Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 10/10/2003 |
Numero: | 13 |
§ III.2.R/9 - R.R. 10 ottobre 2003, n. 13.
L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette – Modificazione Regolamento regionale n. 1/97.
(B.U. 14 ottobre 2003, n. 116).
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n.20/95 art. 4, comma 2, lett. B) che assegna alla Regione Puglia quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.
Constatato che le strutture residenziali ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 49/81 sono equiparate a quelle residenziali protette e classificate in fascia A e fascia B, in base a requisiti indicati nel Regolamento Regionale n. 1/97.
Vista la
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
EMANA
Le seguenti modificazioni al Regolamento Regionale n.1/97:
Il comma 2. dell’art. 7 è così sostituito:
2. Sino all’avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell’apposito albo regionale, ai sensi della
All’art. 7 è aggiunto il seguente comma:
3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL.. è fissato al 30 novembre di ogni anno.