Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 25/02/2005 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 1.7.16 – L.R. 25 febbraio 2005, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico in Sardegna).
(B.U. 1 marzo 2005, n. 7).
Art. 1. Oggetto.
1. La nomina del difensore civico di cui alla
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva le modifiche alla legge regionale di cui al comma 1, come modificata dalla
3. Qualora il Consiglio non approvi la nuova normativa nei termini di cui al comma 2, il difensore civico, entro i successivi trenta giorni, viene eletto con le modalità previste dalla
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.