§ 6.1.56 – L.R. 18 agosto 1994, n. 34.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:18/08/1994
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Approvazione del rendiconto.
Art. 2.  Entrate di competenza.
Art. 3.  Spese di competenza.
Art. 4.  Residui attivi dell'esercizio finanziario 1993 e precedenti.
Art. 5.  Residui passivi degli esercizi finanziari 1991 e 1992.
Art. 6.  Residui attivi alla chiusura dell'esercizio.
Art. 7.  Residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
Art. 8.  Situazione finanziaria.
Art. 9.  Situazione di cassa.
Art. 10.  Disposizioni speciali. Eccedenze sullo stanziamento di competenza.
Art. 11.  Rendiconto di Enti dipendenti dalla Regione.
Art. 12.  Bilanci delle Società e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione.
Art. 13.  Attività finanziarie e patrimoniali.


§ 6.1.56 – L.R. 18 agosto 1994, n. 34. [1]

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993.

(B.U. 24 agosto 1994, n. 34).

 

Art. 1. Approvazione del rendiconto.

     1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1993 è approvato, ai sensi degli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (Norme di contabilità regionale), con le risultanze, di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Entrate di competenza.

     1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in lire 17.952.133.100.278, delle quali furono riscosse lire 14.812.011.966.056 e rimasero da riscuotere lire 3.140.121.134.222.

 

     Art. 3. Spese di competenza.

     1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio stesso ammontano a lire

18.233.110.878.814.

     2. I pagamenti accertati ammontano a lire 15.496.148.773.232 e restano da pagare lire 2.736.962.105.582.

 

     Art. 4. Residui attivi dell'esercizio finanziario 1993 e precedenti.

     1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 1993 ammontavano a lire 2.769.173.237.607, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 1993 in lire 2.758.198.800.507 per un minor importo di lire 10.974.437.100. Tali residui furono riscossi per lire 1.318.119.470.355 e rimasero da riscuotere per lire 1.440.079.330.152.

 

     Art. 5. Residui passivi degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

     1. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 1993 ammontavano a lire 1.191.277.206.229, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 1993 in lire 896.740.081.743 per un minor importo di lire 294.537.124.486. Tali residui furono pagati per lire 634.142.401.107 e rimasero da pagare per lire 262.597.680.636.

 

     Art. 6. Residui attivi alla chiusura dell'esercizio.

     1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 i residui attivi risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

     a) rimasti da riscuotere sulle entrate

della competenza propria dell'esercizio finanziario

 

1993 (articolo 2 della presente legge)        L. 3.140.121.134.222

     b) rimasti da riscuotere sulle entrate

residue degli esercizi precedenti (articolo 4

della presente legge)                         L. 1.440..79.330.152

                                       Totale L. 4.580.200.464.374

 

     Art. 7. Residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

     1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 i residui passivi risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

     a) rimasti da pagare sulle spese impegnate

per la competenza propria dell'esercizio finanziario

 

1993 (articolo 3 della presente legge)        L. 2.736.962.105.592

     b) rimasti da pagare sui residui degli

esercizi precedenti (articolo 5 della

presente legge)                               L.   262.597.680.636

                                       Totale L. 2.999.559.786.218

 

     Art. 8. Situazione finanziaria.

     1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 è accertato un avanzo finanziario di lire 1.581.815.075.952, come risulta dal seguente prospetto:

     a) fondo di cassa alla chiusura

 

dell'esercizio finanziario 1993             L.     1.174.397.796

     b) ammontare dei residui attivi        L. 4.580.200.464.374 +

     c) ammontare dei residui passivi       L. 2.999.559.786.218 -

          Avanzo finanziario                L. 1.581.815.075.952

 

 

     Art. 9. Situazione di cassa.

     1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 il fondo di cassa è determinato in lire 1.174.397.796, come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale ed approvato dalla Giunta Regionale nonché dal seguente prospetto:

 

     a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

finanziario 1992                           L.       1.334.135.724

     b ) riscossioni effettuate nell'esercizio

finanziario 1993                           L.  16.130.131.436.411

                        Totale             L.  16.131.465.572.135

     c) pagamenti eseguiti nell'esercizio

finanziario 1993                           L.  16.130.291.174.339

     d) fondo di cassa alla chiusura

dell'esercizio 1993                         L.       1.174.397.796

 

     Art. 10. Disposizioni speciali. Eccedenze sullo stanziamento di competenza.

     1. Sono approvate le eccedenze sullo stanziamento di competenza risultate in sede di consuntivo e relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993, quali appaiono dal dettaglio che segue:

     a) cap. 93/40010 «Spese per le commissioni provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione (legge regionale 12 giugno 1991, n. 25)», L. 891.033;

     b) cap. 93/40090 «Spese da valere su depositi contrattuali e restituzione delle somme residuate (articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440)», L. 32.289.826,

     c) cap. 93/40100 «Spese per istruttorie, rilievi ed accertamenti, eseguibili a carico di privati richiedenti concessioni, licenze ed autorizzazioni nella materia delle piccole derivazioni di acque pubbliche (legge 15 novembre 1973, n. 765)», L. 10.009.400;

     d) cap. 93/40150 «Erogazione di somme diverse introitate in dipendenza delle funzioni regionali in materia di assistenza sanitaria (articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)», L. 82 285 741.

 

     Art. 11. Rendiconto di Enti dipendenti dalla Regione.

     1. Ai sensi dell'articolo 77 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'articolo 25 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S. Abrogazione L.R. 18 febbraio 1985, n. 12), dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte E.S.A.P.) e dell'articolo 34 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario) è approvato il rendiconto per l'anno finanziario 1993 dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S., dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte - E.S.A.P. e dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario.

 

     Art. 12. Bilanci delle Società e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione.

     1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 78 e 79 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni si unisce l'elenco delle Società a partecipazione regionale e dei Consorzi, ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato alla Regione medesima i rispettivi bilanci (Allegato A).

 

     Art. 13. Attività finanziarie e patrimoniali.

     1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 1993 la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali risulta stabilita nel relativo conto generale in lire 5.366.421.005.366.

     2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 1993 la consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali risulta stabilita nel relativo conto generale in lire 5.116.860.549.775.

     3. Al 31 dicembre 1993 l'eccedenza delle attività risulta pari a lire 249.560.455.591.

 

 

Tabella A - Elenco delle Società e dei Consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato alla Regione i rispettivi bilanci (art. 12)

 

Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.

Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A.

Consorzio per il Sistema Informativo

Consusa S.c.p.A.

E.C. BIC Piemonte S.p.A.

Expo 2000 S.p.A.

Finpiemonte S.p.A.

Interporto di Rivalta Scrivia S.r.l.

I.P.L.A. S.p.A.

M.I.A.C. S.c.p.A.

Promark S.p.A.

Rete Telematica Piemontese S.p.A.

SAGAT S.p.A.

S.I.T.O. S.p.A.

Società Aeroporto di Cerrione - Biella. SACE S.p.A.

Socotras S.p.A.

S.T.E.F. S.p.A.

Texilia S.p.A.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.