§ 5.2.96 - L.R. 10 novembre 1995, n. 28.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/11/1995
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Decorrenza dei termini per il controllo dei bilanci degli enti regionali).
Art. 2.  (Fondo per l'attività di pubblicità istituzionale di promozione e di tutela).
Art. 3.  (Emergenza idrica).
Art. 4.  (Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nell'industria).
Art. 5.  (Fondo accordi sindacali).
Art. 6.  (Finanziamenti alle Province per l'attività di programmazione).
Art. 7.  (Smaltimento rifiuti).
Art. 8.  (Impianti di depurazione).
Art. 9.  (Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane).
Art. 10.  (Valorizzazione delle aree minerarie dismesse e completamento delle opere turistiche).
Art. 11.  (Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi).
Art. 12.  (Manifestazioni di grande interesse turistico).
Art. 13.  (Riutilizzo delle disponibilità di cui alla Legge n. 588 del 1962).
Art. 14.  (Rifinanziamento ex lege n. 268 del 1974).
Art. 15.  (Interventi vari in materia di lavori pubblici).
Art. 16.  (Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia - LL.RR. n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991).
Art. 17.  (Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. n. 17 del 1993).
Art. 18.  (Intesa di programma per la Sardegna Centrale).
Art. 19.  (S.F.I.R.S. - Aumento capitale sociale).
Art. 20.  (Consorzi per le zone industriali).
Art. 21.  (Programma di formazione professionale).
Art. 22.  (Consorzio per la formazione professionale agricola).
Art. 23.  (Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale).
Art. 24.  (Modifica dell'art. 81 della L.R. n. 6 del 1995 - Progetti speciali).
Art. 25.  (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
Art. 26.  (Interventi per favorire l'occupazione - L.R. n. 28 del 1984).
Art. 27.  (Borse di studio ex L.R. n. 28 del 1984 - Competenza residuale).
Art. 28.  (Agevolazioni creditizie a cooperative di produzione e lavoro).
Art. 29.  (L.R. n. 54 del 1993 - Provvidenze a favore dei non vedenti).
Art. 30.  (Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia).
Art. 31.  (Contributi per l'esercizio di attività teatrali).
Art. 32.  (Associazioni ricreative e culturali).
Art. 33.  (Contributo all'ESMAS per la manutenzione e l'arredamento delle scuole).
Art. 34.  (Contributi forfettari a sodalizi sportivi - L.R. n. 14 del 1994).
Art. 35.  (Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale).
Art. 36.  (Edilizia universitaria).
Art. 37.  (Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale).
Art. 38.  (Prestazioni di assistenza ospedaliera).
Art. 39.  (Aziende di trasporto).
Art. 40.  (Riduzioni di spesa).
Art. 41.  (Minori riduzioni di spesa).
Art. 42.  (Copertura finanziaria).
Art. 43.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.96 - L.R. 10 novembre 1995, n. 28.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie.

(B.U. 11 novembre 1995, n. 38).

 

     Art. 1. (Decorrenza dei termini per il controllo dei bilanci degli enti regionali).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. (Fondo per l'attività di pubblicità istituzionale di promozione e di tutela).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 7.650.000.000 (Cap. 01090).

 

     Art. 3. (Emergenza idrica).

     1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 7 luglio 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza precitata con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, aggiuntivo alle risorse di cui all'articolo 6 dell'ordinanza stessa (Cap. 01100); detto stanziamento è versato nella contabilità speciale di tesoreria di cui al precitato articolo 6, comma 3.

     2. [3].

 

     Art. 4. (Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nell'industria).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 01068).

     2. La «valutazione di possibile continuità o ripresa dell'attività produttiva in termini di validità economica» di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 1993 deve intendersi riferita al settore produttivo in cui opera l'azienda in crisi.

 

     Art. 5. (Fondo accordi sindacali).

     1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 64 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono rideterminati in lire 32.000.000.000 per l'anno 1995 e in lire 53.200.000.000 per l'anno 1996 (Cap 03014).

 

     Art. 6. (Finanziamenti alle Province per l'attività di programmazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, la somma di lire 800.000.000 da ripartirsi, in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali quale concorso al finanziamento delle spese relative alle attività di studio e di programmazione delle medesime interessanti l'economia locale, le infrastrutture ed i servizi, relativi ad ambiti territoriali sovracomunali (Cap. 04018/04).

 

     Art. 7. (Smaltimento rifiuti).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Cap. 05012/03).

     2. Al relativo programma di intervento si applica l'articolo 68, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

 

     Art. 8. (Impianti di depurazione).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di un programma di impianti di depurazione (Cap. 05013/10).

     2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 9. (Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per le finalità previste dall'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 07037).

     2. Il termine previsto dal comma 1 del precitato articolo 46 è rideterminato nel 31 dicembre 1995 [4].

 

     Art. 10. (Valorizzazione delle aree minerarie dismesse e completamento delle opere turistiche).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 12.000.000.000 a favore di enti locali per la valorizzazione, a fini turistici, di aree minerarie dismesse - comprese le opere di restauro, le nuove opere e le strutture ricettive - e per il completamento di opere atte a valorizzare località di particolare interesse turistico (Cap. 07003/02).

     2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 11. (Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi).

     1. [5].

     2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato per l'anno 1995 in lire 300.000.000 (Cap. 07063).

 

     Art. 12. (Manifestazioni di grande interesse turistico).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 250.000.000 da destinare, quanto a lire 150.000.000, al Comune di Lanusei e, quanto a lire 100.000.000, al Comune di Villasimius quale contributo straordinario nelle spese sostenute dai predetti Comuni per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (Cap. 07001/03).

 

     Art. 13. (Riutilizzo delle disponibilità di cui alla Legge n. 588 del 1962).

     1. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del Vº Programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588, nonché gli interessi attivi maturati ed i recuperi ed i rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale sono impiegati, sino alla concorrenza di lire 17.000.000.000, quale stanziamento integrativo dei contributi per l'occupazione previsti dal paragrafo 2.2, titolo di spesa 11.2.02/1 del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268.

     2. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel Vº Programma esecutivo di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Rifinanziamento ex lege n. 268 del 1974).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 13.000.000.000 (Cap. 09047).

     2. Ad ulteriore integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 32, comma 1, lettera c) punto 2, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e dall'articolo 31 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 12.000.000.000 per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (Cap. 09054).

     3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1995 dall'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 1994,, n. 6, per l'attuazione di un programma di opere di viabilità è incrementata di lire 1.500.000.000 (Cap. 08042/07).

     4. Tali stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuiti, quello di cui al comma 1, al titolo di spesa 11.2.02/I, quello di cui al comma 2, al titolo di spesa 11.2.04/I e quello di cui al comma 3, al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.

 

     Art. 15. (Interventi vari in materia di lavori pubblici).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 147.000.000 da destinare al Consorzio Acquedottistico del Sulcis quale integrazione del contributo per l'esercizio dei servizi acquedottistici e di impianti di potabilizzazione dell'anno 1993 (Cap. 08030).

     2. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 118.000.000 al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias (Cap. 08138/01).

     3. Nella tabella E allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, in corrispondenza della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, «Norme per favorire l'abolizione delle barriere-architettoniche» è inserito il capitolo 08115/04 con i seguenti importi: 1995: 500, 1996: 500, 1997: 500.

 

     Art. 16. (Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia - LL.RR. n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991).

     1. Ad integrazione del versamento disposto dall'articolo 63 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 6, è disposto l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 4.000.000.000 dal Fondo di garanzia fidejussoria costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Cap. 36113/07).

     2. E', altresì, disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo per la concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Cap. 36113/07).

 

     Art. 17. (Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. n. 17 del 1993).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, in applicazione dell'articolo unico, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, è autorizzato il limite d'impegno dodecennale di lire 5.000.000.000; le relative annualità sono iscritte in conto dei bilanci regionali per gli anni dal 1995 al 2006 (Cap. 09045/15).

 

     Art. 18. (Intesa di programma per la Sardegna Centrale). [6]

 

     Art. 19. (S.F.I.R.S. - Aumento capitale sociale).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS (Cap. 09040).

 

     Art. 20. (Consorzi per le zone industriali).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali della Sardegna per le spese di gestione, anche pregresse (Cap. 09029).

     2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 21. (Programma di formazione professionale).

     1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995, determinata dall'articolo 36 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 59.000.000.000 (Cap. 10001).

     2. Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.

 

     Art. 22. (Consorzio per la formazione professionale agricola).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 600.000.000 a favore del Consorzio per la formazione professionale agricola di Cagliari - Consorzio senza finalità di lucro costituito tra enti di formazione professionale, organizzazioni professionali agricole ed enti regionali - per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (Cap. 10014).

 

     Art. 23. (Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale). [7]

 

     Art. 24. (Modifica dell'art. 81 della L.R. n. 6 del 1995 - Progetti speciali). [8]

 

     Art. 25. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).

     1. Lo stanziamento previsto per l'anno 1995 dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è rideterminato in lire 114.600.000.000 (Cap. 10136).

     2. Una quota dello stanziamento dl cui al comma 1, pari a lire 4.600.000.000 è ripartito tra i comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni nell'ambito dell'intervento denominato «Azione Bosco» e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione a' termini dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

     3. La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 26. (Interventi per favorire l'occupazione - L.R. n. 28 del 1984).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 22.350.000.000 di cui lire 12.800.000.000 a favore del capitolo 10137/01, lire 4.200.000.000 a favore del capitolo 10143 e lire 5.350.000.000 a favore del capitolo 10146/02.

     2. Limitatamente ai settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni, sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1994 al fine di garantire la continuità di lavoro alle imprese già operanti.

     3. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, derogato, da ultimo, dagli articoli 39, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è abrogato.

     4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è incrementata di lire 3.000.000.000 (Cap. 10138).

 

     Art. 27. (Borse di studio ex L.R. n. 28 del 1984 - Competenza residuale).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre gli impegni e i pagamenti a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 03071/01 del bilancio della Regione per l'anno 1995, per il completamento della corresponsione dei ratei e per i rimborsi delle tasse di iscrizione e frequenza dovuti, per gli anni accademici 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, a titolo di nuova borsa o di rinnovo della medesima.

     2. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1995 l'iscrizione della somma di lire 700.000.000 in conto del predetto capitolo 03071/01.

 

     Art. 28. (Agevolazioni creditizie a cooperative di produzione e lavoro).

     1. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 13, è prorogato al 31 dicembre 1997 [9].

 

     Art. 29. (L.R. n. 54 del 1993 - Provvidenze a favore dei non vedenti).

     1. [10].

     2. La disciplina del presente articolo decorre dall'esercizio finanziario 1995 nei limiti dello stanziamento iscritto in conto del medesimo capitolo 10021.

     3. L'articolo 60 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 è abrogato.

 

     Art. 30. (Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia). [11]

     [1. [12].

     2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, modificato dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 1995 è abrogato.

     3. Ad integrazione dello stanziamento previsto per l'anno 1995 sul capitolo 11102/03, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000.]

 

     Art. 31. (Contributi per l'esercizio di attività teatrali).

     1. [13].

     2. Per l'anno 1995 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1993, è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Limitatamente allo stesso anno 1995 è data priorità all'accoglimento delle domande presentate dagli enti locali per l'acquisizione di locali già atti all'esercizio di attività teatrale.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 50, comma 6, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Cap. 11115/03).

 

     Art. 32. (Associazioni ricreative e culturali).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 350.000.000 alla Provincia di Nuoro per interventi in favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale, in possesso di riconoscimento ministeriale, per il risanamento di situazioni debitorie, derivanti dall'attività istituzionale (Cap. 11092).

 

     Art. 33. (Contributo all'ESMAS per la manutenzione e l'arredamento delle scuole).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 all'Ente per le Scuole Materne per la Sardegna (ESMAS) (Cap. 11028).

 

     Art. 34. (Contributi forfettari a sodalizi sportivi - L.R. n. 14 del 1994). [14]

 

     Art. 35. (Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale). [15]

 

     Art. 36. (Edilizia universitaria).

     1. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato, per l'anno 1995, all'articolo 46 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, per gli interventi di edilizia universitaria, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 (Cap. 11077).

 

     Art. 37. (Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1995, già disposto dall'articolo 53 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, di un importo pari a lire 100.000.000.000 (Cap. 12133/02).

 

     Art. 38. (Prestazioni di assistenza ospedaliera).

     1. In conseguenza del nuovo sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza ospedaliera introdotto, a far data dal 1º gennaio 1995, dall'articolo 9 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 362, e in relazione alle modalità di pagamento parziale delle stesse, stabilito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio regionale per l'anno 1995 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio, quali residui, nell'anno finanziario 1996.

     2. Detto mantenimento in bilancio è finalizzato all'accantonamento delle disponibilità necessarie a far fronte agli eventuali successivi conguagli delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno in corso da ciascuna struttura ospedaliera.

     3. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1996 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 è prioritariamente utilizzato, per compensare l'eventuale eccedenza dell'ammontare dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.

 

     Art. 39. (Aziende di trasporto).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per investimenti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni (Cap. 13026).

 

     Art. 40. (Riduzioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'anno 1995, dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

     a) L.R. 30 giugno }993, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni - Progetti speciali per l'occupazione (Cap .01080) lire 19.600.000.000

     b) art. 64, L.R 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo accordi sindacali (Cap. 03014), lire 3.263.000.000

     c) art. 38, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca - Art. 10 L.R. 28/84 (Cap. 05115), lire 1.500.000.000

     d) art. 38, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'IVA - Art. 1 L.R. 7!93 (Cap. 05116), lire 300.000.000

     e) art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo per le agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali - L.R. 35/91 (Cap. 07055), lire 3.500.000.000

     f) art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995,.n. 6 - Costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde - L.R. 23/57 (Cap. 09039), lire 5.000.000.000

     g) art. 4, comma 3, L.R 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali - L.R. 44/89 (Cap. 09045/08), lire 10.000.000.000

     h) art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n 6 - Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali per la gestione ed il funzionamento dei C.E.D. - comma 7, L.R. n. 13 del 1991 (Cap. 07069/01), lire 200.000.000

     i) art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali - art. 60, L.R. n. 1 del 1990 (Cap. 11099), lire 15.000.000

     2. Le annualità del limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzate dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già differite dall'articolo 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, e dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, sono ulteriormente rideterminate per gli anni dal 1996 al 1999; l'autorizzazione di spesa destinata agli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 51 del 1993 è ridotta, per l'anno 1995, di lire 6.500.000.000 (Cap. 07026/01).

 

     Art. 41. (Minori riduzioni di spesa).

     1. La riduzione di spesa di lire 4.050.000.000, disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativamente al capitolo 05085 è soppressa; lo stanziamento dello stesso capitolo è rideterminato, per l'anno 1995, in lire 19.500.000.000.

     2. La riduzione di spesa di lire 200 000.000 disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, relativamente al capitolo 07039/04, e soppressa.

 

     Art. 42. (Copertura finanziaria).

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 43.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Integra l'art. 4, comma 6, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[2] Integra l'art. 4, comma 1, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[3] Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[4] Vedi art. 25, comma 2, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8 per la proroga dei termini.

[5] Modifica l'art. 51, comma 1, della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[6] Modifica l'art. 1 della L.R. 3 maggio 1995, n. 9.

[7] Sostituisce l'art. 62, commi 1 e 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[8] Sostituisce l'art. 81, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[9] Termine così prorogato dall'art. 58 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[10] Sostituisce l'art. 9, comma 2, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.

[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Sostituisce l'art. 50, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995 n. 6. Il testo è riportato all'art. 48, comma 1, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[13] Sostituisce l'art. 4, comma 1, della L.R. 8 luglio 1993, n. 30.

[14] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 1995, n. 31.