§ 6.1.11 - Legge regionale 28 marzo 1983 n. 8. - Determinazione
dell'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:28/03/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Ammontare dell'imposta).
Art. 2.  (Applicazione dell'imposta).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.11 - Legge regionale 28 marzo 1983 n. 8. - Determinazione

dell'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1.

(B.U. 6 aprile 1983 n. 14).

 

Art. 1. (Ammontare dell'imposta).

     L'articolo 2 della legge 13 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

     «In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, l'ammontare dell'imposta di cui al precedente articolo 1, è determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione».

 

     Art. 2. (Applicazione dell'imposta).

     L'imposta di cui al precedente articolo si applica ai canoni annui con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

     Non si ha diritto di alcun rimborso per le frazioni d'imposta relativa ai canoni la cui decorrenza ha avuto inizio anteriormente.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto.