§ 3.1.16 - Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53 - Esercizio delle
funzioni medico legali del Servizio Sanitario Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:29/12/1981
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Attribuzione).
Art. 2.  (Funzioni medico-legali).
Art. 3.  (Esercizio delle funzioni medico-legali).
Art. 4.  (Funzioni già attribuite al medico provinciale e all'Ufficiale Sanitario).
Art. 5.  (Convenzioni).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.16 - Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53 - Esercizio delle

funzioni medico legali del Servizio Sanitario Regionale.

(B.U. 6 gennaio 1982 n. 1).

 

 

Titolo I

 

Art. 1. (Attribuzione).

     Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'articolo 14, 3° comma, lettera q, della legge 23.12.1978, n. 833, ed attribuite alle Unità Sanitarie Locali vengono svolte mediante il servizio medico legale di cui al numero 3 del 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.

     Le Unità Sanitarie Locali stipulano convenzioni con gli Enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dal 4° comma dell'articolo 57 della legge 23.12.1978, n. 833.

 

     Art. 2. (Funzioni medico-legali).

     Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico- biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico- legale.

     Le attività medico-legali sono:

     - gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psicofisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;

     - la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per inidoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli articoli 5 e 30 della legge 30.12.1971, n. 1204, nonché dell'articolo 2 del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito nella legge 29.2.1980, n. 33;

     - l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20.5.1970, n. 300;

     - l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze dal lavoro per infermità, gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;

     - l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati ai medici provinciali e ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del Lavoro;

     - l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico legali nei confronti di personale militare;

     - l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dalla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;

     L'attività, anche collegiale, per l'accertamento della invalidità civile di cui alle leggi 30.3.1971, n. 118 e 11.2.1980, n. 18;

     - il servizio necroscopico di cui all'articolo 4 e 5 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico- legale della U.S.L.;

     - l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UU.SS.LL.;

     - ogni altra attività prevista da norme vigenti.

 

     Art. 3. (Esercizio delle funzioni medico-legali).

     Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale delle Unità Sanitarie Locali si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle Unità Sanitarie Locali.

     L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.

     Il regolamento del personale dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale, di cui al punto e) del 2° comma dell'articolo 12 della legge regionale 21.1.1980, n. 3, deve prevedere le forme e i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio medico-legale e i servizi di igiene pubblica, assistenza sanitaria di base, assistenza integrativa di base, servizio sociale, allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione e della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.

     La determinazione delle sedi, della composizione delle procedure, degli organismi ai quali vengono devoluti giudizi medico-legali di seconda istanza, nel rispetto dei livelli istituzionali e organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale, è demandata alla normativa regionale o contrattuale.

 

     Art. 4. (Funzioni già attribuite al medico provinciale e all'Ufficiale Sanitario).

     Le funzioni medico legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico provinciale e dell'Ufficiale Sanitario sono devolute alle Unità Sanitarie Locali che le esercitano avvalendosi dei sanitari del servizio di cui all'articolo 1.

     Le attribuzioni che, in relazione alla dipendenza funzionale stabilita dalle leggi in vigore tra Ufficiale Sanitario e medico provinciale, erano devolute a quest'ultimo, sono esercitate dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

 

 

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 5. (Convenzioni).

     Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 75 della legge 23.12.1978, n. 833, il servizio medico-legale delle Unità Sanitarie Locali assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alle Unità Sanitarie Locali, a norma delle convenzioni previste dal 3° comma del suddetto articolo 75.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'articolo 45 dello Statuto Regionale.