Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 13/10/2005 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 |
Art. 2. Modifica all’articolo 6 |
Art. 3. Modifica all’articolo 8 |
Art. 4. Modifica all’articolo 12 |
Art. 5. Modifica all’articolo 14 |
Art. 6. Modifica all’articolo 16 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 17 |
Art. 8. Norma transitoria |
§ 1.7.18 – L.R. 13 ottobre 2005, n. 14.
Modifiche alle norme sul difensore civico regionale L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni).
(B.U. 21 ottobre 2005, n. 32).
Art. 1. Modifiche all’articolo 2
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“4 bis. Il Consiglio regionale provvede a garantire all’ufficio del difensore civico ogni visibilità attraverso la stampa, le televisioni e gli strumenti informatici, anche mediante la realizzazione di specifiche campagne di immagine tematiche e generali, con l’intendimento di far conoscere il ruolo e la potenzialità dell’istituto a tutti i cittadini sardi.
4 ter. Il Consiglio regionale garantisce al cittadino la massima accessibilità dell’ufficio del difensore civico, anche attraverso l’istituzione e la pubblicizzazione di una casella postale, di un numero verde telefonico o di un apposito sito web, e cura il decentramento delle sedi fisiche di contatto tra il cittadino e l’ufficio”.
Art. 2. Modifica all’articolo 6
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della
Art. 3. Modifica all’articolo 8
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“4. Nel caso in cui nell’esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato, ovvero che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.”.
Art. 4. Modifica all’articolo 12
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della
Art. 5. Modifica all’articolo 14
1. L’articolo 14 della
“Art. 14 (Durata in carica)
1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale procede all’elezione del difensore civico entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria, ovvero, qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza ordinaria, entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
4. Al difensore civico non si applica la
Art. 6. Modifica all’articolo 16
1. L’articolo 16 della
“Art. 16 (Trattamento economico)
1. Al difensore civico compete una indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo della tabella A, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al difensore civico compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dal comma 8 dall’articolo 6 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 17
1. Nel comma 2 dell’articolo 17 della
2. Nel medesimo comma 2 dell’articolo 17 l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“La dotazione di personale del difensore civico è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il difensore civico stesso e deve essere comunque congrua rispetto ai compiti di istituto.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il difensore civico può stipulare convenzioni con le amministrazioni provinciali o comunali che prevedano l’utilizzazione di locali messi a disposizione da dette amministrazioni per incontri con i cittadini anche in forma di teleconferenza.”.
Art. 8. Norma transitoria
1. In sede di prima attuazione, il Consiglio regionale procede alla elezione del difensore civico entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.