§ 6.1.122 – L.R. 9 marzo 1998, n. 9.
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:09/03/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell'esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.122 – L.R. 9 marzo 1998, n. 9. [1]

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 11 marzo 1998, n. 10).

 

Art. 1. (Proroga dell'esercizio provvisorio).

     1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 1 (Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione), è prorogato al 30 aprile 1998.

     2. E' prorogato al 30 aprile 1998 anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione).

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.