Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 17/01/1988 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. unico. 1. L'assunzione di personale di cui all'art. 53, 6° comma, della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, è definito in 12 unità. |
§ V.5.21 - L.R. 17 gennaio 1988, n. 3. - Modifiche art. 53 L.R. 19 dicembre
1983, n. 24, come integrato con art. 7 L.R. 19 aprile 1985, n. 19, concernente tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.
Art. unico. 1. L'assunzione di personale di cui all'art. 53, 6° comma, della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, è definito in 12 unità.
2. Per l'assunzione delle unità di personale in eccedenza rispetto al numero individuato dall'art. 53 della
3. La validità temporale della graduatoria di merito richiamata al precedente comma è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 13 della