Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 14/10/2003 |
Numero: | 29 |
§ 5.7.138 - L.R. 14 ottobre 2003, n. 29. [1]
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine).
(B.U. 23 ottobre 2003, n. 43 - Suppl. 2)
Art. 1. (Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della
Art. 3. (Modifica dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. (Confini)
1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e dei Comuni di Bruno, di Maranzana e di Mombaruzzo per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta Regione Piemonte - Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.".
Art. 4. (Modifica dell'articolo 3 della
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della
"f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco delle Sorti - La Communa e la sua complessità".
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è affidata:
a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Alessandria;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. La Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.".
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della
"4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, che è realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia competente per territorio.".
Art. 9. (Aggiunta di un articolo dopo l'articolo 8 della
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa si provvede mediante finanziamenti stanziati nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimenti), 21061(Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della