Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 assistenza scolastica |
Data: | 30/07/1990 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della Legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19 è reinquadrato nel VI livello di cui alla Legge regionale 13 marzo 1980, n. 16 |
§ III.4.10 – L.R. 30 luglio 1990, n. 35. [1].
Norme di attuazione art. 5, VI comma, L.R. 12-5-1980, n. 43. [2]
(B.U. 31 agosto 1990, n. 141 – Supplemento).
1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono abrogati il 2° comma dell'art. 5 della
4. (Disposizioni finanziarie) (Omissis).
5. (Omissis).
[1] La Corte Costituzionale con sentenza n. 347 dell'11 luglio 1990 ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge stessa.
[2] La
[3] Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 43/80 è da intendersi il 2° comma dell'art. 26 della L.R. 42/80.