§ IV.1.16 - L.R. 7 settembre 1978, n. 51. - Esercizio funzioni
amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:07/09/1978
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, si osservano le [...]
Art. 2.  La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l'esercizio 1978.
Art. 3.  L'istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore al lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in [...]
Art. 4.  Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali.
Art. 5.  Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'Ente gestore all'apertura del cantiere un acconto pari all'80% del contributo a carico della Regione. Il saldo è [...]
Art. 6.  (Norma transitoria). - (Omissis).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ IV.1.16 - L.R. 7 settembre 1978, n. 51. - Esercizio funzioni

amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana [1].

 

Art. 1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili salvo quanto risulti modificato con la presente legge.

 

     Art. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l'esercizio 1978.

     I fondi destinati all'istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le Province in relazione al tasso di disoccupazione provinciale.

     I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari Comuni.

 

     Art. 3. L'istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore al lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.

 

     Art. 4. Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali.

     L'Assessore al Lavoro, nello svolgimento dell'attività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e dell'Assessorato all'Agricoltura.

 

     Art. 5. Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'Ente gestore all'apertura del cantiere un acconto pari all'80% del contributo a carico della Regione. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Assessorato al Bilancio.

 

     Art. 6. (Norma transitoria). - (Omissis).

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Vedi L.R. n. 33 del 16 giugno 1979.