§ II.1.22 - L.R. 2 marzo 1981, n. 22. - Recepimento del secondo accordo
contrattuale nazionale valido per gli anni 1979/81 per il personale delle Regioni a Statuto ordinario [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1981
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). - Con la presente legge la Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/81 e [...]
Art. 2.  (Validità del contratto). - Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1979.
Art. 3.  (Trattamento economico iniziale)
Art. 4.  (Progressione economica). - Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:
Art. 5.  (Reclutamento del personale). - Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione dell'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità [...]
Art. 6.  (Lavoro ordinario notturno e festivo)
Art. 7.  (Lavoro straordinario). - Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati [...]
Art. 8.  (Assenze per malattia). - La disciplina contenuta nell'art. 21 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16 è estesa alle assenze per cure termali, idropiniche ed elioterapiche.
Art. 9.  (Interruzione ferie). - Il congedo ordinario è interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, [...]
Art. 10.  (Giornate di riposo). - La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva utilizzazione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste [...]
Art. 11.  (Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti locali). - Ferma restando la normativa prevista dalla L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del [...]
Art. 12.  (Trattenute per scioperi brevi). - Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
Art. 13.  (Informazione). - Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizi, la [...]
Art. 14.  (Contrattazione decentrata). - La Giunta regionale assume decisioni nelle materie sotto specificate previa consultazione in sede regionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo [...]
Art. 15.  (Triennio dinamico: inquadramento nel VII livello). - Per la maturazione dei tre anni richiesti dall'art. 2 della L.R. n. 17 del 13 marzo 1980
Art. 16.  (Concorsi interni). - La percentuale fissata dall'art. 40 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con [...]
Art. 17.  (Personale del ruolo della formazione regionale). - Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della L. 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni [...]
Art. 18.  (Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti). - Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti [...]
Art. 19.  (Coordinamento). - Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1° febbraio 1981 è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello VIII.
Art. 20.  (Anticipazione dei benefici contrattuali). - Per l'anno 1979 a ciascun dipendente della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato [...]
Art. 21.  (Beneficio per riparametrazione professionale). - A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale della Regione è attribuito un beneficio economico mensile per 12 mensilità, a titolo di [...]
Art. 22.  (Valutazione dell'anzianità). - L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'art. 92 della L.R. 18/74 e dell'art. 47 della L.R. n. 16 del 13 [...]
Art. 23.  (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi). - L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 3 e la nuova progressione economica decorrono dal 1° febbraio 1981.
Art. 24.  (Pensionabilità). - Il beneficio una tantum di lire 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono [...]
Art. 25.  (Assegni ad personam). - Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù dell'applicazione della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 vengono riassorbiti per un importo pari alla [...]
Art. 26.  (Norme di rinvio). - Restano in vigore le norme delle leggi regionali che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, [...]
Art. 27.  (Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ II.1.22 - L.R. 2 marzo 1981, n. 22. - Recepimento del secondo accordo

contrattuale nazionale valido per gli anni 1979/81 per il personale delle Regioni a Statuto ordinario [*].

 

Art. 1. (Finalità della legge). - Con la presente legge la Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/81 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

 

     Art. 2. (Validità del contratto). - Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1979.

 

     Art. 3. (Trattamento economico iniziale) [1]. - A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue :

 

 

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          Livelli funzionali       Stipendio iniziale

                                        (lire)

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               I                      2.160.000

               I (dopo  sei mesi)     2.400.000

               II                     2.688.000

               III                    3.012.000

               IV                     3.372.000

               V                      4.140.000

               VI                     4.920.000

               VII                    5.964.000

               VIII                   8.700.000

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     Art. 4. (Progressione economica). - Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

     a) otto classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale di livello;

     b) scatti periodici biennali del 2,50 da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

     Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-78 recepito con le leggi regionali nn. 16 e 17 del 13 marzo 1980.

     In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

     Le classi e gli scatti di stipendio sono attribuiti con decorrenza dal primo mese di maturazione della prescritta anzianità in analogia di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 50 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 5. (Reclutamento del personale). - Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione dell'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità da individuare con legge regionale, di adottare procedure articolate nelle due fasi di seguito specificate:

     a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

     b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

 

     Art. 6. (Lavoro ordinario notturno e festivo) [1] bis.

 

     Art. 7. (Lavoro straordinario). - Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 16/80, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale.

     In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale, autorizza un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

     I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente sono quelli che operano in diretta collaborazione con gli organi istituzionali e per il funzionamento della Regione.

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro capite.

 

     Art. 8. (Assenze per malattia). - La disciplina contenuta nell'art. 21 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16 è estesa alle assenze per cure termali, idropiniche ed elioterapiche.

     La durata delle predette assenze non eccederà i 15 giorni, da fruire in continuità ed una sola volta nell'anno solare.

     Almeno 30 giorni prima dell'allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire le loro istanze ai Coordinatori dei Settori o degli Uffici di appartenenza, onde si predispongano appositi turni.

     Le istanze indicheranno i periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare, preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico ritenuto necessario.

     Alla ripresa del servizio, i dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall'Amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del ciclo curativo, oltre la specificazione delle cure praticate.

     Coloro che hanno effettuato un soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o dall'Ufficiale sanitario della località prescelta per attestare le date di inizio e di fine del soggiorno curativo.

     Ai dipendenti che dimostrino l'avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali o località climatiche che distino almeno 100 km. dal comune di residenza, saranno concesse, in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in relazione ai viaggi di andata e ritorno.

     Per le distanze superiori ai 100 Km. la quantificazione delle giornate aggiuntive avverrà sulla base dell'art. 11 della L. 18 dicembre 1973, n. 836.

 

     Art. 9. (Interruzione ferie). - Il congedo ordinario è interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, adeguatamente documentato.

 

     Art. 10. (Giornate di riposo). - La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva utilizzazione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1, lett. B), della legge n. 937 del 23 dicembre 1977 e dall'art. 17 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980.

 

     Art. 11. (Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti locali). - Ferma restando la normativa prevista dalla L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.

     Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale del dipendente presso l'Ente di provenienza.

     Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito, altresì, l'inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio 1980.

 

     Art. 12. (Trattenute per scioperi brevi). - Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

     In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

     Viene confermato il limite annuale di 12 ore per le assemblee del personale in orario di lavoro.

 

     Art. 13. (Informazione). - Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sul provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di sindacati di categoria, di federazione e di confederazioni.

 

     Art. 14. (Contrattazione decentrata). - La Giunta regionale assume decisioni nelle materie sotto specificate previa consultazione in sede regionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo della presente legge:

     a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;

     b) articolazione degli orari;

     c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

     d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

     e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

     f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

     Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergono nuovi profili professionali, si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

     A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

     Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dal presente accordo.

 

     Art. 15. (Triennio dinamico: inquadramento nel VII livello). - Per la maturazione dei tre anni richiesti dall'art. 2 della L.R. n. 17 del 13 marzo 1980 [2], ai fini dell'inquadramento nel VII livello funzionale si valuta anche il servizio prestato nei V livello funzionale nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di 1 anno e mezzo.

 

     Art. 16. (Concorsi interni). - La percentuale fissata dall'art. 40 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142, dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167] e dal V livello [167] al VI livello [178] è aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

 

     Art. 17. (Personale del ruolo della formazione regionale). - Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della L. 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla L.R. n. 10 del 13 marzo 1980.

     Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale, l'articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

 

     Art. 18. (Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti). - Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1° febbraio 1981 con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

     Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nell'anno 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali dalla L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 ove non già dovute agli stessi ad altro titolo.

     Le tabelle di inquadramento per gli enti a struttura sovraregionale sono determinate a livello nazionale con le successive intese che disciplineranno eventuali periodi di vuoto contrattuale relativo al 1979.

     In attesa di inquadramento al personale di cui al comma precedente sono estesi i benefici previsti dal successivo art. 20 nelle seguenti misure: lire 10.000 mensili per il 1979, lire 45.000 mensili salvo conguaglio per il 1980.

 

     Art. 19. (Coordinamento). - Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1° febbraio 1981 è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello VIII.

 

     Art. 20. (Anticipazione dei benefici contrattuali). - Per l'anno 1979 a ciascun dipendente della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei 12 mesi.

     Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per 12 mensilità i seguenti benefici economici :

 

 

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               Parametri iniziali          Benefici mensili

                                                (Lire)

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                     100                       45.000

                     116                       45.000

                     130                       50.000

                     142                       50.000

                     167                       55.000

                     178                       55.000

                     220                       65.000

                     333                       95.000

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     Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

     Per la tredicesima mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50%.

     Le stesse somme spettanti al personale vengono, altresì, erogate, in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.

 

     Art. 21. (Beneficio per riparametrazione professionale). - A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale della Regione è attribuito un beneficio economico mensile per 12 mensilità, a titolo di riparametrazione, come di seguito specificato:

 

 

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       Livelli funzionali          Benefici mensili

                                        (lire)

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                  I                     45.000

                  I (dopo  sei mesi)    51.500

                  II                    51.500

                  III                   55.000

                  IV                    61.200

                  V                    101.250

                  VI                   128.700

                  VII                  133.600

                  VIII                 180.416

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     Art. 22. (Valutazione dell'anzianità). - L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'art. 92 della L.R. 18/74 e dell'art. 47 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di lire 800/ mese anno.

 

     Art. 23. (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi). - L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 3 e la nuova progressione economica decorrono dal 1° febbraio 1981.

     L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

     a) stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 11979 e 1980;

     b) beneficio per riparametrazione di cui al precedente art. 21, calcolato per 12 mensilità;

     c) valutazione della anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 22 nella misura prevista di lire 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.

     La posizione economica nel livello è determinata dall'art. 46 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980.

     Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

 

     Art. 24. (Pensionabilità). - Il beneficio una tantum di lire 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

 

     Art. 25. (Assegni ad personam). - Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù dell'applicazione della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui all'art. 21 e il beneficio mensile da anticipazione di cui all'art. 20.

     L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

 

     Art. 26. (Norme di rinvio). - Restano in vigore le norme delle leggi regionali che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, semprechè non siano esplicitamente disciplinate dalle citate leggi regionali nn. 16 e 17 o dalla presente legge.

 

     Art. 27. (Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[*] BUR n. 19 suppl. del 5 marzo 1981.

[1] Vedi la L.R. 28 maggio 1990, n. 33 riportata al § II.1.38.

[1]1 bis Sostituisce l'art. 34, L.R. n. 16/1980.

[2] Vedi art. 40, c. III, L.R. n. 16/1980.