§ 3.4.56 - L.R. 1 aprile 2010, n. 8.
Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:01/04/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Partecipazione della Regione Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu
Art. 2.  Finalità della Fondazione
Art. 3.  Statuto della Fondazione e partecipazione della Regione
Art. 4.  Sospensione dei contributi
Art. 5.  Premio letterario Salvatore Cambosu
Art. 6.  Norma finanziaria


§ 3.4.56 - L.R. 1 aprile 2010, n. 8.

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu.

(B.U. 16 aprile 2010, n. 12)

 

Art. 1. Partecipazione della Regione Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu

1. La Regione partecipa, nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge, alla Fondazione Salvatore Cambosu, con sede in Orotelli.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della Fondazione di cui al comma 1, la Regione assegna al Comune di Orotelli la somma necessaria per l'acquisto e per l'adeguamento della specifica destinazione d'uso dei seguenti beni:

a) la casa d'abitazione dello scrittore, sita nella via Cambosu in Orotelli;

b) altri eventuali stabili o terreni limitrofi comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione degli strumenti adeguati alla gestione delle attività culturali, scientifiche e di divulgazione;

c) eventuali arredi e oggetti già di proprietà dello scrittore.

3. L'acquisto della casa d'abitazione e dei beni indicati al comma 2 è definito dall'Amministrazione comunale di Orotelli entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e concorre alla dotazione patrimoniale della Fondazione. La ristrutturazione della casa Cambosu è effettuata dalla Fondazione; essa, a tal fine, attraverso i suoi organi di gestione, predispone un dettagliato preventivo di spesa, per l'approvazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che sono garantite dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

4. I beni di cui al comma 2 sono acquisiti e restaurati a cura del Comune di Orotelli, d'intesa con gli organi della Fondazione, ed alla stessa sono trasferiti una volta pronti per la specifica destinazione d'uso.

 

     Art. 2. Finalità della Fondazione

1. L'erogazione delle somme di cui all'articolo1 e dei contributi per la gestione della Fondazione è condizionata al rispetto, da parte della Fondazione Cambosu, delle seguenti finalità:

a) analisi sistematica e valorizzazione dell'opera letteraria e del messaggio storico e umano di Salvatore Cambosu;

b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione, nonché delle espressioni letterarie ed artistiche in forma scritta, visiva e orale;

c) analisi dei problemi legati al rapporto storico dell'uomo con il suo ambiente e con la natura;

d) studio delle trasformazioni produttive, sociali e culturali della Sardegna nella realtà contemporanea.

2. Lo statuto della Fondazione può prevedere, anche con formulazioni differenti, le finalità di cui al comma 1, ma non escluderle nella sostanza, e può aggiungerne altre, purché con esse compatibili.

 

     Art. 3. Statuto della Fondazione e partecipazione della Regione

1. L'Amministrazione regionale, secondo le procedure previste dal Codice civile, partecipa alla Fondazione Salvatore Cambosu, promossa dal Comune di Orotelli, così come specificato all'articolo 1.

2. La Regione concorre alla composizione, alla formazione e al funzionamento degli organi sociali, alle finalità istituzionali della Fondazione, nonché alle altre indicazioni prescritte dal Codice civile.

3. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge è condizionata dal fatto che lo statuto della Fondazione, oltre alle finalità descritte all'articolo 2, preveda:

a) l'attivazione di una gestione stabile, quotidianamente aperta al pubblico, del museo Cambosu, delle attività informative e del sito internet per le informazioni on-line;

b) la presentazione, entro l'anno solare, al Comune di Orotelli e all'Amministrazione regionale di una relazione annuale, di merito e finanziaria, di consuntivo per l'anno in corso e di previsione per il successivo, sulle attività dell'istituzione.

 

     Art. 4. Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

 

     Art. 5. Premio letterario Salvatore Cambosu

1. La Regione assegna al Comune di Orotelli un contributo biennale per l'organizzazione di un premio letterario, che può essere esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Salvatore Cambosu. Il regolamento del premio prevede una specifica attività di divulgazione, attraverso gli strumenti più idonei alla divulgazione globale.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati come segue:

a) euro 750.000, per l'anno 2010, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c);

b) euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

 

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

UPB S08.01.003

FNOL - Investimenti

2010 euro 750.000

2011 euro ---

2012 euro ---

2013 euro ---

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 5 del 2009;

 

in aumento

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimo¬nio culturale - Spese correnti

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

UPB S03.01.004

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

2010 euro 750.000

2011 euro ---

2012 euro ---

2013 euro ---

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Alle spese previste per l'attuazione dell'articolo 5 si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione).