§ 1.4.36 - L.R. 13 aprile 1959, n. 15.
Modifiche alla L. 13 maggio 1953, n. 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:13/04/1959
Numero:15


Sommario
Art. 11.      E' vietato il distacco o comando presso l'Amministrazione regionale di personale estraneo all'Amministrazione stessa, ad eccezione del personale del Corpo forestale dello Stato
Art. 12.      Il personale degli uffici di Gabinetto è scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Art. 13.      Il personale di ruolo dello Stato e di altri enti pubblici, che si trovi in posizione di comando o distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione alla data del 15 marzo 1959, ha [...]
Art. 16.      Le disposizioni degli artt. 6 e 8 della L. 7 maggio 1958, n. 14 si applicano anche agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale nonché alle aziende speciali ed autonome della Regione.
Art. 17.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.36 - L.R. 13 aprile 1959, n. 15.

Modifiche alla L. 13 maggio 1953, n. 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 18 aprile 1959, n. 23).

 

     Artt. 1. - 10.

     (Omissis) [1].

 

Art. 11.

     E' vietato il distacco o comando presso l'Amministrazione regionale di personale estraneo all'Amministrazione stessa, ad eccezione del personale del Corpo forestale dello Stato [1].

     E' tuttavia consentito, ai fini dell'applicazione dell'art. 31 dello Statuto, il distacco o comando di personale statale presso l'Ispettorato generale di P.S. della Presidenza della Regione, nonché l'utilizzazione del personale di P.S. per i servizi di istituto presso la Presidenza medesima.

 

     Art. 12.

     Il personale degli uffici di Gabinetto è scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     Soltanto il Segretario particolare, sia del Presidente che degli Assessori può essere scelto tra gli estranei all'Amministrazione. In tale caso, al Segretario particolare, è attribuito agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, il coeff. 402.

     Sono abrogati l'art. 12 ed i commi secondo e terzo dell'art. 13 della L. 28 agosto 1949, n. 53.

     E' consentito al Presidente della Regione di avvalersi dell'opera di non più di due esperti, da destinare all'Ufficio di Gabinetto anche in deroga al disposto dell'art. 9, comma secondo, della L. 28 agosto 1949, n. 53. Con decreto del Presidente della Regione sarà determinato, ove necessario, il coefficiente di equiparazione agli effetti della corresponsione delle competenze fondamentali ed accessorie.

     Qualora gli esperti di cui al comma precedente siano dipendenti da enti pubblici, anche economici, agli stessi spetta il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza, purché comunque non inferiore a quello previsto per il direttore regionale al decimo aumento periodico [2].

     Gli esperti di cui al presente articolo sono tenuti all'osservanza dell'orario di servizio previsto per gli altri componenti dell'Ufficio di Gabinetto ed hanno diritto ai relativi compensi per lavoro straordinario nella misura in ogni caso non inferiore a quella fissata per il direttore regionale [2].

 

     Art. 13.

     Il personale di ruolo dello Stato e di altri enti pubblici, che si trovi in posizione di comando o distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione alla data del 15 marzo 1959, ha facoltà di optare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il passaggio nei ruoli centrali regionali.

     Ciascuno optante è inquadrato con la stessa qualifica ed anzianità possedute all'atto dell'inquadramento, nel ruolo della carriera corrispondente a quella di provenienza.

     L'inquadramento ha luogo in soprannumero rispetto al totale dei posti previsti nel ruolo.

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     Le disposizioni degli artt. 6 e 8 della L. 7 maggio 1958, n. 14 si applicano anche agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale nonché alle aziende speciali ed autonome della Regione.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Le disposizioni degli artt. 1 - 10 devono ritenersi esaurite.

[1] Le disposizioni degli artt. 1 - 10 devono ritenersi esaurite.

[2] Comma aggiunti con art. 12 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[2] Comma aggiunti con art. 12 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[3] Le disposizioni degli artt. 14 e 15 devono ritenersi esaurite.