Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 21/05/1996 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 6. Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989. |
Art. 9. Norma transitoria. |
§ 1.7.12 - L.R. 21 maggio 1996, n. 20.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, concernente: «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna».
Art. 1. Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1989. [1]
Art. 2. Modifica dell'articolo 8 della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 13 della
Art. 5. Inserimento dell'articolo 13 bis nella
Art. 6. Inserimento dell'articolo 13 ter nella
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 14 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
2. [8].
Art. 9. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale provvede alla designazione del difensore civico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Aggiunge il comma 5 all'art. 6 della
[2] Modifica l'art. 8, comma 2, della
[3] Sostituisce l'art. 12 della
[4] Sostituisce l'art. 13 della
[5] Aggiunge l'art. 13 bis alla
[6] Aggiunge l'art. 13 ter alla
[7] Sostituisce l'art. 14 della
[8] Sostituisce l'art. 15, comma 3, della