§ 6.1.166 – L.R. 27 marzo 2002, n. 12.
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:27/03/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.166 – L.R. 27 marzo 2002, n. 12. [1]

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002.

(B.U. 28 marzo 2002, n. 13).

 

Art. 1. (Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002).

     1. La durata dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002, fissata sino al 31 marzo 2002 dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 36 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002 per la Regione) è prorogata sino al 30 aprile 2002.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.