Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.4 demanio e patrimonio |
Data: | 02/10/2008 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, N. 17) |
Art. 2. (MODIFICA DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1994, N. 29) |
§ VI.4.14 - L.R. 2 ottobre 2008, n. 24.
Disposizioni in materia di stabilimenti balneari.
(B.U. 7 ottobre 2008, n. 157 - S.O. n. 1)
Art. 1. (INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, N. 17)
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della
“4 ter A parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con
4 quater La rimozione delle strutture di cui al comma 4 ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.
4 quinquies I soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia.
4 sexies In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma.”
Art. 2. (MODIFICA DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1994, N. 29)
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della