§ III.2.51 - L.R. 9 marzo 2009, n. 1.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/03/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)
Art. 2.  (Integrazione all’articolo 53 della l.r. 19/2006)
Art. 3.  (Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)


§ III.2.51 - L.R. 9 marzo 2009, n. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4.

(B.U. 13 marzo 2009, n. 40)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)

1. Il comma 10 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia ), è sostituito dal seguente:

“10. Per le strutture di cui all’articolo 42, comma 4, e all’articolo 43, comma 5, l’assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria, successivamente all’autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall’articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40”.

 

     Art. 2. (Integrazione all’articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente :

“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

 

     Art. 3. (Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall’articolo 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.