Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 23/12/1986 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Variante di recupero). |
Art. 2. (Parere aree soggette a vincolo paesistico). |
Art. 3. (Rilevamenti aereo-fotogrammetrici). - 1. Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereo fotogrammetrici delle zone [...] |
Art. 4. (Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino). |
Art. 5. (Delega all'Assessore all'urbanistica). - 1. L'Assessore regionale all'Urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi [...] |
Art. 6. (Norma finanziaria). - (Omissis). |
§ V.1.8 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 40.
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13 maggio 1985, n. 26.
Art. 1. (Variante di recupero). [1]
Art. 2. (Parere aree soggette a vincolo paesistico). [2]
Art. 3. (Rilevamenti aereo-fotogrammetrici). - 1. Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereo fotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale, paesistico e territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed utilizzazione del territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale, debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.
Art. 4. (Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino).
- 1. Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi
previsti dalla
27 nonché il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta
regionale, può disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e
su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie determinate
con le modalità di cui all'art. 69, 2° comma della L.R. 16 maggio 1985, n.
27.
2. L'importo definitivo dei lavori di cui al presente articolo è posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.
Art. 5. (Delega all'Assessore all'urbanistica). - 1. L'Assessore regionale all'Urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge, nonché dalla
Art. 6. (Norma finanziaria). - (Omissis).
[1] Sostituisce l'art. 3 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della