§ 2.2.66 - L.R. 3 luglio 1998, n. 20.
Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:03/07/1998
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Informazione sugli atti comunitari.
Art. 3.  Sessione comunitaria.
Art. 4.  Notifica delle proposte inerenti regimi di aiuti alle attività produttive.
Art. 5.  Adeguamento della legislazione regionale.
Art. 6.  Accordi internazionali e transfontalieri.
Art. 7.  Atti normativi comunitari.
Art. 8.  Atti di programmazione.
Art. 9.  Attuazione legislativa di atti normativi comunitari.
Art. 10.  Attuazione amministrativa di atti normativi comunitari.
Art. 11.  Attuazione amministrativa di atti di programmazione.
Art. 12.  Abrogazione di norme.


§ 2.2.66 - L.R. 3 luglio 1998, n. 20. [1]

Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25.

(B.U. 13 luglio 1998, n. 21).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge regola le modalità di partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari e di esecuzione degli atti dell'Unione europea.

     2. In armonia con i principi ispiratori del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, la presente legge si ispira al criterio secondo cui, anche nelle materie disciplinate da detti Trattati, le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini.

 

     Art. 2. Informazione sugli atti comunitari.

     1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione provvede anche attraverso la più ampia diffusione delle informazioni riguardanti l'adozione e l'esecuzione degli atti comunitari, specie di quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.

     2. Una più organica informazione dei cittadini è assicurata dall'istituzione di un idoneo sistema informativo, alla cui predisposizione la Giunta regionale provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Ufficio della Regione a Bruxelles, di cui alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, e in stretto coordinamento con gli sportelli e gli organismi già operanti nel settore.

 

     Art. 3. Sessione comunitaria.

     1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta medesima allo scopo di definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari ed una corretta attuazione degli atti comunitari.

     2. Gli orientamenti della Giunta regionale sono immediatamente portati a conoscenza del Consiglio regionale, che esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e di controllo.

 

     Art. 4. Notifica delle proposte inerenti regimi di aiuti alle attività produttive.

     1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.

     3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Sardegna dell'esito dell'esame suddetto.

 

     Art. 5. Adeguamento della legislazione regionale.

     1. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall'esistenza degli obblighi comunitari con particolare riferimento agli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

TITOLO II

PARTECIPAZIONE REGIONALE AI

PROCESSI DECISIONALI COMUNITARI

 

     Art. 6. Accordi internazionali e transfontalieri.

     1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie, la Regione puo concludere accordi internazionali e transfontalieri con altre autonomie territoriali europee e mediterranee, in vista anche delle finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 19.

     2. Gli accordi in questione, sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto speciale, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Atti normativi comunitari.

     1. Le osservazioni sui progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni di cui all'articolo 14 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, sono inviate al Governo dalla Giunta regionale, previo parere conforme del Consiglio regionale, che si deve esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione della Giunta regionale e comunque entro la data presunta indicata dal Governo per la loro discussione o adozione da parte degli organi comunitari. Il Consiglio regionale sente, ove necessario, le autonomie locali e le categorie interessate.

     2. Il Consiglio regionale esprime altresì il proprio parere in merito agli indirizzi generali relativi all'elaborazione degli atti comunitari riguardanti le competenze regionali, prima dello svolgimento delle sessioni comunitarie della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 9 marzo 1989, n. 86, così come modificato dalla Legge n. 128 del 1998.

 

     Art. 8. Atti di programmazione.

     1. Nel perseguire l'obiettivo di una stretta cooperazione a livello comunitario statale, regionale e locale, in armonia con l'articolo 4 del regolamento (CE) 2081/93 della Commissione del 20 luglio 1993, con l'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, con l'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione partecipa attivamente, nelle diverse fasi, alla definizione del testo dei programmi finanziati dall'Unione europea.

     2. Fin dalla fase preparatoria, il Consiglio regionale formula gli indirizzi cui deve ispirarsi l'azione della Giunta nella definizione degli obiettivi dei programmi comunitari, in vista della successiva concertazione sia con gli uffici della Commissione europea, sia con la Cabina di regia e il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 341.

     3. In conformità alla legge regionale n. 33 del 1975, i programmi comunitari, una volta concordati dalla Giunta con gli organi comunitari e statali, sono approvati dal Consiglio regionale.

     4. Le modifiche dei programmi, che devono essere decise dalla Commissione europea e dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 25, comma 5, ultimo capoverso del regolamento (CE) n. 2082/93 della Commissione del 20 luglio 1993, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale che deve esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine le modifiche devono intendersi approvate. Le ulteriori modifiche di cui al comma 5, primo capoverso, del citato articolo 25 sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, che deve esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.

 

TITOLO III

ATTUAZIONE, NELL'AMBITO

REGIONALE, DEGLI ATTI COMUNITARI

 

     Art. 9. Attuazione legislativa di atti normativi comunitari.

     1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e segnatamente del comma 1 dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86 e del comma 5 dell'articolo 13 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, dà immediata attuazione alle direttive comunitarie e agli altri atti normativi che richiedono un intervento di natura legislativa.

     2. Il disegno di legge che dà attuazione ai predetti atti normativi comunitari è presentato dalla Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del termine di adeguamento eventualmente previsto nell'atto normativo comunitario.

     3. La legge regionale che dà attuazione ad una direttiva comunitaria reca nel titolo il numero identificativo della direttiva stessa.

 

     Art. 10. Attuazione amministrativa di atti normativi comunitari.

     1. Se la direttiva o altro atto normativo comunitario non riguarda materia disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, la Regione dà attuazione ai predetti atti mediante regolamento o atto amministrativo ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. I regolamenti sono predisposti tempestivamente dalla Giunta e trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione. Gli atti amministrativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine gli atti amministrativi sono approvati anche in mancanza dei pareri.

 

     Art. 11. Attuazione amministrativa di atti di programmazione.

     1. Dei provvedimenti amministrativi adottati per dare attuazione ai programmi finanziati dall'Unione europea, immediata comunicazione viene data dalla Giunta alle Commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 12. Abrogazione di norme.

     1. La legge regionale 3 novembre 1995, n. 25, è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 30 giugno 2010, n. 13.