Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 24/12/2002 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio). |
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 6.1.173 - L.R. 24 dicembre 2002, n. 33. [1]
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003.
(B.U. 24 dicembre 2002, n. 52 - suppl.).
Art. 1. (Esercizio provvisorio).
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, della
2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all’esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo, nonché gli stanziamenti disposti dalla
3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della