§ V.5.71 – L.R. 1 giugno 2004, n. 9.
Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:01/06/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. I parchi naturali regionali di Porto Selvaggio del comune di Nardò e Lama Balice del comune di Bari sono soggetti alle norme di cui all’articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge [...]


§ V.5.71 – L.R. 1 giugno 2004, n. 9.

Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).

(B.U. 7 giugno 2004, n. 69).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è sostituito dal seguente:

     “Art. 27. (Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice).

     1. Vengono confermati parchi naturali regionali di cui all’articolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in località Lama Balice del comune di Bari, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1992, n. 352.”.

 

     Art. 2.

     1. I parchi naturali regionali di Porto Selvaggio del comune di Nardò e Lama Balice del comune di Bari sono soggetti alle norme di cui all’articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla l.r. 19/1997. I termini previsti dall’articolo 6 della l.r. 19/1997 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sino all’esaurimento delle procedure previste dall’articolo 6 della l.r. 19/1997, la gestione provvisoria dei parchi naturali di interesse regionale di Porto Selvaggio e Lama Balice sono affidati rispettivamente al Sindaco di Nardò e al Sindaco di Bari. La vigilanza sulla gestione è affidata all’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.