§ 1.4.39 - L.R. 13 novembre 1985, n. 27.
Atti non soggetti al controllo preventivo. Compiti dei Presidenti e Vicepresidenti e determinazione dell'indennità dei gettoni di presenza e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:13/11/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Atti non soggetti al controllo preventivo).
Art. 2.  (Compiti dei Presidenti e dei Vicepresidenti).
Art. 3.  (Misura dell'indennità e dei gettoni di presenza).
Art. 4.  (Rimborsi spese).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.4.39 - L.R. 13 novembre 1985, n. 27.

Atti non soggetti al controllo preventivo. Compiti dei Presidenti e Vicepresidenti e determinazione dell'indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese ai Presidenti, Vicepresidenti e componenti degli organi di controllo.

 

Art. 1. (Atti non soggetti al controllo preventivo).

     Gli atti degli enti soggetti al controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni - di cui al seguente tassativo elenco - non sono soggetti al controllo preventivo in quanto o privi di contenuto dispositivo oppure esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

     A) Atti privi di contenuto dispositivo:

     1) mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze;

     2) sull'ordine dei lavori dell'organo consiliare o assembleare;

     3) di approvazione dei verbali delle adunanze;

     4) di proposta dell'organo monocratico o collegiale esecutivo all'organo consiliare o assembleare;

     5) di designazione dei rappresentanti dell'ente in collegi interni ed esterni all'ente alla cui nomina si provveda con atto successivo;

     6) pareri non vincolanti resi ad altri soggetti, enti e organi;

     7) che fanno parte dei procedimenti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti delle imposte INVIM, IRPEF ed ILOR;

     8) di richiesta di finanziamenti da cui non derivino impegni finanziari a carico dell'ente deliberante;

     9) di massima ivi comprese quelle relative alle linee politico- programmatiche dell'ente che non comportino impegni di spesa;

     10) di proposta ad altri enti per l'adozione di provvedimenti di competenza di questi ultimi;

     11) di convocazione dell'organo consiliare o assembleare.

     B) Atti esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge:

     1) di restituzione di ritenute di garanzia;

     2) di svincolo delle cauzioni;

     3) contratti stipulati in esecuzione - senza modificazioni - della deliberazione di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello schema di contratto;

     4) di liquidazione per forniture ed opere previste nei contratti resi esecutivi ai sensi di legge o nei contratti di cui al precedente n. 3;

     5) di accredito delle anticipazioni di cui all'art. 3 della l. 10 dicembre 1981, n. 74;

     6) di liquidazione di quote a carico dell'ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano;

     7) di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in base e nei limiti dell'apposito regolamento;

     8) di liquidazione di spese già specificamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;

     9) meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

     10) che ratifichino, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

     11) di liquidazione agli amministratori di indennità di missione e relativo rimborso spese per missioni preventivamente autorizzate con atti deliberativi esecutivi purché non comportino maggiori oneri finanziari;

     12) di liquidazione di gettoni di presenza agli amministratori e ai componenti di Commissioni istituite con atto esecutivo, purché non comportino maggiori oneri finanziari;

     13) di liquidazione ai dipendenti dell'indennità di missione e di compenso per lavoro straordinario entro i limiti dell'autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi;

     14) di adeguamento dell'indennità integrativa speciale;

     15) di concessione del congedo ordinario;

     16) di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale;

     17) di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;

     18) relativi agli incrementi retributivi legati al decorso del tempo, ivi compresi gli aumenti periodici anticipati per nascita di figli o per benefici combattentistici.

     Gli enti trasmettono l'elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo entro i termini indicati dall'art. 25 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, all'organo di controllo competente, in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito all'ente per ricevuta.

     L'elenco deve indicare con estrema chiarezza l'oggetto dell'atto, la data e l'organo che lo ha assunto, nonché gli estremi del provvedimento del quale l'atto stesso costituisce esecuzione, conferma o ratifica.

     Entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi dal ricevimento dell'elenco il Presidente dell'organo di controllo può chiedere copia integrale degli atti che vi sono compresi; la richiesta deve contenere le ragioni sulla base delle quali l'atto è ritenuto assoggettabile al controllo.

     Dalla data del ricevimento dell'atto si applica la procedura di cui al secondo comma dell'art. 25 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62; in nessun caso la decisione dell'organo di controllo può essere fondata su vizi del provvedimento di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica.

 

     Art. 2. (Compiti dei Presidenti e dei Vicepresidenti).

     I Presidenti degli organi di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni:

     1) - rappresentano l'organo che presiedono;

     - convocano il Collegio e ne dirigono i lavori;

     - ripartiscono gli affari fra i componenti;

     - sovraintendono, con la collaborazione del funzionario responsabile degli uffici, alla predisposizione dell'ordine del giorno della seduta;

     2) - curano i rapporti con gli amministratori degli enti soggetti al controllo con particolare riguardo alle problematiche connesse alle materie oggetto dell'attività di controllo;

     - invitano periodicamente gli amministratori dei suddetti enti per l'esame di specifiche tematiche di interesse comune;

     3) - presentano nel mese di gennaio di ciascun anno all'Assessore degli enti locali una relazione sull'attività del controllo esercitato nell'anno precedente proponendo eventuali modifiche alla procedura e al sistema dei controlli e possono richiedere la convocazione della riunione dei Presidenti degli organi di controllo di cui all'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62;

     4) - propongono, con la collaborazione del funzionario responsabile degli uffici, all'Assessore degli enti locali la predisposizione di particolari attività di ricerca, consulenza ed assistenza - riferite all'ambito territoriale di propria competenza - attraverso l'ufficio di cui all'art. 54 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e forniscono i dati e gli elementi per la relazione di cui all'art. 21 della medesima legge.

     I Vicepresidenti sostituiscono i Presidenti in caso di assenza o di impedimento e collaborano con i Presidenti per le attività di cui ai precedenti punti nn. 2, 3 e 4; in caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente assume le funzioni di Presidente il componente elettivo più anziano di età.

 

     Art. 3. (Misura dell'indennità e dei gettoni di presenza).

     Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti degli organi di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, compete un'indennità mensile di funzione - rispettivamente - di lire 1.450.000 e di lire 1.000.000 al lordo delle ritenute erariali.

     La predetta indennità è compensativa delle attribuzioni previste dal primo comma, nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo, nonché del lavoro preparatorio della presenza alla seduta dell'organo di controllo e delle conseguenti attività.

     La predetta indennità è compensativa delle attribuzioni previste dal primo comma, nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo, nonché del lavoro preparatorio della presenza alla seduta dell'organo di controllo e delle conseguenti attività [1].

     Il gettone di presenza non compete ai componenti di cui alla lett. b) dell'art. 3 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e di cui alla lett. b) dell'art. 1 della l.r. 23 agosto 1985, n. 20, né ai segretari degli organi di controllo.

     Agli esperti in materia sanitaria di cui al quarto comma dell'art. 31 della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, spetta il gettone di presenza di cui al precedente terzo comma, ridotto di un terzo.

     Con effetto dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni biennio, la misura dell'indennità e del gettone di presenza è aggiornata con legge regionale.

 

     Art. 4. (Rimborsi spese).

     Ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai componenti sia effettivi che supplenti, ed agli esperti di cui al precedente art. 1 - che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo - oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico servizio, compete, per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero di sedute tenute nella stessa giornata, un'indennità di trasferta di lire 15.000 nel caso in cui il luogo della residenza disti sino a 50 km. dal comune ove ha sede l'organo di controllo e di lire 20.000 nel caso di distanze maggiori.

     L'Assessore regionale competente in materia di enti locali può autorizzare l'uso dei mezzi di trasporto propri; in tale caso, a titolo di rimborso delle spese di viaggio è corrisposta, dietro dichiarazione di effettivo uso dei mezzi di trasporto propri, un'indennità per chilometro o frazione di chilometro, nella misura del 20% del prezzo della benzina super in vigore alla data della trasferta.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:

     04 - Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 146 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11. L'art. 146 della stessa L.R. 11/88 è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.