§ III.3.5 - L.R. 5 novembre 1982, n. 31. - Scioglimento dell'Associazione C
I A P I in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei C.I.A.P.I. di Bari e Foggia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:05/11/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.  La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate [...]
Art. 2.  Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo [...]
Art. 3. 
Art. 4.  In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso i CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge è assegnato in servizio presso [...]
Art. 5.  La tabella D) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16 è così modificata:
Art. 6.  Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà di ritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 26.
Art. 7.  In applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 54 del 17 ottobre 1978 le attività di cui al precedente art. 2. ultimo comma, saranno delegate alle Amministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le [...]
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
Art. 9.  Per il personale di cui al primo comma dell'art. 3, dalla data di scioglimento dell'Associazione CIAPI fino alla data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale o, per le unità che non [...]


§ III.3.5 - L.R. 5 novembre 1982, n. 31. - Scioglimento dell'Associazione C

I A P I in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei C.I.A.P.I. di Bari e Foggia.

 

Art. 1. La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate dall'Associazione CIAPI Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE del 12 dicembre 1972.

 

     Art. 2. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili od immobili e del personale.

     Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni dalla nomina definisce i rapporti giuridici pendenti e individua l'inventario dei beni mobili e immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Casa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12 dicembre 1972.

     Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dell'Associazione CIAPI le funzioni di cui all'art. 1 saranno esercitate da una unità operativa regionale per la formazione professionale che assumerà la denominazione di «Centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore».

 

     Art. 3. [1] Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore al 1° luglio 1979, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale.

     La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

     L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da esperto designato dall'Assessore al Personale; esperto designato dall'Assessore alla Formazione professionale; esperto designato dall'Assessore all'industria; un esperto designato dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

     L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con programmi differenziati.

     Con deliberazione della Giunta regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi.

     L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla L.R. n. 26 del 9 maggio 1984 secondo l'allegata tabella A di comparizione.

     Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21 aprile 1980.

     Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale.

     L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984.

 

     Art. 4. In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso i CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge è assegnato in servizio presso l'unità operativa di cui al terzo comma dell'art.2.

     Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dai CIAPI non potrà essere trasferito sino all'approvazione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici che disciplinerà l'intera materia.

 

     Art. 5. La tabella D) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16 è così modificata:

 

 

   1) Personale della Giunta regionale

    VIII livello retributivo e funzionale posti n. 283 +  5 = 288

     VII livello retributivo e funzionale posti n. 290 +  9 = 299

      VI livello retributivo e funzionale posti n. 445 + 37 = 482

       V livello retributivo e funzionale posti n. 598 + 40 = 638

      IV livello retributivo e funzionale posti n. 300 + 11 = 311

     III livello retributivo e funzionale posti n. 126 + 10 = 136

      II livello retributivo e funzionale posti n. 121 +  7 = 128

       I livello retributivo e funzionale posti n.  10 +  - =  10

 

                                       Tot.   2.173 + 119 = 2.292

 

   2) Personale del Consiglio regionale

    VIII livello retributivo e funzionale posti n.  8

     VII livello retributivo e funzionale posti n. 10

      VI livello retributivo e funzionale posti n. 20

       V livello retributivo e funzionale posti n. 35

       I livello retributivo e funzionale posti n. 28

     III livello retributivo e funzionale posti n.  7

      II livello retributivo e funzionale posti n. 10

       I livello retributivo e funzionale posti n.  2

 

                                       Tot.     120

 

 

     I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla L.R. n. 18 del 25 marzo 1974 [2.058 + 120], di cui alla L.R. n. 55 del 7 novembre 1978 [67], di cui alla L.R. n. 10 del 12 aprile 1977 [48], di cui al presente provvedimento legislativo [119].

 

     Art. 6. Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà di ritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

     Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'art. 31 della stessa L.R. 9 maggio 1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui all'art. 37 della stessa legge. Allo stesso personale sarà conservata, come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente [2].

 

     Art. 7. In applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 54 del 17 ottobre 1978 le attività di cui al precedente art. 2. ultimo comma, saranno delegate alle Amministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le quali d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

     Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

Norme transitorie

 

     Art. 9. Per il personale di cui al primo comma dell'art. 3, dalla data di scioglimento dell'Associazione CIAPI fino alla data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale o, per le unità che non avranno superato la prova concorsuale, fino all'approvazione della relativa graduatoria, s'instaurerà con la Regione un rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo di validità del suddetto rapporto è assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene l'indennità di contingenza.

 

 


[1] Così modificato dalla L.R. n. 38/1987, art. 1.

[2] Così sostituito dalla L.R. n. 38/1987, art. 3.