§ 41.7.29 - D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/05/1949
Numero:250


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  [6]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.  [7]
Art. 20.  [8]
Art. 21. 
Art. 22.  [9]
Art. 23.  [10]
Art. 24.  [11]
Art. 25.  [12]
Art. 26.  [13]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44.  [22]
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58.  [23]
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 


§ 41.7.29 - D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

(G.U. 27 maggio 1949, n. 121, S.O.)

 

Capo I

CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 1.

     Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria nei mesi di febbraio, giugno e ottobre [1] .

     La convocazione in sessione straordinaria è disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

          Art. 2.

     Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle votazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite dal regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio regionale a termini dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

          Art. 3.

     Alla prima adunanza del Consiglio regionale è invitato il Rappresentante del Governo.

     Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: "Giuro".

     Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

     Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Rappresentante del Governo.

 

          Art. 4.

     Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale:

     a) la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento;

     b) l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonchè del conto consuntivo;

     c) l'istituzione di tributi regionali di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna;

     d) l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi;

     e) la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;

     f) ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.

 

Capo II

GIUNTA REGIONALE

 

          Art. 5.

     La Giunta regionale è composta del Presidente e di dodici Assessori [2] .

     Gli Assessori sono nominati dal Consiglio regionale nella prima adunanza successiva all'elezione del Presidente della Giunta e ove non sia possibile in quelle immediatamente seguenti, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale per la Sardegna.

     Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Decadono dalla carica i membri della Giunta regionale che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto speciale per la Sardegna relativamente alla funzione di Consigliere regionale.

     La decadenza è pronunziata dal Consiglio.

 

          Art. 7.

     La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

     Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

 

          Art. 8.

     La Giunta regionale:

     a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

     b) predispone il bilancio preventivo;

     c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio;

     d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;

     e) approva i progetti di lavoro nei limiti dei piani di cui all'art. 4, lettera d);

     f) approva i contratti della Regione;

     g) delibera in materia di liti attive e passive;

     h) nomina, colloca a riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali;

     i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

 

Capo III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

          Art. 9.

     Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

     In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima convocazione, è sufficiente l'intervento di metà dei componenti del Consiglio.

 

          Art. 10.

     In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui si è prodotta la vacanza.

 

          Art. 11.

     Il Presidente della Giunta regionale:

     a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti [3] ;

     b) convoca e presiede la Giunta;

     c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali [4] ;

     d) firma i titoli di spesa [5] ;

     e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

 

          Art. 12.

     Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attività e rispondono dei loro atti alla Giunta.

     Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potrà delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

 

          Art. 13.

     Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.

 

Capo IV

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

 

          Art. 14.

     Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale.

     L'avvenuto recapito risulterà da avviso di ricevimento.

 

          Art. 15.

     La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:

     Il Consiglio regionale ha approvato

     Il Presidente della Giunta regionale promulga:

     Al testo deve seguire la formula:

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

          Art. 16. [6]

 

          Art. 17.

     La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

     Il Bollettino Ufficiale è diviso in tre parti:

     nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

     nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;

     nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Provincie e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

     I Fogli degli annunzi legali delle Provincie sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 18.

     Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     La pubblicazione è gratuita.

 

Capo V

UFFICI REGIONALI

 

          Art. 19. [7]

     La Regione ha un Segretario generale, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali.

 

          Art. 20. [8]

     Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.

     E' altresì obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilità di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.

 

          Art. 21.

     Il personale assunto dalla Regione è iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

 

Capo VI

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE

 

          Art. 22. [9]

 

          Art. 23. [10]

 

          Art. 24. [11]

 

          Art. 25. [12]

 

          Art. 26. [13]

 

Capo VII

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

 

          Art. 27.

     Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.

     Esso è scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 28.

     Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, l'alloggio di servizio, nonchè un'indennità di carica e una indennità di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

     La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 29.

     Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

     La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

     Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o più funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.

 

          Art. 30.

     Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente può essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonchè alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela de l risparmio.

     Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

 

          Art. 31.

     Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonchè copia delle deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Rappresentante del Governo.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.

 

Capo VIII

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

 

          Art. 32. [14]

     [La quota di nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio, devoluta alla Regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, è liquidata separatamente sul frontespizio e a tergo dei rispettivi ruoli.

     I ricevitori provinciali effettuano il versamento a favore della Regione della quota di nove decimi dei tributi suindicati contemporaneamente al versamento alla Tesoreria provinciale, nei termini stabiliti, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.

     Nel bilancio della Regione sarà istituito apposito capitolo di spesa per i rimborsi a titolo di indebito e di inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi di cui al comma precedente.]

 

          Art. 33. [15]

     [Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei riguardi della devoluzione a favore della Regione della quota di nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio regionale e per quanto concerne l'istituzione di apposito capitolo di spesa per i rimborsi per indebito e per inesigibilità.]

 

          Art. 34. [16]

     [La liquidazione dei nove decimi del gettito delle tasse di bollo, manomorta, surrogazione del registro e bollo, concessioni governative ed ipotecarie, percette nel territorio della Regione, verrà effettuata dagli uffici finanziari provinciali dello Stato, che provvederanno anche al versamento a favore della Regione della quota ad essa spettante entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.]

 

          Art. 35. [17]

     [La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluto.

     All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.]

 

          Art. 36. [18]

     [L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Cagliari compilerà per ogni Provincia della Regione due elenchi delle somme dovute per imposta erariale di consumo sul gas e sulla energia elettrica da percepire nel territorio della Regione: uno relativo ai nove decimi di imposta dovuti alla Regione e l'altro relativo al rimanente decimo di pertinenza dello Stato.

     Le ditte sono tenute a versare i nove decimi della imposta di cui sopra direttamente nelle Casse della Regione negli stessi termini nei quali debbono versare il rimanente decimo alle Sezioni di tesoreria provinciale.]

 

          Art. 37. [19]

     [L'Amministrazione dei monopoli provvede alla liquidazione dei nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione ed al versamento alla Tesoreria regionale, contemporaneamente al versamento nella Sezione di tesoreria provinciale, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.]

 

          Art. 38. [20]

     [La quota dell'imposta generale sull'entrata, da devolversi alla Regione al netto del provento già devoluto ai comuni della Sardegna ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, verrà stabilita per ciascun anno finanziario con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze d'accordo con il Presidente della Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.]

 

          Art. 39.

     Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:

     a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;

     b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

     Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonchè le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.

     Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.

     Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.

     [Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3] [21].

 

          Art. 40.

     L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

 

          Art. 41.

     Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 42.

     Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della Regione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere disposto se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

 

          Art. 43.

     Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese sui ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o mediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.

 

          Art. 44. [22]

     La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque iscritti nel bilancio della Regione.

     Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.

 

          Art. 45.

     La Regione ha un proprio servizio di tesoreria.

     Il tesoriere regionale è tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

          Art. 46.

     Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti.

     La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo.

     La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite.

     Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

 

          Art. 47.

     Ai contratti della Regione riguardante alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.

 

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 48.

     Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, saranno applicate per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

 

          Art. 49.

     Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sarà disciplinata dalle seguenti norme:

     Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche.

     Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

     Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.

 

          Art. 50.

     Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti è collocato fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti.

     Ai servizi della Delegazione può essere assegnato anche personale dei gruppi B e C e subalterno dipendente dall'Amministrazione regionale.

 

          Art. 51.

     Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano alla Delegazione della Corte dei conti in Sardegna le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Corti dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

 

          Art. 52.

     Le spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti in Sardegna sono a carico dello Stato.

 

          Art. 53.

     Le entrate erariali di cui all'art. 8 dello Statuto saranno devolute alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1950.

     Dalla stessa data dovrà effettuarsi il trasferimento alla Regione dei servizi ad essa spettanti e degli oneri connessi.

     Fino al 31 dicembre 1949 il totale gettito delle entrate indicate nel primo comma sarà devoluto allo Stato, il quale provvederà al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione e metterà a disposizione della medesima le somme occorrenti per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici, salvo conguaglio.

     Entro il 31 dicembre 1949 la Regione dovrà predisporre ed approvare il proprio bilancio in modo da poterne iniziare la gestione il 1° gennaio 1950.

 

          Art. 54.

     Le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle Amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da determinarsi con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente.

 

          Art. 55.

     Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale sarda.

     Nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

     Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni regionali, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

     Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 56.

     I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente regione in base ai criteri indicati nell'art. 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 57.

     Del Comitato regionale di coordinamento trasporti per la Sardegna, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte il componente della Giunta regionale incaricato di sostituire il Presidente della Giunta medesima e l'altro componente incaricato di sovrintendere ai servizi automobilistici e tramviari.

     Il primo di essi assume le funzioni di presidente del Comitato.

 

          Art. 58. [23]

 

          Art. 59.

     Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato la Regione è tenuta ad osservare i criteri stabiliti dal Ministro competente. Questi ha facoltà di disporre i controlli che si rendano necessari e di annullare o di revocare i provvedimenti che siano in contrasto con le disposizioni di legge e con i criteri da esso stabiliti.

     L'annullamento può essere disposto non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale.

 

          Art. 60.

     L'Alto Commissario per la Sardegna eserciterà le attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore fino all'insediamento della Giunta regionale.

 

          Art. 61.

     Dalla data di cessazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna e fino al 31 dicembre 1949, il Rappresentante del Governo esercita, anche per gli affari in corso, le attribuzioni amministrative già spettanti all'Alto Commissario e alla Consulta regionale ai sensi del regio decreto 16 marzo 1944, n. 90, e successive modificazioni.

     Nei riguardi delle funzioni di cui sopra la Ragioneria regionale e la Corte dei conti conserveranno le attribuzioni già esercitate presso l'Alto Commissariato, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, nn. 414 e 428, e resterà ferma la competenza del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

 

          Art. 62.

     Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

 

          Art. 63.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 24 novembre 1976, n. 805.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

[11] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

[14] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[15] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[16] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[17] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[18] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[19] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[20] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 18.

[21] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[23] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.