§ 2.6.8 - L.R. 19 dicembre 1962, n. 27.
Costruzione di villaggi per pescatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:19/12/1962
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Ai fini di sviluppare le attività della pesca e marinare in genere, di favorire il ripopolamento delle coste sarde, avuto riguardo anche al loro interesse turistico, e di incrementare l'edilizia [...]
Art. 2.      I villaggi di cui all'articolo precedente sono destinati a costituire centri economico-industriali con popolazione qualificata e, pertanto, sono costruiti a, miglioramento ed integrazione di [...]
Art. 3.      I programmi di cui alla presente legge sono predisposti dall'Assessorato regionale all'industria e commercio, di concerto con l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste e con gli altri [...]
Art. 4.      L'approvazione dei programmi di cui alla presente legge ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e le opere di cui all'art. 2 nonché la acquisizione dei terreni necessari, sono considerate [...]
Art. 5.      Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale si avvarrà di stanziamenti all'uopo stabiliti, compresa eventualmente la disponibilità di lire 200 milioni [...]
Art. 6.      Ove si renda necessario per l'esecuzione di tutte o di parte delle opere, ed anche ad integrazione di eventuali altri finanziamenti, possono essere concessi, in una o più operazioni, [...]
Art. 7.      Le operazioni di mutuo saranno deliberate dal Comitato esecutivo dell'istituto di credito di cui all'articolo precedente, integrato da tre membri nominati, rispettivamente, uno per ciascuno [...]
Art. 8.      L'erogazione delle somme mutuate a sensi dei due precedenti articoli avverrà come segue:
Art. 9.      Il periodo di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6 avrà durata uguale a quello del concorso statale nel pagamento degli interessi a far data dal primo gennaio successivo al collaudo delle [...]
Art. 10.      Al fondo saranno accreditate le somme introitate per interessi e per quote di ammortamento mentre saranno ad esso addebitati il costo e le eventuali perdite quali risulteranno dalla convenzione [...]
Art. 11.      L'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di cui all'art. 6 apposita convenzione relativa al fondo di rotazione per la quale [...]
Art. 12.      Al fine di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge può farsi luogo all'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale della garanzia [...]
Art. 13.      Sempre allo scopo di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, quando lo ritiene opportuno, può eseguire le opere [...]
Art. 14.      (Omissis)


§ 2.6.8 - L.R. 19 dicembre 1962, n. 27.

Costruzione di villaggi per pescatori.

 

Art. 1.

     Ai fini di sviluppare le attività della pesca e marinare in genere, di favorire il ripopolamento delle coste sarde, avuto riguardo anche al loro interesse turistico, e di incrementare l'edilizia popolare per i lavoratori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre programmi per la costruzione di villaggi per pescatori ed a promuoverne l'attuazione.

 

     Art. 2.

     I villaggi di cui all'articolo precedente sono destinati a costituire centri economico-industriali con popolazione qualificata e, pertanto, sono costruiti a, miglioramento ed integrazione di abitati esistenti, ovvero in località preferibilmente distanti da abitati e particolarmente adatte rispetto allo sviluppo sia della pesca nelle acque marittime, lagunari ed interne, sia eventualmente, di complementari attività turistiche e di miglioramento agrario.

     Con l'adozione di particolari provvidenze da attuarsi, da parte dell'Amministrazione regionale, in base sia a specifici normali stanziamenti sia a particolari altre provvidenze statali, i villaggi, oltre che di servizi sociali e pubblici, sono dotati di mezzi adeguati soprattutto per l'esercizio della pesca e per lo sfruttamento e smercio del pescato.

 

     Art. 3.

     I programmi di cui alla presente legge sono predisposti dall'Assessorato regionale all'industria e commercio, di concerto con l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste e con gli altri Assessorati per le materie di loro specifica competenza, ed approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 4.

     L'approvazione dei programmi di cui alla presente legge ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e le opere di cui all'art. 2 nonché la acquisizione dei terreni necessari, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale si avvarrà di stanziamenti all'uopo stabiliti, compresa eventualmente la disponibilità di lire 200 milioni già impegnati sul capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1955, nonché di particolari provvidenze statali.

 

     Art. 6.

     Ove si renda necessario per l'esecuzione di tutte o di parte delle opere, ed anche ad integrazione di eventuali altri finanziamenti, possono essere concessi, in una o più operazioni, finanziamenti a favore di enti o istituti che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui da essi contratti.

     A tal fine è costituito un fondo di rotazione presso l'istituto di credito a carattere regionale che sarà precisato da apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

 

     Art. 7.

     Le operazioni di mutuo saranno deliberate dal Comitato esecutivo dell'istituto di credito di cui all'articolo precedente, integrato da tre membri nominati, rispettivamente, uno per ciascuno dagli Assessorati regionali all'industria, all'agricoltura ed alle finanze.

 

     Art. 8.

     L'erogazione delle somme mutuate a sensi dei due precedenti articoli avverrà come segue:

     - 30 per cento alla stipula del contratto di mutuo;

     - 50 per cento su stato di avanzamento che attesti l'esecuzione di almeno il 50 per cento dei lavori;

     - 20 per cento a collaudo finale.

 

     Art. 9.

     Il periodo di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6 avrà durata uguale a quello del concorso statale nel pagamento degli interessi a far data dal primo gennaio successivo al collaudo delle opere.

     La restituzione delle somme mutuate avverrà con annualità costanti posticipate comprensive di quote interessi e capitale.

     Il tasso di interesse, comprensivo di ogni e qualsiasi onere, è stabilito in ragione del 3,5 per cento annuo.

 

     Art. 10.

     Al fondo saranno accreditate le somme introitate per interessi e per quote di ammortamento mentre saranno ad esso addebitati il costo e le eventuali perdite quali risulteranno dalla convenzione di cui al successivo art. 11.

 

     Art. 11.

     L'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di cui all'art. 6 apposita convenzione relativa al fondo di rotazione per la quale lo stesso istituto dovrà istituire una gestione speciale.

 

     Art. 12.

     Al fine di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge può farsi luogo all'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale della garanzia sussidiaria di cui all'art. 6 della L.R. 7 maggio 1953, n. 22.

 

     Art. 13.

     Sempre allo scopo di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, quando lo ritiene opportuno, può eseguire le opere direttamente a proprie cure e spese.

     Può anche eventualmente rilevare e avvalersi, previa rifusione delle spese sostenute dagli enti di cui all'art. 6, degli studi e progetti predisposti e delle aree già dagli stessi acquisite per attuare le costruzioni.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     Le spese per l'attuazione dell'art. 13 della presente legge fanno carico a detto capitolo 142 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.

[1] Reca disposizioni finanziarie.

[1] Reca disposizioni finanziarie.