§ 1.5.2 - L.R. 17 luglio 1972, n. 34.
Norme sulla costituzione delle comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 comunità montane
Data:17/07/1972
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito della Regione siciliana, i territori montani, determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della L. 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della L. 30 luglio 1957, n. [...]
Art. 2.      In ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente è costituito, tra i Comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente di diritto pubblico, sottoposto all'alta vigilanza [...]
Art. 3.      Fino a quando non sarà provveduto con legge organica che disciplini tutta la materia, sono organi della Comunità:
Art. 4.      Il Presidente rappresenta la Comunità.
Art. 5.      Fanno parte del Consiglio della Comunità, in rappresentanza di ciascun Comune, i Sindaci, nonché un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.
Art. 6.      Spetta al Consiglio:
Art. 7.      La Giunta esecutiva è composta:
Art. 8.      Le deliberazioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Comunità ed i regolamenti dei servizi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e [...]
Art. 9.      I fondi destinati per le finalità della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, iscritti nel bilancio della Regione, sono ripartiti fra le Comunità con deliberazione della Giunta regionale, su proposta [...]
Art. 10.  (Norme finali).
Art. 11.      Nell'espletamento dei suoi compiti la Comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 10 della presente legge.
Art. 12.      Il consorzio obbligatorio denominato «Consiglio di valle delle valli dell'Alcantara», con sede in Francavilla di Sicilia, costituito con D.P.Reg. 29 gennaio 1959, è sciolto.
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.5.2 - L.R. 17 luglio 1972, n. 34.

Norme sulla costituzione delle comunità montane.

(G.U.R. 22 luglio 1972, n. 34).

 

Art. 1.

     Nell'ambito della Regione siciliana, i territori montani, determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della L. 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della L. 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, di intesa con i Comuni interessati e con una Commissione Parlamentare composta da 15 deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, garantendo la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     In ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente è costituito, tra i Comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente di diritto pubblico, sottoposto all'alta vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 3.

     Fino a quando non sarà provveduto con legge organica che disciplini tutta la materia, sono organi della Comunità:

     a) il Consiglio;

     b) la Giunta esecutiva;

     c) il Presidente.

 

     Art. 4.

     Il Presidente rappresenta la Comunità.

     La Giunta esecutiva esercita i poteri ad essa delegati dal consiglio.

 

     Art. 5.

     Fanno parte del Consiglio della Comunità, in rappresentanza di ciascun Comune, i Sindaci, nonché un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

 

     Art. 6.

     Spetta al Consiglio:

     a) eleggere la Giunta esecutiva ed il Presidente;

     b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;

     c) nominare il collegio dei revisori dei conti.

     Il Consiglio esercita altresì tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti ad eccezione di quelli delegati alla giunta esecutiva.

 

     Art. 7.

     La Giunta esecutiva è composta:

     - dal Presidente;

     - da un numero di membri variabile in ragione di:

     a) n. 4 per le Comunità costituite da non più di 8 Comuni;

     b) n. 6 per le Comunità costituite da almeno 9 Comuni e non più di 16;

     c) n. 8 per le Comunità costituite da più di 16 Comuni.

     Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio tra i suoi componenti.

 

     Art. 8.

     Le deliberazioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Comunità ed i regolamenti dei servizi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 9.

     I fondi destinati per le finalità della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, iscritti nel bilancio della Regione, sono ripartiti fra le Comunità con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei seguenti criteri:

     a) per il 50%, in rapporto alla superficie territoriale delle Comunità;

     b) per il 50%, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità, quali risultano dagli atti dell'ufficio regionale del lavoro, e dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate.

 

     Art. 10. (Norme finali).

     Le norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 4 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano anche nei confronti dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia e dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 11.

     Nell'espletamento dei suoi compiti la Comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 10 della presente legge.

     Eventuali provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo sono nulli.

 

     Art. 12.

     Il consorzio obbligatorio denominato «Consiglio di valle delle valli dell'Alcantara», con sede in Francavilla di Sicilia, costituito con D.P.Reg. 29 gennaio 1959, è sciolto.

     Il patrimonio del consorzio è devoluto alla Comunità montana che, in tutto o in parte maggiore, comprenderà i Comuni già facenti parte del consorzio medesimo.

     La Comunità subentrerà negli eventuali oneri attivi e passivi del consorzio.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     Nella prima applicazione della presente legge i Consigli comunali interessati nomineranno, con le modalità di cui all'art. 5, i propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità entro trenta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 1 della presente legge.

     Il Consiglio della Comunità dovrà riunirsi, previa convocazione del Presidente della Regione, nella sede dallo stesso designata, non oltre sessanta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale di cui al comma precedente, per la nomina del Presidente e della Giunta esecutiva, con le modalità indicate all'art. 7.

     La prima riunione del Consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.