Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 21/01/1998 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti). |
Art. 2. (Urgenza). |
§ 6.1.120 – L.R. 21 gennaio 1998, n. 2. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione.
(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4).
Art. 1. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della
Art. 2. (Urgenza).
1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Vedi quanto previsto dall'art. 1 della