Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002, e comunque non oltre il 30 aprile 2002, è autorizzato l'esercizio [...] |
Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di [...] |
Art. 3. 1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2002, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla [...] |
Art. 4. 1. In attesa della legge di riforma del settore, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie relative all'annualità FSE 2002 del POR Puglia si applicano, in analogia a quanto disposto con [...] |
Art. 5. 1. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 59 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, per portare a compimento il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e [...] |
§ VI.3.79 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 37.
"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002".
(B.U. 21 dicembre 2001, n. 184).
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002, e comunque non oltre il 30 aprile 2002, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2002 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2001, come approvati con la
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione dell'articolo 66, comma 3, della
1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2002, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell'articolo 69 della
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.
1. In attesa della legge di riforma del settore, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie relative all'annualità FSE 2002 del POR Puglia si applicano, in analogia a quanto disposto con l'articolo 36 della
1. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 59 della