Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 19/11/1996 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni e per l'importo indicato nell'allegato A tabella 1, sono devolute ad integrazione dello [...] |
Art. 2. 1. Negli stati di previsione del bilancio per il corrente anno, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato B alla presente legge |
Art. 3. 1. E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS per la realizzazione della [...] |
Art. 4. 1. Le somme assegnate ai sensi ed in applicazione della legge 19 novembre 1987, n. 470, non impegnate per carenze di domande, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per altri eventi [...] |
Art. 5. 1. Le somme assegnate, ai sensi ed in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il ripristino di strutture danneggiate da eccezionali avversità [...] |
Art. 6. 1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con decreto ministeriale 8 gennaio 1993, n. 785, iscritte nello stato di [...] |
Art. 7. 1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987, n. 183, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 [...] |
Art. 8. 1. Le disponibilità destinate al finanziamento dei presidi socio- assistenziali dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, possono essere utilizzate anche per completare il [...] |
Art. 9. 1. Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, per l'acquisto di mezzi di sgombero neve, è autorizzato, a [...] |
Art. 10. 1. La riduzione di lire 14.510.000.000 del capitolo n. 27160 è riferita alle schede FIP del campo di intervento "Turismo" |
Art. 11. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul [...] |
§ 6.1.99 – L.R. 19 novembre 1996, n. 83. [1]
Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonché ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e disposizioni finanziarie per gli anni 1997 e 1998.
(B.U. 27 novembre 1996, n. 48).
1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni e per l'importo indicato nell'allegato A tabella 1, sono devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, indicati nell'allegato A tabella 2 per l'importo specificato.
1. Negli stati di previsione del bilancio per il corrente anno, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato B alla presente legge.
1. E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo.
2. Alla spesa si fa fronte come segue:
a) quanto a lire 20 miliardi con una disponibilità di pari ammontare dell'importo di lire 35 miliardi autorizzati per l'anno 1997 con riferimento al Settore Patrimonio dall'articolo 2 comma 3 della
b) quanto a lire 9 miliardi con una disponibilità di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranche 1998;
c) quanto a lire 10 miliardi con una disponibilità di pari ammontare del capitolo numero 27170 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranche 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione e con la dotazione indicata al comma 2: "Erogazione di somme per l'adesione all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS, per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo".
1. Le somme assegnate ai sensi ed in applicazione della
1. Le somme assegnate, ai sensi ed in applicazione della
2. In applicazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
capitolo n. 20950 + 9.500.000.000
capitolo n. 22260 - 9.500.000.000.
1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della
1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987, n. 183, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate sulla
devoluzione da |
capitolo importo |
13140 1.000.000.000 |
21056 1.000.000.000 |
21090 200.000.000 |
21100 2.300.000.000 |
21120 4.500.000.000 |
|
devoluzione a |
capitolo importo |
21033 9.000.000.000 |
1. Le disponibilità destinate al finanziamento dei presidi socio- assistenziali dall'articolo 4 della
1. Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, in attuazione della
2. Alla copertura degli oneri si provvede con una disponibilità di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.
1. La riduzione di lire 14.510.000.000 del capitolo n. 27160 è riferita alle schede FIP del campo di intervento "Turismo".
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A
(Tabella 1 e Tabella 2)
(Art. 1)
Somme assegnate, non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni, e devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.
Tabella 1 |
Capitoli Importo |
12940 - 7.698.701.975 |
14151 - 2.180.000 |
24050 - 457.269.097 |
24170 - 18.504.069 |
24320 - 79.153.900 |
24330 - 1.889.355 |
24340 - 98.879.180 |
24350 - 48.977.240 |
24370 - 248.016.877 |
24380 - 15.715.059 |
24390 - 36.752.288 |
24550 - 76.522.532 |
Complessivamente - 8.782.561.572 |
|
Tabella 2 |
Capitoli Importo |
10332 + 200.000.000 |
11400 + 2.182.561.572 |
11725 + 800.000.000 |
11720 + 800.000.000 |
11680 + 200.000.000 |
12085 + 1.000.000.000 |
14930 + 1.000.000.000 |
15620 + 100.000.000 |
20450 + 2.500.000.000 |
Complessivamente + 8.782.561.572 |
Allegato B
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della