§ II.1.50 - L.R. 8 marzo 2000, n. 5.
Esodo volontario dirigenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/03/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino [...]
Art. 2.      1. L'indennità di cui all'articolo 1 sarà corrisposta fino ad un massimo di dodici mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
Art. 3.      1. I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di cui alla tabella A (articolo 22, comma [...]


§ II.1.50 - L.R. 8 marzo 2000, n. 5.

Esodo volontario dirigenti regionali.

(B.U. 10 marzo 2000, n. 34).

 

Art. 1.

     1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione del servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     2. L'importo massimo dell'indennità di cui al comma 1 non potrà superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.

     3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.

 

     Art. 2.

     1. L'indennità di cui all'articolo 1 sarà corrisposta fino ad un massimo di dodici mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.

     2. La cessazione dal servizio avverrà entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all'articolo 1, comma 3. Per gli altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 3.

     1. I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di cui alla tabella A (articolo 22, comma 1) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

     2. La legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 ("Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione Puglia")" è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 7/1997 è abrogata.

     3. Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.