Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 23/08/1985 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari. |
Art. 2. Con la procedura prevista dall'art. 18 della l.r. 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche [...] |
Art. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo: |
§ 1.4.38 - L.R. 23 agosto 1985, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62. Istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale.
E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.
Il predetto Comitato è composto:
a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;
b) dal coordinatore del servizio amministrativo del Comitato regionale di controllo [1].
Per l'elezione degli esperti, del Presidente e del Vicepresidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 3 della
Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli enti di cui all'art. 1 della
a) Statuti e regolamenti;
b) tabelle organiche;
c) applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;
d) assunzione di personale a qualsiasi titolo.
Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla
[Per l'esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all'art. 5 della
Con la procedura prevista dall'art. 18 della
Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato regionale di controllo, nonché dei Comitati di controllo di cui all'art. 1 della predetta l.r. n. 16, l'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 della
Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza, a quelle indicate negli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta l.r. n. 16
Qualora i posti previsti nella Tab. B allegata alla
- n. 6 della VI fascia funzionale;
- n. 5 della V fascia funzionale;
- n. 7 della IV fascia funzionale;
- n. 7 della III fascia funzionale.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:
02 - Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione.
(Omissis).
[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 80 della