§ 1.7.12 - L.R. 21 maggio 1996, n. 20.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, concernente: «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:21/05/1996
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 6.  Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 1.7.12 - L.R. 21 maggio 1996, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, concernente: «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna».

 

Art. 1. Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1989. [1]

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989. [2]

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989. [3]

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989. [4]

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 4 del 1989. [5]

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge regionale n. 4 del 1989. [6]

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989. [7]

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989.

     1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989 è soppresso.

     2. [8].

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale provvede alla designazione del difensore civico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Aggiunge il comma 5 all'art. 6 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[2] Modifica l'art. 8, comma 2, della L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[3] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[4] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[5] Aggiunge l'art. 13 bis alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[6] Aggiunge l'art. 13 ter alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[7] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.

[8] Sostituisce l'art. 15, comma 3, della L.R. 17 gennaio 1989, n. 4.