§ 2.8.10 - L.R. 7 maggio 1953, n. 22.
Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:07/05/1953
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Per favorire lo sviluppo economico delle zone che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e [...]
Art. 2.      Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio di concerto con l'Assessore alle [...]
Art. 3.      Per favorire l'impianto, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8.      Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge,
Art. 9.      Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, i contributi per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti potranno essere costituiti dall'esecuzione dell'opera a [...]
Art. 10.      Ove l'iniziativa privata si dimostri insufficiente a far sorgere le attività industriali e commerciali alle quali si riconosca fondamentale importanza ai fini della valorizzazione della mano [...]
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Ove non risulti diversamente disposto, le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate ad insindacabile giudizio
Art. 12.      Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, potrà essere subordinata, per l'intero territorio dell'isola o per [...]
Art. 13.      Le norme regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria [...]
Art. 14.      Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per anno e per la durata di dieci anni a decorrere dall'esercizio 1953, salvi gli [...]


§ 2.8.10 - L.R. 7 maggio 1953, n. 22.

Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.

 

Art. 1.

     Per favorire lo sviluppo economico delle zone che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, sentiti i Comitati consultivi dell'Industria e del Commercio saranno riconosciute idonee ad assicurare una più efficace valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti, Società o privati le seguenti categorie di provvidenze:

     1) concessione in uso, anche a titolo gratuito, di aree demaniali;

     2) contributi per, l'acquisto di aree comprese nelle anzidette zone, necessarie per la realizzazione di iniziative dirette al conseguimento dei fini di cui al presente articolo;

     3) esecuzione delle opere di interesse generale; delle zone predette, necessarie per:

     a) le sistemazioni portuali stradali, ferroviarie e igieniche;

     b) l'approvvigionamento, il trasporto, la raccolta e la distribuzione di energia elettrica e di acque;

     c) il servizio di telecomunicazioni;

     d) il trattamento e depurazione delle acque;

     e) gli altri equipaggiamenti necessari alla maggiore funzionalità delle zone [*];

     4) contributi per l'esecuzione delle opere di cui al punto precedente, quando esse non rivestano carattere generale;

     5) concorso nelle spese relative al consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ad uso industriale o di altre spese di energia motrice, per non più di dieci anni, a favore delle attività in cui la spesa relativa influisca in modo rilevante sul costo di produzione;

     6) agevolazioni per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti a favore delle attività ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sia mediante la concessione di tariffe di favore, convenzionate con le imprese trasportatrici, sia mediante la concessione di contributi a favore delle aziende interessate;

     7) contributi diretti ad alleviare il gravame degli oneri sociali nella fase iniziale dell'attività industriale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni.

     Le provvidenze di cui ai numeri 5, 6 e 7 possono essere concesse esclusivamente a favore di nuove iniziative.

 

     Art. 2.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio di concerto con l'Assessore alle Finanze, le provvidenze di cui all'art. 1 potranno essere estese, caso per caso, anche a quelle iniziative industriali e commerciali che, pur sorgendo al di fuori delle zone contemplate nell'articolo medesimo, rivestano particolare interesse ai fini della valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane e, in special modo, a favore delle iniziative a carattere consorziale o cooperativistico, nonché a quelle che si propongano l'istituzione di punti franchi, di magazzini generali e simili.

 

     Art. 3.

     Per favorire l'impianto, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:

     1) concorso negli oneri per interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative stesse, in misura non superiore al 2,50 per cento annuo e per la durata massima di dieci anni;

     2) concorso nelle spese aventi carattere di sperimentazione industriale, dirette a migliorare ed incrementare la valorizzazione delle risorse isolane, quali la costruzione di impianti pilota, la organizzazione tecnica-scientifica del lavoro nella azienda od in particolari processi produttivi e simili;

     3) concorso nelle spese dirette ad assicurare un più largo collocamento delle materie prime e dei prodotti sardi sui mercati nazionali ed esteri o un miglioramento negli approvvigionamenti isolani di materie prime o prodotti essenziali;

     4) premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per la durata massima di dieci anni, per determinate categorie di imprese che garantiscano una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane.

     Il contributo di cui al n. 1 del presente articolo sarà determinato comunque in misura tale, che cumulandosi con altri analoghi contributi eventualmente deliberati a favore dell'impresa, lasci a carico della medesima un interesse annuo non inferiore al 3,50 per cento.

 

     Art. 4. [1]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale degli enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata, quando essi risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, nonché a concedere la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

     E' altresì autorizzata la concessione di contributi una tantum a favore di consorzi di garanzia fidi costituiti in Sardegna fra imprese industriali aventi la sede principale nella regione e classificate piccole e medie, secondo i criteri indicati nel Titolo II, n. 1, del programma triennale per gli anni 1976-1978, purché basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro [1]a.

     Il contributo di cui al comma precedente viene concesso al fine di integrare il fondo rischi di ciascun consorzio, in misura non superiore al 25% del fondo stesso quale risulta al momento della concessione del contributo stesso [1]a.

     Il contributo di cui al comma precedente viene integrato annualmente in misura non superiore al 30 per cento dell'incremento verificatosi nella consistenza dei fondi a seguito di nuove partecipazioni dei soci [1]b.

 

     Art. 4 bis. [1]c

     E' autorizzata la concessione di concorsi per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti concessi da istituiti e aziende di credito con la garanzia dei consorzi fidi di cui all'articolo precedente, nella misura di tre punti (cap. 09042).

     Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l'Amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione.

 

     Art. 5. [2]

     Per l'assunzione delle partecipazioni al capitale e per la concessione delle garanzie sussidiarie previste dal precedente articolo è costituito, a carico del bilancio della Regione, un apposito fondo la cui amministrazione sarà affidata, mediante convenzione da stipularsi a cura dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio e da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, al Credito industriale sardo o ad altro Istituto di credito.

     Le disponibilità del fondo predetto potranno essere investite in obbligazioni, in cartelle fondiarie od equiparate, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in altri titoli stanziati presso l'Istituto di emissione.

     Al fondo saranno accreditati gli interessi sulle giacenze ed ogni altro provento derivante dai titoli in cui siano state investite le disponibilità del fondo medesimo, nonché gli utili ed ogni altro introito proveniente dalle partecipazioni assunte, ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

     Le deliberazioni relative all'impiego del fondo saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell'art. 11.

 

     Art. 6. [3]

     La garanzia sussidiaria regionale potrà essere concessa, caso per caso, nei limiti del 75 per cento dei finanziamenti accordati dallo Stato, da enti, istituti o aziende di credito, su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, per la realizzazione in Sardegna di attività industriali e commerciali con priorità [4] per le iniziative con investimenti fissi sino a L. 1.500.000.000.

     Analoga garanzia potrà essere concessa per l'emissione di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongano il conseguimento delle finalità previste nella presente legge, nonché con carattere preferenziale e comunque per una quota non inferiore al 60% delle somme destinate alla concessione delle fidejussioni a favore dei consorzi di garanzia fidi previsti dal precedente art. 4. Sono peraltro escluse dalle garanzie concesse dai consorzi le imprese che abbiano in corso procedure fallimentari e di Amministrazione controllata, nonché le imprese che fino all'ammontare del 75% del finanziamento cui si riferisce la garanzia abbiano ricevuto direttamente dalla regione garanzie fidejussorie [5].

     L'ammontare dei rischi complessivamente assunti attraverso la concessione delle garanzie sussidiarie regionali non potrà comunque essere superiore a dieci volte l'importo delle disponibilità globali del fondo.

 

     Art. 6 bis. [6]

     1. Con l'osservanza dei principi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del capitale nominale investito in obbligazioni, anche convertibili, emesse da società per azioni che risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze per

l'industrializzazione della Sardegna, ai sensi della legislazione nazionale e regionale e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

     1 bis. Ove i titoli obbligazionari siano emessi da Istituti di credito al fine di destinare in via specifica la relativa provvista finanziaria ad operazioni di medio credito industriale in favore di predeterminate società di capitali, aventi i requisiti di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del debito nominale contratto dalle predette società nei confronti degli Istituti di credito [6]a.

     2. Per la concessione della garanzia di cui al precedente comma è costituito apposito fondo speciale la cui amministrazione è affidata alla S.F.I.R.S., mediante convenzione da stipularsi, con la medesima, a cura dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale dell'industria.

     3. Le deliberazioni concernenti il rilascio e l'eventuale adempimento delle garanzie, previste dal presente articolo e dagli altri articoli della stessa legge, sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.

     4. L'attività preparatoria, esecutiva e di gestione è delegata alla S.F.I.R.S. il cui Presidente, è investito del potere di rappresentanza, anche in giudizio, senza limitazione alcuna e con la presunzione che gli atti compiuti siano conformi alle deliberazioni della Giunta regionale.

 

     Art. 7. [7]

     L'assunzione della partecipazione di cui all'art. 4 è subordinata, in rapporto all'ammontare, alla nomina di uno o più rappresentanti dell'Amministrazione regionale nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale degli enti o società interessate, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze.

     La concessione della garanzia sussidiaria prevista dal citato articolo, quando sia rivolta in favore di imprese costituite nella forma di società per azioni, a responsabilità limitata o di società cooperative, è analogamente subordinata alla partecipazione di almeno un rappresentante dell'Amministrazione regionale nel Collegio sindacale, da designarsi con le modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 8.

     Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante la concessione di contributi non eccedenti il 50 per cento della spesa:

     1) Il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori mediante la costruzione di dormitori, di refettori, di opere per il trasporto di acqua potabile, l'istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, l'apprestamento di attrezzature sanitarie di pronto soccorso, l'intensificazione dell'attività di profilassi o di lotta contro le malattie professionali, e simili;

     2) la costruzione di abitazioni operaie a carattere aziendale o cooperativo, anche con le provvidenze di cui al numero precedente.

 

     Art. 9.

     Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, i contributi per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti potranno essere costituiti dall'esecuzione dell'opera a cura dell'Amministrazione medesima, con l'eventuale concorso dei privati, degli Enti pubblici o dello Stato. L'esecuzione si intende subordinata alla condizione che il capitale privato partecipi in misura non inferiore al terzo della spesa occorrente.

 

     Art. 10.

     Ove l'iniziativa privata si dimostri insufficiente a far sorgere le attività industriali e commerciali alle quali si riconosca fondamentale importanza ai fini della valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumerne o promuoverne direttamente la realizzazione nelle forme di cui all'art. 4 lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

 

     Art. 10 bis. [8]

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale, con sede legale e domicilio fiscale nonché porto d'armamento nel territorio della Regione sarda, aventi per oggetto della propria attività la gestione di servizi di navigazione di particolare importanza per i traffici tra i porti sardi e tra la Sardegna e gli scali fuori dell'Isola, anche se già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     Ove non risulti diversamente disposto, le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate ad insindacabile giudizio

dell'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, di concerto con l'Assessore alle Finanze, per le concessioni non superiori ai 10 milioni di lire, o per quelle eccedenti tale somma, sentito anche il Comitato consultivo regionale competente.

     Salvo che risulti diversamente disposto negli articoli precedenti, la misura dei contributi e dei consorzi non potrà in nessun caso eccedere i due terzi della spesa e dell'onere al quale si riferiscono, né l'impegno relativo avere una durata superiore ai tre anni, fatta salva la facoltà di proroga.

 

     Art. 12.

     Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, potrà essere subordinata, per l'intero territorio dell'isola o per determinate zone o categorie di attività, all'accettazione delle eventuali direttive che saranno stabilite con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

 

     Art. 13.

     Le norme regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, di concerto con l'Assessore alle Finanze, su conforme deliberazione di Giunta, sentiti i Comitati consultivi regionali competenti.

 

     Art. 14.

     Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per anno e per la durata di dieci anni a decorrere dall'esercizio 1953, salvi gli eventuali aumenti che si renderà possibile disporre annualmente con la legge di bilancio, con la quale si provvederà a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

 

 


[*] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 1977, n. 26.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 1978, n. 5.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 1978, n. 5.

[1]1b Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[1]1c Articolo aggiunto dall'art. 52 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

[4] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 17 del 1971.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 febbraio 1978, n. 5.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[6]6a Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 aprile 1993, n. 21.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

[8] Articolo aggiunto dalla L.R. 20 luglio 1954, n. 17.