§ V.5.130 - L.R. 25 luglio 2011, n. 20.
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:25/07/2011
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19
Art. 2.  Integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1


§ V.5.130 - L.R. 25 luglio 2011, n. 20.

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia).

(B.U. 26 luglio 2011, n. 117)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19

1. All’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia), è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Previa deliberazione del Comitato istituzionale, l’Autorità di bacino della Puglia può rendere disponibile la propria organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l’attuazione di iniziative e interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del suolo, ovvero può assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative e interventi pubblici. Il rapporto tra l’Autorità di bacino ed eventuali soggetti esterni pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi deve essere regolato da apposita convenzione, anche gratuita, autorizzata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2. Integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1 Alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), dopo l’art. 12 è inserito il seguente:

 

“Art. 12 bis. Modulazione percentuali di risparmio

1. Per l’anno 2011, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, determinato l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente indicate dall’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

2. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.