§ V.2.4 - L.R. 15 maggio 1980, n. 45 [*]. - Provvedimenti per il
risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:15/05/1980
Numero:45


Sommario
Art. 1.  La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo A e B mediante contributi sui mutui.
Art. 2.  Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq. è quello previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.  L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del [...]
Art. 4.  Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, [...]
Art. 5.  Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione si avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero.
Art. 6.  Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell'Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:
Art. 7.  La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.
Art. 8.  I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia [...]
Art. 9.  Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.
Art. 10.  I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all'art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.
Art. 11.  1. Il capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal 1° gennaio e 1° luglio successivi all'atto di erogazione e quietanza finale.
Art. 12.  - 13. (Disposizioni finanziarie) - (Omissis).


§ V.2.4 - L.R. 15 maggio 1980, n. 45 [*]. - Provvedimenti per il

risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi [1] [2].

 

Art. 1. La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo A e B mediante contributi sui mutui.

 

     Art. 2. Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq. è quello previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Anche il limite massimo di costo ammissibile a metro quadrato è quello previsto dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del capitale.

     Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di preammortamento che non dovrà superare i ventiquattro mesi.

 

     Art. 4. Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.

 

     Art. 5. Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione si avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero.

 

     Art. 6. Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell'Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:

     a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;

     b) quadro tecnico-economico compilato su modello fornito dalla Regione;

     c) progetti tecnici dettagliati.

     Per il corrente esercizio finanziario il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.

 

     Art. 8. I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.

 

     Art. 9. Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.

 

     Art. 10. I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all'art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

     L'immobile oggetto del recupero dovrà essere adibito a civile abitazione per l'intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell'intero contributo ricevuto. Il canone locativo dovrà essere determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

     La vigilanza tecnica-amministrativa verrà esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 4 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     Le spese dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio.

 

     Art. 11. 1. Il capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal 1° gennaio e 1° luglio successivi all'atto di erogazione e quietanza finale.

     2. La Regione provvederà al pagamento belle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 12. - 13. (Disposizioni finanziarie) - (Omissis).

 

 


[*] BUR n. 36 suppl. del 17 maggio 1980.

[1] Modificata e integrata dalla L.R. n. 48 del 24 maggio 1985.

[2] Vedi anche la L.R. 11 maggio 1990, n. 26 riportata al § V.1.9.