§ 6.1.2 - Legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1. - Norme per l'applicazione
dell'imposta sulle concessioni statali, sui beni del demanio e del patrimonio disponibile [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:13/01/1975
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Ammontare dell'imposta).
Art. 3.  (Disposizioni transitorie).


§ 6.1.2 - Legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1. - Norme per l'applicazione

dell'imposta sulle concessioni statali, sui beni del demanio e del patrimonio disponibile [*].

(B.U. 21 gennaio 1975 n. 3).

 

Art. 1. [1]

     L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'esercizio e la coltivazione delle miniere site nel territorio della Regione Piemonte.

 

     Art. 2. (Ammontare dell'imposta).

     In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 [2], l'ammontare dell'imposta di cui al precedente articolo 1, determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione.

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie).

     Nella prima applicazione della presente legge, qualora il canone concessione sia stato versato nell' anno 1972 anche per un periodo. relativo all'anno 1973, l'imposta regionale è commisurata alla parte di canone che concerne tale periodo.

 

 


[*] Modificata con L.R. 28 marzo 1983 n. 8 - B.U. 6 aprile 1983 n. 14.

[1] L'articolo è riportato anche all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 «Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri delta Regione Piemonte».

[2] V. nota precedente.