decreto di approvazione del piano e lo stesso piano sono pubblicati ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

     In sede di approvazione potranno essere apportate al piano modifiche al fine di coordinarlo con il piano urbanistico regionale o con l'assetto territorio regionale, con i piani comprensoriali di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 18 della presente legge.

 

     Art. 25.

     Dalla data di approvazione del piano urbanistico di cui agli articoli precedenti, e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali o delle relative varianti, in conformità alle previsioni del medesimo, e comunque non oltre due anni dalla suindicata data di approvazione, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, su richiesta della Comunità, può, con provvedimento motivato, ordinare al Sindaco del Comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le prescrizioni del piano.

     Per il periodo suindicato, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, su richiesta della Comunità, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di lavori edili, stradali e di trasformazione fondiaria che possano compromettere o rendere notevolmente più onerosa l'attuazione del piano.

 

 

TITOLO IV

PERSONALE ED UFFICI

 

     Art. 26.

     Per gli adempimenti relativi all'elaborazione dei piani di sviluppo, dei programmi annuali e dei piani urbanistici, ed all'attuazione dei medesimi, la Comunità può istituire un ufficio tecnico secondo le modalità e con la struttura previste dallo statuto.

 

     Art. 27.

     Per l'espletamento della propria attività, la Comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 10 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34. Le competenze fondamentali ed accessorie restano a carico degli enti da cui il personale dipende organicamente. E' vietato alla Comunità di corrispondere alcun compenso allo stesso personale.

     Si applicano alla Comunità le disposizioni degli artt. 6, 7 ed 8 della L.R. 7 maggio 1958, n. 14.

     E' soltanto consentita l'assunzione per concorso di un segretario della Comunità, da nominarsi dal Consiglio, con le modalità stabilite dallo statuto.

 

 

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

 

     Art. 28.

     Salvo quanto previsto dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, per il finanziamento dei piani e dei programmi, le spese correnti necessarie per il funzionamento della Comunità sono ripartite, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, fra i Comuni partecipanti in conformità dei criteri fissati dallo statuto. Le spese comunali suddette sono obbligatorie.

 

     Art. 29.

     La Comunità delibera il proprio bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'affidamento dei fondi previsti dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla L.R. 17 luglio 1972, n. 34.

 

     Art. 30.

     Il conto consuntivo, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, prima di essere sottoposto al Consiglio è esaminato dai revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nominati dal Consiglio tra i propri membri estranei alla Giunta esecutiva, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare.

     Lo statuto della Comunità disciplina le modalità di nomina e la durata in carica del Collegio dei revisori, le incompatibilità, le attribuzioni, la decadenza e la revoca dei componenti.

     Entro il 30 aprile è altresì approvata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali prevista dall'art. 5 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, ed inviata alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

 

     Art. 31.

     Ogni Comunità ha un servizio di tesoreria, da affidare ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una cassa di risparmio.

 

     Art. 32.

     Per quanto non previsto dalla presente legge e dallo statuto della Comunità, si applicano, in materia di finanza e contabilità, le disposizioni relative ai Comuni, in quanto compatibili.

 

 

TITOLO VI

CONTROLLI

 

     Art. 33.

     Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di approvazione dei piani e dei programmi annuali, per i controlli sugli atti della Comunità si applicano le disposizioni regionali concernenti i Comuni, in quanto compatibili.

     Il controllo è esercitato dalla commissione provinciale di controllo nella cui circoscrizione è posta la sede della Comunità.

     Il controllo sostitutivo è esercitato, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, dall'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 34.

     Il Consiglio può essere sciolto quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti, o quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge che dimostrino la irregolarità del funzionamento.

     Lo scioglimento, dopo la eventuale contestazione degli addebiti, è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

 

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 35.

     I fondi di cui alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, ripartiti con i criteri di cui alle lett. a) e b) dell'art. 9 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, sono attribuiti alle comunità con decreto del Presidente della Regione.

     Con appositi provvedimenti legislativi si provvederà al finanziamento dei piani quinquennali e dei programmi annuali della Comunità o di stralci dei medesimi.

 

     Art. 36.

     Le Comunità montane possono collegarsi tra loro per lo studio dei problemi comuni, per promuovere iniziative interessanti più Comunità o per l'attuazione unitaria di specifici servizi, previa deliberazione dei singoli Consigli adottata a maggioranza assoluta.

 

     Art. 37.

     Fino al primo rinnovo delle amministrazioni comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Comunità continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, con la sola integrazione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio ai sensi dell'art. 8 della presente legge. Rimangono comunque salvi gli atti compiuti fino alla integrazione suddetta.

     I componenti del Consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, cessano dalla carica con il suindicato rinnovo delle Amministrazioni comunali.

 

     Art. 38.

     I componenti del Consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, da Consigli comunali rinnovati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della stessa L.R. 17 luglio 1972, n. 34, e quella della presente legge, cessano dalla carica contemporaneamente ai componenti indicati all'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 39.

     Fino all'adozione dei piani di sviluppo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli altri Assessori regionali competenti per materia, approva programmi di opere ed interventi urgenti deliberati dal Consiglio della Comunità.

 

     Art. 40.

     In sede di approvazione dei programmi previsti dall'articolo precedente, il Presidente della Regione verifica la compatibilità dei programmi suddetti con i piani vincolanti per legge.

     Le determinazioni di cui al presente articolo ed all'articolo precedente sono adottate dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 41.

     Fino a quando non sarà entrata in funzione, a termini del relativo statuto, la tesoreria della Comunità, il servizio di cassa verrà svolto mediante apertura di un conto corrente postale intestato alla Comunità stessa.

 

     Art. 42.

     Fino all'entrata in vigore dello statuto, o nel silenzio del medesimo, agli organi della Comunità, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni concernenti gli organi comunali, in quanto compatibili.

     In ogni caso gli organi della Comunità rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi.

 

     Art. 43.

     Fermo restando il disposto dell'art. 8, ai componenti degli organi della Comunità si applicano, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni concernenti gli organi comunali. La carica di Presidente e di membro della Giunta esecutiva è altresì incompatibile con le cariche indicate all'art. 7, n. 11, della L.R. 9 maggio 1969, n. 14.

 

     Art. 44.

     I Consigli di valle e le Comunità montane istituiti ai sensi dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16, e dell'art. 13 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolti.

 

     Art. 45.

     Sono abrogate le disposizioni della L.R. 17 luglio 1972, n. 34, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 46.

     Le determinazioni della Comunità di cui al terzo comma dell'art. 18 sono pubblicate per venti giorni.

     La trasmissione delle determinazioni della Comunità di cui al quarto comma dell'art. 18 avviene trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

     Unitamente alle determinazioni della Comunità vengono trasmesse le eventuali osservazioni presentate entro il predetto termine.

 

     Art. 47.

     I piani di sviluppo, i programmi annuali di intervento ed i piani urbanistici della Comunità previsti dalla presente legge, sono adottati anche in mancanza delle leggi e dei provvedimenti di programmazione generale e del piano urbanistico regionale.

 

     Art. 48.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102.