§ 6.1.163 - L.R. 20 dicembre 2001, n. 36.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002 per la Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:20/12/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.163 - L.R. 20 dicembre 2001, n. 36. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002 per la Regione.

(B.U. 27 dicembre 2001, n. 52).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 2002, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002, contenuti nel disegno di legge “Bilancio di previsione 2002” approvato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 2001, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.

     2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo nonché gli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 14 maggio 2001, n. 10 (Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003) e 3 settembre 2001, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.

     3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.