Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 24/03/1980 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, l'area del territorio comunale di Nardò denominata «Portoselvaggio-Torre Uluzzi» è destinata a parco naturale. |
Art. 12. Legittimati all'istituzione del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio-Torre Uluzzi sono la Regione Puglia ed il Comune di Nardò. |
Art. 13. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). |
§ V.5.8 - L.R. 24 marzo 1980, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del «Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi».
Artt. 1. - 10. [1]
Art. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, l'area del territorio comunale di Nardò denominata «Portoselvaggio-Torre Uluzzi» è destinata a parco naturale.
Il territorio compreso nel parco ricade a Nord dell'agglomerato urbano di S. Caterina di Nardò ed è individuato dai confini riportati nella planimetria allegata alla presente legge (allegato n. 1).
Tali confini seguono ad est un andamento semiparallelo alla strada litoranea S. Isidoro-S. Caterina e, per l'ultimo tratto, coincidono con la strada vicinale della Cucchiara. A nord sono definiti da una poligonale irregolare che scende dalla predetta strada vicinale fino ad un punto del confine del demanio marittimo posto a 600 metri a nord di Torre Uluzzi; ad ovest seguono il limite del demanio marittimo dal predetto punto fino, verso sud, al punto posto nelle vicinanze di Torre Dell'Alto.
Le particelle ricadenti nel parco, nonché i relativi estremi dei fogli di mappa, sono indicati nell'elenco allegato alla presente legge (allegato n. 2).
Art. 12. Legittimati all'istituzione del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio-Torre Uluzzi sono la Regione Puglia ed il Comune di Nardò.
Art. 13. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
Allegato 1
(Omissis)
Allegato 2
(Omissis)
[1] Articoli abrogati dall'art. 2 della