§ 1.4.158 - Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1.
Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:14/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione – Definizioni.
Art. 2.  Commissioni provinciali e commissione centrale Nomina, funzioni e trattamento economico.
Art. 3.  Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa Nomina e trattamento economico.
Art. 4.  Adempimenti relativi alla celebrazione della gara.
Art. 5.  Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara.
Art. 6.  Sedute della commissione provinciale.
Art. 7.  Sedute della commissione centrale.
Art. 8.  Procedimento.
Art. 9.  Individuazione e verifica dell'anomalia delle offerte.
Art. 10.  Verbale.
Art. 11.       1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.4.158 - Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1.

Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

(G.U.R. 25 febbraio 2005, n. 8).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto lo Statuto della Regione;

     Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

     Visto l'art. 7/ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 18 ottobre 2004;

     Visto il proprio decreto 3 novembre 2004 di emanazione del predetto regolamento;

     Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con foglio 29 novembre 2004, n. 21, in ordine agli articoli 3 e 9 del predetto schema di regolamento;

     Vista la nota dell'Ufficio legislativo e legale n. 1806 - 226/A del 17 dicembre 2004, con la quale si propone l'adesione alle predette osservazioni;

     Vista la nota n. 174 dell'11 gennaio 2005, con la quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha riformulato i predetti articoli 3 e 9 dello schema di regolamento secondo le osservazioni della Corte dei conti;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 12 gennaio 2005;

     Visto l'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione – Definizioni.

     1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle gare relative a lavori pubblici da realizzarsi mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori o l'appalto integrato, da affidarsi mediante pubblico incanto, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per "Legge" la legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

     b) per "Autorità" l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

     c) per "Osservatorio" l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

     d) per "Ufficio" l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

 

     Art. 2. Commissioni provinciali e commissione centrale Nomina, funzioni e trattamento economico.

     1. Nel decreto presidenziale di nomina dei componenti le commissioni delle sezioni è indicato il presidente ed il vice presidente.

     2. L'indennità annua lorda di funzione per il presidente della sezione provinciale è fissata in e 51.000; l'indennità annua lorda di funzione per i componenti di ciascuna sezione provinciale è fissata in e 30.000.

 

     Art. 3. Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa Nomina e trattamento economico.

     1. Il dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici nomina con apposito provvedimento i membri di ciascun ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, i quali sono scelti tra soggetti di riconosciute competenza e professionalità in materia di lavori pubblici.

     2. Essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

     3. L'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa:

     a) cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni della commissione e ne custodisce gli atti;

     b) cura l'istruttoria e formula proposte per l'espletamento dei sub-procedimenti di verifica delle offerte anomale e degli altri provvedimenti di competenza della commissione.

     4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.

     5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 4. Adempimenti relativi alla celebrazione della gara.

     1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa nomina per ciascun procedimento di selezione un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara il cui nominativo deve essere indicato nel bando.

     2. Ove la gara sia relativa ad un appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, immediatamente dopo la scadenza del termine di partecipazione, il dirigente preposto nomina una sub commissione di verifica delle eventuali offerte anomale mediante il sorteggio di tre tra i soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa.

 

     Art. 5. Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara.

     1. Il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara svolge le funzioni che la legge assegna al responsabile del procedimento nelle fasi di gara, ove non diversamente disposto con il presente regolamento.

     2. Egli riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione appaltante e ne cura la pubblicazione. Può, ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, segnalarle al responsabile del procedimento dell'Amministrazione appaltante ma, in caso di conferma, ha l'obbligo di proseguire il procedimento, dandone segnalazione all'Osservatorio, per la promozione delle opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo; ha il compito, fra l'altro, di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato.

     3. Egli, inoltre, è responsabile degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

 

     Art. 6. Sedute della commissione provinciale.

     1. Le sedute della commissione provinciale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

     2. All'inizio di ogni semestre, il presidente della commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, settimanale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     3. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 2, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 5 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     4. Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.

     5. Le sedute della commissione provinciale sono pubbliche.

 

     Art. 7. Sedute della commissione centrale.

     1. Le sedute della commissione centrale sono presiedute dal presidente della commissione provinciale di turno. Svolge le funzioni di vice presidente il soggetto che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente. La rotazione opera a cadenza bimestrale, secondo l'ordine fissato con il decreto assessoriale di nomina delle commissioni provinciali.

     2. Le sedute della commissione centrale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti.

     3. All'inizio di ogni semestre, il presidente di turno determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, quindicinale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     4. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 3, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 10 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     5. Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.

     6. Le sedute della commissione centrale sono pubbliche.

 

     Art. 8. Procedimento.

     1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

     2. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di dieci giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     3. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, procede all'ammissione dei concorrenti.

     4. Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, procede al sorteggio degli offerenti chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quindi rinvia alla prima seduta ordinaria utile per la prosecuzione delle operazioni di gara, trasmettendo i nominativi sorteggiati al responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara unitamente ai plichi affinché nelle more della verifica provveda alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato.

     5. Il responsabile di cui al precedente comma comunica ai partecipanti l'avvenuto sorteggio e la richiesta di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la commissione, informata dal responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità e per essa all'Osservatorio, per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, della Legge, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7, della medesima Legge. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche ai concorrenti che si collocano al primo ed al secondo posto in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova graduatoria. La prova dei requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del concorrente ma è comunicata all'Autorità e per essa all'Osservatorio.

     6. Dopo la verifica della documentazione, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse. Quindi predispone la graduatoria individuando il concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale, salvo il disposto di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 9. Individuazione e verifica dell'anomalia delle offerte.

     1. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ove la commissione individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub-commissione appositamente nominata, la quale vaglia le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della Legge ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.

     2. La commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base dell'attività istruttoria svolta ai sensi del comma precedente e predispone la graduatoria.

     3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la commissione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio, che provvede a darne informativa alla Commissione della Unione europea.

     4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP la commissione procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 21, comma 1/bis, prima alinea. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque non è esercitabile la procedura di esclusione automatica. La valutazione delle offerte anomale è affidata ad una sub-commissione di verifica nominata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, la quale chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la commissione esclude la relativa offerta e procede alla predisposizione della graduatoria.

 

     Art. 10. Verbale.

     1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso entro dieci giorni all'amministrazione appaltante nonché ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria.

     2. Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale, l'organo competente dell'amministrazione appaltante deve adottare il provvedimento finale. In difetto il provvedimento di aggiudicazione si intende a tutti gli effetti adottato conformemente alla proposta. E' comunque fatto obbligo all'organo competente dell'amministrazione appaltante di adottare un provvedimento espresso - da pubblicarsi secondo quanto disposto al successivo comma 5 - con il quale regolarizzare l'aggiudicazione sotto il profilo contabile e finanziario.

     3. Ove si individuino vizi nella proposta di provvedimento per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, l'organo competente dell'amministrazione appaltante, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione, previo avviso ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. In ogni altro caso, rimette gli atti all'Ufficio.

     4. L'organo competente dell'amministrazione appaltante, inoltre, potrà revocare gli atti di gara con provvedimento congruamente motivato e solo in caso di sopravvenienza di interessi pubblici prevalenti.

     5. Al provvedimento di aggiudicazione adottato dall'organo competente dell'amministrazione appaltante sulla base del verbale della commissione si applica il disposto dell'art. 21 bis della Legge.

 

     Art. 11.

     1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.