§ 3.2.33 - L.R. 24 dicembre 1990, n. 46.
Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:24/12/1990
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Principi ispiratori.
Art. 3.  Legislazione di riferimento.
Art. 4.  Soggetti beneficiari.
Art. 5.  Equiparazione di trattamenti.
Art. 6.  Azioni positive.
Art. 7.  Procedure.
Art. 8.  Costituzione, compiti e organizzazione dell'Ufficio regionale per gli immigrati.
Art. 9.  Funzionamento ed oneri.
Art. 10.  Istituzione e compiti della Consulta per l'immigrazione.
Art. 11.  Composizione e modalità di costituzione.
Art. 12.  Modalità per l'elezione del rappresentanti degli immigrati.
Art. 13.  Funzionamento degli uffici della Consulta.
Art. 14.  Armonizzazione delle normative.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 3.2.33 - L.R. 24 dicembre 1990, n. 46.

Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori

extracomunitari in Sardegna.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI INTERVENTO

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione sarda, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, promuove interventi per l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti della Regione.

     2. Promuove inoltre azioni positive volte al superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna con interventi di carattere sociale, culturale ed economico.

 

     Art. 2. Principi ispiratori.

     1. La legislazione regionale in materia di lavoratori extracomunitari è ispirata ai principi fondamentali della uguaglianza, della solidarietà sociale e della cooperazione.

     2. L'intervento regionale è volto ad assicurare ai soggetti destinatari della presente legge lo stesso trattamento applicato ai cittadini italiani che siano emigrati all'estero per libera scelta o per necessità economiche.

 

     Art. 3. Legislazione di riferimento.

     1. La presente legge attua, per quanto di competenza della Regione sarda:

     a) i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

     b) le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 sui lavoratori migranti, ratificata con legge 22 ottobre 1952, n. 263, e n. 143 del 1975, sulle emigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificate con legge 10 aprile 1981, n. 158;

     c) la legge del 30 dicembre 1986, n. 943, «Norme in materia di collocamento e di trattamento  dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine»;

     d) il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, e la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino, in conformità alla vigente legislazione, nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di studio ed a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico nel paese d'origine non possano esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

 

     Art. 5. Equiparazione di trattamenti.

     1. La Regione opera attraverso i propri strumenti e nell'ambito delle proprie competenze perché agli stranieri di cui all'articolo 4 ed ai loro familiari sia garantito il diritto di fruire, in termini di effettiva parità:

     a) dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, ove siano in possesso dei necessari requisiti, e dei corsi di formazione professionale;

     b) dei servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge 30 dicembre 1989, n. 416, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39;

     c) dei servizi sociali riconosciuti ai cittadini nell'ambito regionale, provinciale e comunale;

     d) della piena tutela dei diritti del Lavoro;

     e) dell'accesso al finanziamento agevolato di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

 

     Art. 6. Azioni positive.

     1. La Regione, al fine di superare la diseguaglianza di tatto, attuazioni positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che, tra l'altro, riguardano:

     a) l'osservazione sistematica del fenomeno immigratorio e delle sue caratteristiche, la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche sull'argomento, da attuarsi attraverso un'apposita sezione

dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

     b) la realizzazione di iniziative culturali destinate ai residenti in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola, volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturali, sociali ed economiche dei lavoratori immigrati e delle loro regioni d'origine;

     c) la realizzazione di iniziative culturali destinate agli immigrati volte a favorire:

     1) la loro formazione professionale ai fini del l'inserimento nel mondo del lavoro;

     2) il miglioramento del livello di istruzione, utilizzando dove necessario la lingua materna;

     3) la conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna al fine di una più facile comunicazione con il tessuto sociale;

     d) la realizzazione di strumenti permanenti di in formazione su tutte le materie che possano facilitare l'esercizio dei loro diritti e favorire la fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli;

     e) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari, dell'associazionismo, del collegamento con le regioni d'origine;

     f) la tutela di diritti sindacali e di ogni altra normativa previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto.

 

     Art. 7. Procedure.

     1. Le iniziative di cui al presente titolo sono realizzate principalmente degli enti locali, da istituzioni pubbliche, dalla scuola.

     2. La Consulta di cui al successivo articolo 10, sulla base delle conoscenze assunte dall'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al successivo titolo II, elabora ogni anno una proposta di programma di intervento per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

     3. Il programma e presentato per l'approvazione alla Giunta regionale dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed alla sua realizzazione si provvede tramite l'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al titolo II della presente legge.

 

TITOLO II

UFFICIO REGIONALE PER GLI IMMIGRATI

 

     Art. 8. Costituzione, compiti e organizzazione dell'Ufficio regionale per gli immigrati.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui al titolo I della presente legge, è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, l'Ufficio regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:

     a) sportello ed assistenza;

     b) animazione culturale;

     c) studi e ricerche.

     2. Nell'ambito organizzativo dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Fondo sociale ex legge regionale n. 10 del 1965 - a ciascuna delle tre aree operative è preposto un responsabile.

 

     Art. 9. Funzionamento ed oneri.

     1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico amministrative e di consulenti esterni convenzionati con le modalità previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     2. Alla relativa spesa dello stanziamento, all'uopo previsto, l'Assessorato competente provvede tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale n. 10 del 1965.

 

TITOLO III

CONSULTA PER L'IMMIGRAZIONE

 

     Art. 10. Istituzione e compiti della Consulta per l'immigrazione.

     1. E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione con i seguenti compiti:

     a) proporre, agli organismi competenti, iniziative competenti, iniziative su tutte le materie di cui alla presente legge;

     b) formulare il programma annuale di intervento di cui al precedente articolo 7;

     c) esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell'immigrazione.

 

     Art. 11. Composizione e modalità di costituzione.

     1. Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:

     a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

     b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari operanti in Sardegna [1];

     c) tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; di tre rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;

     e) tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro;

     f) tre rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione;

     g) un funzionario dell'Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.

     2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale, ed è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.

     3. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente comma.

     4. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di alcuno dei componenti la Consulta non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.

     5. La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno.

     6. Ai membri della Consulta che non risiedano nel Comune ove ha sede la Consulta, spetta una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.

     7. Le spese per il funzionamento sono a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il Fondo sociale di cui al precedente articolo 9.

 

     Art. 12. Modalità per l'elezione del rappresentanti degli immigrati. [2]

 

     Art. 13. Funzionamento degli uffici della Consulta.

     1. Per il funzionamento degli uffici della Consulta, sarà utilizzato il personale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in volta, per le relative esigenze di servizio.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. Armonizzazione delle normative.

     1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i necessari provvedimenti di impulso e di indirizzo perché gli enti locali ed i restanti soggetti pubblici armonizzino i propri regolamenti e le proprie attività in modo da garantire effettivamente la fruizione dei servizi di cui alla presente legge.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e istituito il seguente capitolo:

     (omissis).

     2. A favore del suddetto capitolo e stornata, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la corrispondente somma di lire 500 milioni dal capitolo 03016 ed e ridotta di pari importo la riserva di cui alla voce 2 della tabella A della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria). Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1991 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

     3. Alle spese per gli anni successivi al 1991 si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 85, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 85, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.