Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 05/02/1990 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Devoluzioni di quote non utilizzate assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752). |
Art. 2. (Reintegro di anticipazioni di fondi effettuate negli esercizi 1987 e 1988 per l'attuazione del Reg. C.E.E. 797/85). |
Art. 3. (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 ai sensi della legge [...] |
Art. 4. (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 nonché ai sensi dell'art. 1, 30 comma, lett. b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590). |
Art. 5. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte |
§ 6.1.39 – L.R. 5 febbraio 1990, n. 5. [1]
Devoluzioni di quote di assegnazioni statali nell'area agricoltura.
(B.U. 14 febbraio 1990, n. 7).
Art. 1. (Devoluzioni di quote non utilizzate assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
1. Ai sensi di quanto previsto al punto 15 della delibera C.I.P.E del 2 maggio 1989 è autorizzata la devoluzione di parte delle somme assegnate dal 1986 al 1988 sull'art. 3, comma 2, della
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Stanziamento Importo Capitoli integrati |
devoluto devoluzione _______________________________ |
dal capitolo Numero Lire |
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2512 16.000.000.000 2502 4.000.000.000 |
2516 12.000.000.000 |
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2. Al ripristino delle quote di limite di impegno e successive annualità assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, devolute per altri interventi previsti dal Reg. C.E.E. 797/85, la Regione Piemonte provvederà, sulla base dello scadenzario delle liquidazioni del concorso negli interessi richieste sui mutui agevolati autorizzati a valere sul limite di impegno di cui all'art. 3, punto 2.1, della legge n. 752/86, mediante utilizzo dei rientri F.E.A.O.G. che riaffluiranno a seguito della rendicontazione di spese effettuate in attuazione del Reg. C.E.E. 797/85.
Art. 2. (Reintegro di anticipazioni di fondi effettuate negli esercizi 1987 e 1988 per l'attuazione del Reg. C.E.E. 797/85).
1. Ai sensi del punto 13 della deliberazione C.I.P.E. 2 maggio 1989 di riparto fondi autorizzati per l'anno 1989 dalla
2. Tale reintegro è inscritto in bilancio regionale al capitolo di entrata 977, che assume la seguente denominazione: «Fondi derivanti da rientri F.E.A.O.G. assegnati ai sensi del Fondo di Rotazione (
3. Viene altresì inscritto in bilancio regionale al capitolo di uscita, di nuova istituzione, avente denominazione: «Contributi in capitale e contributi negli interessi attualizzati su prestiti fino a cinque anni per la capitalizzazione di cooperative e loro consorzi (art. 4 punto 1, e art. 8 della
Art. 3. (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della
1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 1° agosto 1981, n. 423, 10 maggio 1376, n. 352, 1° luglio 1977, n. 403 26 aprile 1983, n. 130; 9 maggio 1975, n. 153; 16 ottobre 1975, n. 493; 1° giugno 1977, n. 285 e 8 novembre 1986, n. 752; inserite nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per chiusure delle domande o per mancanza delle stesse sui rispettivi articoli della
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Stanziamento Importo Capitoli integrati |
devoluto devoluzione ______________________________ |
dal capitolo Numero Lire |
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2703 250.000.000 2517 524.964.675 |
2705 34.000.000 |
2740 94.000.000 |
2761 38.575.500 |
2825 14.000.000 |
2840 19.000.000 |
2855 6.000.000 |
2976 6.685.500 |
3045 60.273.675 |
3500 2.430.000 |
3231 28.000.000 |
3370 28.000.000 |
3610 15.005.700 2502 21.555.717 |
4180 6.550.017 |
3695 9.500.000 3685 130.500.000 |
3705 4.000.000 |
4520 117.000.000 |
2759 860.609.310 3829 860.609.310 |
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Art. 4. (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, della
1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte in attuazione dell' art. 4, 3° comma, della
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della