§ VI.4.14 - L.R. 2 ottobre 2008, n. 24.
Disposizioni in materia di stabilimenti balneari.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:02/10/2008
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, N. 17)
Art. 2.  (MODIFICA DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1994, N. 29)


§ VI.4.14 - L.R. 2 ottobre 2008, n. 24.

Disposizioni in materia di stabilimenti balneari.

(B.U. 7 ottobre 2008, n. 157 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, N. 17)

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), come aggiunto dall’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, sono aggiunti i seguenti:

 

“4 ter A parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purchè di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno.

 

4 quater La rimozione delle strutture di cui al comma 4 ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.

 

4 quinquies I soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia.

 

4 sexies In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma.”

 

     Art. 2. (MODIFICA DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1994, N. 29)

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), sono soppresse le parole “per l’anno successivo” e la parola “ottobre” è sostituta dalla seguente: “marzo”.

 

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.