Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 10/11/1995 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Decorrenza dei termini per il controllo dei bilanci degli enti regionali). |
Art. 2. (Fondo per l'attività di pubblicità istituzionale di promozione e di tutela). |
Art. 3. (Emergenza idrica). |
Art. 4. (Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nell'industria). |
Art. 5. (Fondo accordi sindacali). |
Art. 6. (Finanziamenti alle Province per l'attività di programmazione). |
Art. 7. (Smaltimento rifiuti). |
Art. 8. (Impianti di depurazione). |
Art. 9. (Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane). |
Art. 10. (Valorizzazione delle aree minerarie dismesse e completamento delle opere turistiche). |
Art. 11. (Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi). |
Art. 12. (Manifestazioni di grande interesse turistico). |
Art. 13. (Riutilizzo delle disponibilità di cui alla Legge n. 588 del 1962). |
Art. 14. (Rifinanziamento ex lege n. 268 del 1974). |
Art. 15. (Interventi vari in materia di lavori pubblici). |
Art. 16. (Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia - LL.RR. n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991). |
Art. 17. (Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. n. 17 del 1993). |
Art. 18. (Intesa di programma per la Sardegna Centrale). |
Art. 19. (S.F.I.R.S. - Aumento capitale sociale). |
Art. 20. (Consorzi per le zone industriali). |
Art. 21. (Programma di formazione professionale). |
Art. 22. (Consorzio per la formazione professionale agricola). |
Art. 23. (Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale). |
Art. 24. (Modifica dell'art. 81 della L.R. n. 6 del 1995 - Progetti speciali). |
Art. 25. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). |
Art. 26. (Interventi per favorire l'occupazione - L.R. n. 28 del 1984). |
Art. 27. (Borse di studio ex L.R. n. 28 del 1984 - Competenza residuale). |
Art. 28. (Agevolazioni creditizie a cooperative di produzione e lavoro). |
Art. 29. (L.R. n. 54 del 1993 - Provvidenze a favore dei non vedenti). |
Art. 30. (Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia). |
Art. 31. (Contributi per l'esercizio di attività teatrali). |
Art. 32. (Associazioni ricreative e culturali). |
Art. 33. (Contributo all'ESMAS per la manutenzione e l'arredamento delle scuole). |
Art. 34. (Contributi forfettari a sodalizi sportivi - L.R. n. 14 del 1994). |
Art. 35. (Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale). |
Art. 36. (Edilizia universitaria). |
Art. 37. (Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale). |
Art. 38. (Prestazioni di assistenza ospedaliera). |
Art. 39. (Aziende di trasporto). |
Art. 40. (Riduzioni di spesa). |
Art. 41. (Minori riduzioni di spesa). |
Art. 42. (Copertura finanziaria). |
Art. 43. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
§ 5.2.96 - L.R. 10 novembre 1995, n. 28.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie.
(B.U. 11 novembre 1995, n. 38).
Art. 1. (Decorrenza dei termini per il controllo dei bilanci degli enti regionali).
1. [1].
2. [2].
Art. 2. (Fondo per l'attività di pubblicità istituzionale di promozione e di tutela).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 83 della
Art. 3. (Emergenza idrica).
1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 7 luglio 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza precitata con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, aggiuntivo alle risorse di cui all'articolo 6 dell'ordinanza stessa (Cap. 01100); detto stanziamento è versato nella contabilità speciale di tesoreria di cui al precitato articolo 6, comma 3.
2. [3].
Art. 4. (Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nell'industria).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla
2. La «valutazione di possibile continuità o ripresa dell'attività produttiva in termini di validità economica» di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 5. (Fondo accordi sindacali).
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 64 della
Art. 6. (Finanziamenti alle Province per l'attività di programmazione).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, la somma di lire 800.000.000 da ripartirsi, in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali quale concorso al finanziamento delle spese relative alle attività di studio e di programmazione delle medesime interessanti l'economia locale, le infrastrutture ed i servizi, relativi ad ambiti territoriali sovracomunali (Cap. 04018/04).
Art. 7. (Smaltimento rifiuti).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 18 della
2. Al relativo programma di intervento si applica l'articolo 68, comma 2, della
Art. 8. (Impianti di depurazione).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di un programma di impianti di depurazione (Cap. 05013/10).
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 9. (Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per le finalità previste dall'articolo 46 della
2. Il termine previsto dal comma 1 del precitato articolo 46 è rideterminato nel 31 dicembre 1995 [4].
Art. 10. (Valorizzazione delle aree minerarie dismesse e completamento delle opere turistiche).
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 12.000.000.000 a favore di enti locali per la valorizzazione, a fini turistici, di aree minerarie dismesse - comprese le opere di restauro, le nuove opere e le strutture ricettive - e per il completamento di opere atte a valorizzare località di particolare interesse turistico (Cap. 07003/02).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 11. (Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi).
1. [5].
2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato per l'anno 1995 in lire 300.000.000 (Cap. 07063).
Art. 12. (Manifestazioni di grande interesse turistico).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 250.000.000 da destinare, quanto a lire 150.000.000, al Comune di Lanusei e, quanto a lire 100.000.000, al Comune di Villasimius quale contributo straordinario nelle spese sostenute dai predetti Comuni per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (Cap. 07001/03).
Art. 13. (Riutilizzo delle disponibilità di cui alla
1. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del Vº Programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla
2. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel Vº Programma esecutivo di cui al comma 1.
Art. 14. (Rifinanziamento ex lege n. 268 del 1974).
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della
2. Ad ulteriore integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 32, comma 1, lettera c) punto 2, della
3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1995 dall'articolo 13 della
4. Tali stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della
Art. 15. (Interventi vari in materia di lavori pubblici).
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 147.000.000 da destinare al Consorzio Acquedottistico del Sulcis quale integrazione del contributo per l'esercizio dei servizi acquedottistici e di impianti di potabilizzazione dell'anno 1993 (Cap. 08030).
2. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 118.000.000 al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias (Cap. 08138/01).
3. Nella tabella E allegata alla
Art. 16. (Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia - LL.RR. n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991).
1. Ad integrazione del versamento disposto dall'articolo 63 della
2. E', altresì, disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo per la concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali costituito ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 17. (Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lett. b), della
1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b) della
Art. 18. (Intesa di programma per la Sardegna Centrale). [6]
Art. 19. (S.F.I.R.S. - Aumento capitale sociale).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS (Cap. 09040).
Art. 20. (Consorzi per le zone industriali).
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali della Sardegna per le spese di gestione, anche pregresse (Cap. 09029).
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 21. (Programma di formazione professionale).
1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995, determinata dall'articolo 36 della
2. Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.
Art. 22. (Consorzio per la formazione professionale agricola).
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 600.000.000 a favore del Consorzio per la formazione professionale agricola di Cagliari - Consorzio senza finalità di lucro costituito tra enti di formazione professionale, organizzazioni professionali agricole ed enti regionali - per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (Cap. 10014).
Art. 23. (Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale). [7]
Art. 24. (Modifica dell'art. 81 della
Art. 25. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
1. Lo stanziamento previsto per l'anno 1995 dall'articolo 37, comma 2, della
2. Una quota dello stanziamento dl cui al comma 1, pari a lire 4.600.000.000 è ripartito tra i comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della
3. La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della
Art. 26. (Interventi per favorire l'occupazione -
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 38, comma 2, della
2. Limitatamente ai settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali di cui all'articolo 10 bis della
3. Il comma 2 dell'articolo 64 della
4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 27. (Borse di studio ex
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 39 della
2. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1995 l'iscrizione della somma di lire 700.000.000 in conto del predetto capitolo 03071/01.
Art. 28. (Agevolazioni creditizie a cooperative di produzione e lavoro).
1. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 1 della
Art. 29. (
1. [10].
2. La disciplina del presente articolo decorre dall'esercizio finanziario 1995 nei limiti dello stanziamento iscritto in conto del medesimo capitolo 10021.
3. L'articolo 60 della
Art. 30. (Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia). [11]
[1. [12].
2. Il comma 1 dell'articolo 48 della
3. Ad integrazione dello stanziamento previsto per l'anno 1995 sul capitolo 11102/03, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000.]
Art. 31. (Contributi per l'esercizio di attività teatrali).
1. [13].
2. Per l'anno 1995 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 2, della
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 50, comma 6, della
Art. 32. (Associazioni ricreative e culturali).
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 350.000.000 alla Provincia di Nuoro per interventi in favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale, in possesso di riconoscimento ministeriale, per il risanamento di situazioni debitorie, derivanti dall'attività istituzionale (Cap. 11092).
Art. 33. (Contributo all'ESMAS per la manutenzione e l'arredamento delle scuole).
1. Per le finalità previste dall'articolo 75 della
Art. 34. (Contributi forfettari a sodalizi sportivi -
Art. 35. (Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale). [15]
Art. 36. (Edilizia universitaria).
1. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato, per l'anno 1995, all'articolo 46 della
Art. 37. (Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1995, già disposto dall'articolo 53 della
Art. 38. (Prestazioni di assistenza ospedaliera).
1. In conseguenza del nuovo sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza ospedaliera introdotto, a far data dal 1º gennaio 1995, dall'articolo 9 del
2. Detto mantenimento in bilancio è finalizzato all'accantonamento delle disponibilità necessarie a far fronte agli eventuali successivi conguagli delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno in corso da ciascuna struttura ospedaliera.
3. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1996 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 è prioritariamente utilizzato, per compensare l'eventuale eccedenza dell'ammontare dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.
Art. 39. (Aziende di trasporto).
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per investimenti previsti dalla
Art. 40. (Riduzioni di spesa).
1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'anno 1995, dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
a) L.R. 30 giugno }993, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni - Progetti speciali per l'occupazione (Cap .01080) lire 19.600.000.000
b) art. 64, L.R 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo accordi sindacali (Cap. 03014), lire 3.263.000.000
c) art. 38, comma 2,
d) art. 38, comma 2,
e) art. 4, comma 3,
f) art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995,.n. 6 - Costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde - L.R. 23/57 (Cap. 09039), lire 5.000.000.000
g) art. 4, comma 3, L.R 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali - L.R. 44/89 (Cap. 09045/08), lire 10.000.000.000
h) art. 4, comma 1,
i) art. 4, comma 1,
2. Le annualità del limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzate dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della
Art. 41. (Minori riduzioni di spesa).
1. La riduzione di spesa di lire 4.050.000.000, disposta dall'articolo 4, comma 1, della
2. La riduzione di spesa di lire 200 000.000 disposta dall'articolo 4, comma 1, della
Art. 42. (Copertura finanziaria).
1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
[1] Integra l'art. 4, comma 6, della
[2] Integra l'art. 4, comma 1, della
[3] Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, della
[4] Vedi art. 25, comma 2, della
[5] Modifica l'art. 51, comma 1, della
[6] Modifica l'art. 1 della
[7] Sostituisce l'art. 62, commi 1 e 2, della
[8] Sostituisce l'art. 81, comma 2, della
[9] Termine così prorogato dall'art. 58 della
[10] Sostituisce l'art. 9, comma 2, della
[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[12] Sostituisce l'art. 50, comma 1, della
[13] Sostituisce l'art. 4, comma 1, della
[14] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della