§ V.5.21 - L.R. 17 gennaio 1988, n. 3. - Modifiche art. 53 L.R. 19 dicembre
1983, n. 24, come integrato con art. 7 L.R. 19 aprile 1985, n. 19, concernente tutela ed uso delle risorse idriche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:17/01/1988
Numero:3


Sommario
Art. unico.  1. L'assunzione di personale di cui all'art. 53, 6° comma, della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, è definito in 12 unità.


§ V.5.21 - L.R. 17 gennaio 1988, n. 3. - Modifiche art. 53 L.R. 19 dicembre

1983, n. 24, come integrato con art. 7 L.R. 19 aprile 1985, n. 19, concernente tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.

 

Art. unico. 1. L'assunzione di personale di cui all'art. 53, 6° comma, della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, è definito in 12 unità.

     2. Per l'assunzione delle unità di personale in eccedenza rispetto al numero individuato dall'art. 53 della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, l'Amministrazione regionale si avvarrà della graduatoria di merito del concorso bandito con D.P.G.R n. 199/86.

     3. La validità temporale della graduatoria di merito richiamata al precedente comma è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.