Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 16/06/1979 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, assicura l'erogazione di contributi ai Comuni secondo i criteri ed [...] |
Art. 2. Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 1, 3, 4, 5, della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978, i Comuni interessati devono presentare all'Assessorato regionale competente richiesta di [...] |
Art. 3. Gli aspiranti ad ottenere l'incarico di capo cantiere o vice capo cantiere devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'Assessorato regionale al lavoro domanda di iscrizione negli [...] |
Art. 4. Sono abrogati gli articoli della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978 non espressamente richiamati dalla presente legge. |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). |
§ IV.1.19 - L.R. 16 giugno 1979, n. 33. - Rifinanziamento, modifica ed
integrazione legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Art. 1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, assicura l'erogazione di contributi ai Comuni secondo i criteri ed i requisiti previsti dal successivo articolo.
Art. 2. Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 1, 3, 4, 5, della
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni quadrimestre un provvedimento di istituzione e finanziamento di cantieri per disoccupati che tenga conto delle richieste pervenute, dell'entità della disoccupazione e dello stato di tensione sociale dei Comuni, determinatosi anche a seguito del verificarsi di particolari eventi, nei limiti dello stanziamento disponibile.
Art. 3. Gli aspiranti ad ottenere l'incarico di capo cantiere o vice capo cantiere devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'Assessorato regionale al lavoro domanda di iscrizione negli appositi elenchi, corredata dalla prescritta documentazione. L'iscrizione avrà efficacia dal 1° gennaio successivo.
Coloro che sono già iscritti negli elenchi esistenti presso gli Uffici provinciali del lavoro devono presentare la domanda corredata solo da una dichiarazione rilasciata dal predetto Ufficio del lavoro che ne attesti l'iscrizione.
Per il 1979, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, si farà riferimento esclusivamente agli elenchi provinciali già predisposti dagli Uffici del lavoro.
Art. 4. Sono abrogati gli articoli della
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).